Legge provinciale 11 Maggio 1988, n. 17
Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilita'
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 11/05/1988 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilita'.
1 .
Presso l'amministrazione provinciale e' istituito un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui ad imprese per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi di produzione o impianti nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, nonche' la Costituzione di adeguate scorte di materie prime e finite.
2 .
I mutui possono essere concessi ad imprese il cui personale sia costituito, per almeno il 60 per cento:
- Da lavoratori posti in cassa integrazione guadagnistraordinaria a zero ore ed i quali, a seguito di un accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello locale, siano stati dichiarati esuberanti;
- Da lavoratori licenziati per riduzione di personale, cessazione dell'attivita' produttiva o fallimento, da imprese operanti anche in settori diversi da quello industriale, qualora si tratti di casi di provata ed eccezionale rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego;
- Da portatori di handicap assunti in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonche' da persone affette da devianze sociali;
- Da lavoratori autonomi disoccupati in seguito al fallimento della propria impresa.
3 .
Nella percentuale prevista dal comma precedente non vengono considerate le persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, i giovani di eta' inferiore a 25 anni, il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di societa', le persone assunte in conseguenza di cessione o trapasso di impresa, quelle assunte in sostituzione di dipendenti licenziati nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, nonche' quelle assunte con ricorso al contratto di formazione e lavoro.
4 .
L'ammontare del mutuo puo' essere determinato nella sua misura massima del 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Rientrano tra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attivita' produttiva ed all'acquisto di materie prime e finite.
Art. 2 - Erogazione dei mutui
1 .
Per ottenere i mutui di cui alla presente legge, le imprese devono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro, corredata da documentazione atta a giustificare l'ammontare del mutuo richiesto e lo stato del personale.
2 .
La concessione dei mutui, la cui durata non potra' superare gli anni dieci, compresi tre anni di preammortamento, e disposta con deliberazione della Giunta Provinciale, con le modalita' di cui all' articolo 19 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 , sentita la commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 6 della citata Legge Provinciale.
3 .
La misura del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie e' stabilita in ragione del 60 per cento del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , in vigore al momento della concessione.
4 .
La gestione dei mutui concessi dal fondo di rotazione puo' essere affidata ad istituti ed aziende di credito. La Giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra Provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonche' il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facolta' di vigilanza sulla gestione.
5 .
L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore, qualora ne ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge puo' essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti ed al massimo nella misura complessiva prevista dall'art. 1.
6 .
Il necessario coordinamento per l'attribuzione delle diverse incentivazioni e stabilito dalla Giunta provinciale con apposito regolamento di esecuzione.
Art. 3 - Aumento dell'organico;
1 .
Per l'attuazione della presente.
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
1 .
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti spese:
- Lire 3.000 milioni quale dotazione iniziale del fondo di rotazione indicato all'art. 1;
- Lire 10.000.000 per maggiori oneri del personale derivanti dall'art. 3.
2 .
Alla copertura degli oneri indicati al comma primo si provvede mediante riduzione per l. 10.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 3.000 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).
3 .
Ulteriori conferimenti al fondo di cui all'art. 1 saranno stabiliti dalla Legge Finanziaria annuale.
4 .
Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, derivanti dall'art. 3, valutati in lire 30.000.000 all'anno si provvede: per il biennio 19891990 con quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1, del bilancio pluriennale 19881990 e per gli anni successivi con le disponibilita' dei relativi bilanci della Provincia
5 .
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:(omissis)
Art. 5 - Modifica della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.
1 .
Nel primo comma dell' art. 4 della Legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14 , dopo la parola "previsto" vengono inserite le seguenti parole: "entro il termine di dieci giorni, rispettivamente dall'inizio, dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro".
Art. 6 - Clausola d'urgenza
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione trentino alto adige ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia





