Legge regionale 2 Giugno 1980, n. 47
Attuazione nella regione lazio dell'art.14 della legge n. 984 del 1977: "interventi nel settore della vitivinicoltura"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 02/06/1980 |
| Regione | Lazio |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 5
Misura degli interventi, soggetti beneficiari, priorita' sulla spesa riconosciuita ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art.4 previste in piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del venti per cento, elevata al quaranta per cento nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e mutuo integrativo decennale di importo pari al quaranta per cento della spesa a favore di:
- Cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonche' cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;
- Gruppi di coltivatori riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle societa' al cui maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;
- Coltivatori diretti singoli;
A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, vengono concessi solo i mutui agevolati decennali sull'intera spesa riconosciuta ammissibile nelle zone collinari, montane e svantaggiate, e per un importo pari all'ottanta per cento della spesa stessa nelle altre zone; i mutui agevolati previsti al comma precedente possono essere richiesti anche dai soggetti di cui alle lettere a),b) e c) del primo comma in alternativa alla forma combinata di finanziamento; non possono accedere ai benefici previsti i titolari di aziende ai quali sia stato concesso il premio comunitario per la riconversione dei vigneti; nella concessione delle provvidenze previste i piani di sviluppo saranno considerati secondo il seguente ordine di priorita':
- Piani interaziendali preposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da cooperative agricole con impianti di trasformazione gia' attivi o in corso di realizzazione;
- Piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della Legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;
- Piani aziendali proposti da singoli imprenditori;
Priorita' assoluta sara' data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programma definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute che perseguano obiettivi globali per la migliore qualificazione del vino;





