Legge regionale 24 Ottobre 1988, n. 33
Politica attiva del lavoro
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 24/10/1988 |
| Regione | Sardegna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
1 .
La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione e nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, lettera b), dello Statuto speciale, promuove interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al pieno esercizio del diritto al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale di tutti i cittadini.
2 .
Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico.
3 .
Nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro la Regione si avvale della collaborazione delle forze sociali, imprenditoriali e sindacali.
Art. 2 - Definizione degli interventi
1 .
Ai sensi della presente legge costituiscono strumenti di politica attiva del lavoro:
- L'osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale;
- Gli interventi a salvaguardia dell'occupazione;
- La incentivazione della cooperazione;
- Il sostegno di processi di mobilita'.
Art. 3 - Interventi a favore di fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione
1 .
Nel quadro delle politiche attive del lavoro la Regione promuove la progettazione e la realizzazione di misure volte a facilitare l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, o marginali od a rischio di emarginazione, con particolare riguardo all'incentivazione della cooperazione e dell'imprenditorialita'.
2 .
Le misure di cui al precedente comma sono specificamente destinate:
- Ai giovani tra i 18 ed i 29 anni;
- Ai soggetti tra i 30 e 40 anni disoccupati da almeno un anno;
- Ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- Ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi od interessate da progetti di ristrutturazione ai sensi della vigente legislazione;
- Alle donne;
- Ai soggetti portatori di handicap o comunque di ridotta capacita' lavorativa;
- Agli emigrati di ritorno;
- Ai soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate.
Art. 4 - Azioni positive e strumenti per le pari opportunita'
1 .
Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 , concernente la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove la progettazione di azioni positive dirette a:
- Eliminare le disparita' di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
- Sviluppare l'occupazione mista;
- Incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attivita' nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentate;
Art. 5 - Piano triennale
1 .
Per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge la Regione adotta un piano triennale d'interventi.
2 .
Il piano elaborato dalla agenzia di cui al successivo art. 25 e' proposto dalla Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio ed al disegno di Legge Finanziaria, al Consiglio regionale ed e' approvato con legge.
3 .
Con le medesime procedure il piano e' aggiornato e verificato ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale; in sede di prima applicazione il piano e' proposto anche separatamente dai disegni di legge di cui al comma precedente.
Art. 6 - Contenuto del piano triennale
1 .
Il piano, corredato da una relazione sullo stato dell'occupazione nei vari settori dell'economia, sui flusi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi, nonche' sulle previsioni occupazionali, contiene:
- Le priorita' in relazione ai vari settori di intervento e alle diverse aree territoriali;
- La tipologia, le modalita' di attuazione e gli strumenti di verifica per ciascun tipo di intervento;
- L'entita' del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori d'intervento e per anno di riferimento;
- Le modalita' di erogazione dei finanziamenti;
- La misura dei contributi da erogare agli enti locali e le condizioni di cumulabilita' degli stessi con forme di incentivazione altrove disciplinate;
Titolo II - misure di politica attiva del lavoro
Capo I
incentivi all'assunzione
Art. 7 - Incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori
1 .
Possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria:
- Per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalita' formativa;
- Per la trasformazione dei rapporti a termine, di cui alla lettera precedente, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell' art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 ;
- Per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, forniti di attestato di qualifica rilasciato al termine della frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito;
- Per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale;
- Per l'assunzione di soggetti tra i 30 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;
- Per l'assunzione di lavoratori di ritorno dall'emigrazione;
- Per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed alcolisti;
- Per l'assunzione di lavoratori portatori di handicap fisici o psichici.
2 .
I contributi possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi.
Art. 8 - Condizioni di ammissibilita'
1 .
I contributi previsti dall'art. Precedente possono essere concessi a condizione che:
- Le imprese, al momento della richiesta, non abbiano sospensioni dal lavoro in atto, ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa;
- Le imprese e i datori di lavoro, nei 24 mesi precedenti la richiesta, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali salvo che per giusta causa, ne' VI procedano in costanza di erogazione dei contributi;
- Le imprese e i datori di lavoro abbiano fornito le informazioni eventualmente richieste dall'osservatorio regionale del lavoro.
Art. 9 - Condizioni di cumulabilita'
1 .
I contributi di cui al presente capo possono essere cumulati con quelli previsti da analoghe leggi nazionali e regionali sino alla misura massima del 50 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori interessati in applicazione del contratto collettivo di categoria.
Art. 10 - Deroghe per particolari categorie
1 .
L'ammontare dei contributi puo' essere elevato sino alla misura massima del 70 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente art. 9, qualora l'assunzione riguardi:
- Soggetti portatori di handicap;
- Soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- Giovani in possesso di attestato di formazione professionale.
2 .
Per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente emarginate il limite massimo di durata dei benefici puo' essere elevato sino a 4 anni.
Art. 11 - Misure in favore dell'occupazione femminile
1 .
Ai fini della realizzazione di azioni positive in favore della occupazione femminile, nell'ambito dei progetti di cui alla presente legge o di progetti all'uopo predisposti, gli incentivi di cui all'art. 7 possono essere elevati sino alla misura massima stabilita dal primo comma del precedente art. 10.
