Legge regionale 18 Febbraio 1986, n. 3
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 18/02/1986 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Titolo IV - formazione e qualificazione professionale apprendistato
Art. 24
Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' tenuto a indire una conferenza regionale sulla formazione e qualificazione professionale dell'artigianato Siciliano. La conferenza deve tendere alla individuazione dei principi normativi per favorire la formazione professionale delle giovani leve del lavoro nel settore dell'artigianato e lo sviluppo della professionalita' degli imprenditori artigiani e dei lavoratori dipendenti, anche attraverso la promozione di rapporti tra le istituzioni scolastiche e le imprese artigiane e l'incoraggiamento e il sostegno delle iniziative promosse o gestite da consorzi e societa' consortili tra imprese artigiane. Per le finalita' del presente articolo, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 60 milioni.
Art. 25
Per le finalita' di cui all'articolo precedente, la conferenza deve essere indetta tenendo conto delle indicazioni di cui alla lett.a dell'art.4, nonche' dei principi della legislazione in materia di istruzione artigiana.
Art. 26
La conferenza di cui all'art.24 e' indetta dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Del comitato organizzatore della conferenza devono essere chiamati a far parte:
- I rappresentanti delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
- I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- I rappresentanti degli organi distrettuali della scuola;
- I rappresentanti degli enti di formazione professionale maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- I rappresentanti delle associazioni degli enti locali e della sezione regionale dell'anci;
- I rappresentanti della CEE preposti alla gestione del Fondo Sociale Europeo.
Art. 27
Nelle more del riordinamento della legislazione regionale in materia di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonche' del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, i presidenti delle camere di commercio dell'isola sono autorizzati ad erogare, in favore dei titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo istituito presso le medesime camere di commercio, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Detti contributi, per il primo anno di assunzione, sono commisurati ad un importo pari al 90 per cento degli oneri contrattuali per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Per il secondo, terzo ed eventualmente quarto anno, i contributi sono rispettivamente commisurati al 70 per cento, al 60 per cento e al 40 per cento degli oneri contrattuali per ogni giornata di lavoro. Il contributo relativo a ciascun apprendista e' erogato, per non piu' di venticinque giornate lavorative mensili, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Al titolare della bottega artigiana sara' corrisposto, altresi', a titolo di rimborso spese per il materiale e gli attrezzi messi a disposizione degli apprendisti e per il tempo dedicato all'istruzione dei medesimi, la somma di lire tremila per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun apprendista per i primi due anni di apprendistato. Per le finalita' del presente articolo, e' autorizzata, per il triennio 19861988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1987 e 1988. Per gli esercizi successivi la spesa sara' determinata a norma dell'art.4, secondo comma della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 28
I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualita' di lavoratori dipendenti, uno o piu' soggetti che abbiano compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi. Detti contributi sono determinati nella misura del 40 per cento degli oneri di cui al comma precedente. Il beneficio di cui al presente articolo si applica per un biennio dalla data di assunzione, purche' questa sia immediatamente successiva al periodo di apprendistato. Per le finalita' del presente articolo, e' autorizzata, per il triennio 19861988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988. Per gli esercizi successivi, la spesa sara' determinata a norma dell'art.4, secondo comma, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 29
Lo stanziamento complessivo per i contributi di cui agli articoli 27, 28 e' ripartito fra le camere di commercio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.
Art. 30
I benefici di cui agli articoli 27 e 28 sono erogati dai presidenti delle camere di commercio su istanza documentata degli interessati. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- Copia della denuncia dei lavoratori apprendisti e di quelli di cui all'art.28 occupati nell'azienda, presentata nella sede provinciale dell'i.n. P.s.
- Certificato del competente ufficio di collocamento, attestante la qualita' di lavoratore apprendista o di operaio.
Art. 31
Sulle operazioni compiute in applicazione della presente legge i presidenti delle camere di commercio della Regione sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, rendiconti periodici, secondo le norme della contabilita' dello stato.





