Legge regionale 1 Agosto 1981, n. 63
Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 01/08/1981 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 8 - Premi
Al fine di indirizzare le produzioni agricole e zootecniche verso gli obiettivi del programma regionale possono essere concessi premi di orientamento; premi possono anche essere finalizzati a favorire l'avviamento di cooperative di conduzione costituite in prevalenza da giovani di eta' compresa fra i 18 ed i 35 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano per lo sviluppo dell'attivita' agricola; i premi possono essere concessi, per ogni socio, di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, per non piu' di tre anni; l'importo annuale non potra' essere superiore al 50% della retribuzione annuale dei salariati agricoli vigenti al primo gennaio dell'anno cui si riferisce; al fine di favorire la permanenza ed il ritorno all'attivita' agricola delle forze giovanili, i premi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai coltivatori diretti ed ai mezzadri ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente di eta' compresa fra i 18 e i 35 anni la cui azienda abbai avuto approvato un piano per lo sviluppo dell'attivita' agricola e che si pongono gli obiettivi per i quali il programma regionale prevede premi di orientamento di cui al primo comma; i premi di cui al presente articolo sono disciplinati dal programma regionale e sono concessi dalle associazioni intercomunali previoparere del comitato consultivo di cui al precedente art.3.





