Legge regionale 6 Maggio 1981, n. 96

Interventi per le piccole e medie imprese industriali,medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonche' per la cooperazione e la pesca

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
06/05/1981
Regione Sicilia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

capo IV

apprendistato

Art. 76 - Contributi per l'apprendistato

L'art.2 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 22, e' sostituito con il seguente:

  • "i presidenti delle camere di commercio dell'isola sono autorizzati ad erogare in favore dei titolari delle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le stesse camere di commercio dell'isola, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Detti contributi sono commisurati ad importi pari a lire 8.000 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta' e non superato il diciottesimo anno di eta'. Il contributo di cui al comma precedente e' erogato, con riferimento ad un massimo di tre apprendisti per ogni impresa artigiana, per non piu' di venticinque giornate lavorative mensili per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. Lo stanziamento complessivo per i contributi all'apprendistato e' ripartito fra le camere di commercio dell'isola con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. Per le modalita' relative alla documentazione a corredo delle istanze e per il rendiconto delle somme che saranno accreditate alle camere di commercio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8, ultimo comma, della presente legge".

Gli articoli 4,6 e 7 della Legge regionale 6 marzo n. 22, sono abrogati.

Art. 77 - Autorizzazione di spesa

Per le finalita' del precedente art.76 e' autorizzata in favore delle imprese artigiane la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 198183, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. omissis

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