2 .
La elevazione dei benefici per l'assunzione di donne non puo' essere consentita per le imprese o per qualifiche a prevalente occupazione femminile.
Art. 12 - Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di cooperative o societa' giovanili
1 .
L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attivita' lavorativa da parte di cooperative o societa' giovanili e' equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori.
Capo II
incentivi alle cooperative e alle societa' giovanili
Art. 13 - Contributi alle cooperative ed alle societa' giovanili
1 .
Al fine di favorire l'incremento occupazionale possono essere concessi contributi in conto occupazione alle cooperative finalizzate alla produzione di beni e servizi ed alle societa' giovanili aventi analoghe finalita', composte da un minimo di tre ad un massimo di otto soci, a condizione che non meno del 60 per cento dei componenti rientri tra le categorie di soggetti previste al precedente art. 3.
2 .
Non possono essere concessi contributi per i soci che ne abbiano gia' usufruito nell'ambito di altre cooperative o societa'.
Art. 14 - Durata e misura dei contributi
1 .
I contributi previsti dall'articolo precedente sono concessi per ogni socio che presta continuamente la sua attivita' lavorativa in misura non superiore al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.
2 .
Gli incentivi previsti da leggi nazionali e da provvedimenti comunitari possono essere integrati sino alla misura massima del 60 per cento della retribuzione determinata ai sensi del comma precedente, fermi restando i divieti di cumulo espressamente previsti dalla legislazione vigente.
Art. 15 - Condizioni di ammissibilita'
1 .
Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo precedente le cooperative e societa' nelle quali l'elemento lavoro sia prevalente, con esclusione di quelle che abbiano goduto di analoghe provvidenze ai sensi della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 .
2 .
Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attivita' di lavoro da parte dei soci rientranti nelle categorie indicate dall'art. 3 della presente legge.
Art. 16 - Cooperative di solidarieta' sociale
1 .
La Regione sarda incentiva la Costituzione di cooperative di cui siano soci in una misura compresa tra il 30 ed il 70 per cento del totale soggetti appartenenti a fasce socialmente emarginate od a rischio di emarginazione, mediante la concessione di contributi in conto capitale ed in conto occupazione.
2 .
Rientrano nelle fasce indicate dal comma precedente:
- I portatori di handicap fisici e psichici;
- I tossicodipendenti e gli alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socioassistenziali;
- I detenuti ammessi al lavoro, i dimessi dal carcere, i soggetti gia' sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile.
3 .
Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attivita' di lavoro da parte dei soci rientranti nelle fasce indicate dal primo comma dell'articolo precedente.
Art. 17 - Misura e durata dei contributi
1 .
I contributi in conto occupazione di cui al precedente art. 16 sono concessi per ogni socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.
2 .
Per i soci appartenenti alle categorie di cui al secondo comma del medesimo art. 16 il contributo puo' essere elevato sino ad una misura non superiore all'80 per cento.
3 .
I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.
4 .
I contributi sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari, fermo restando che il totale dei contributi per investimenti non puo' superare l'80 per cento delle spese ammesse e quello per ogni socio lavoratore l'80 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente primo comma.
Capo III
altri interventi
Art. 18 - Contributi a favore di enti locali
1 .
Mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali territoriali al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2 .
Tali contributi sono concessi:
- Per la realizzazione di attivita' e di servizi funzionali al loro sviluppo da affidare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. Le iniziative devono essere finalizzate alla promozione di attivita' lavorative stabili;
- Per la realizzazione di progetti di opere e di servizi di pubblica utilita' mediante l'utilizzo, con integrazione salariale, dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni ai sensi della vigente legislazione.
3 .
I progetti sono redatti in conformita' con quanto stabilito ai sensi del precedente art. 6, lettera e).
Art. 19 - Animazione economica
1 .
Ai fini della migliore utilizzazione degli strumenti previsti dalla presente legge e da analoghi provvedimenti nazionali e regionali, l'agenzia, di cui al successivo art. 25, predispone l'erogazione di servizi finalizzati:
- All'informazione necessaria alla utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi che agevolano la difesa e l'incremento dell'occupazione;
- Alla diffusione dei risultati derivanti dall'osservazione del mercato del lavoro;
- Alla promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stimolando nuove occasioni di lavoro dipendente o autonomo;
- All'assistenza tecnica ed operativa volta ad agevolare la predisposizione dei progetti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi nazionali o regionali.
2 .
I servizi di cui al precedente comma sono erogati a favore dei destinatari della presente legge.
Art. 20 - Requisiti di legittimazione
1 .
Per lo svolgimento in Sardegna delle attivita' connesse alla presente legge, possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli precedenti:
- I soggetti residenti in Sardegna da almeno cinque anni;
- Gli emigrati di ritorno;
- Il coniuge ed i figli di lavoratori sardi emigrati.
Art. 21 - Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi
1 .
L'istruzione delle domande e l'erogazione dei contributi previsti della presente legge sono curate dalla agenzia del lavoro secondo le norme seguenti.
2 .
Le domande per la concessione dei contributi, redatte secondo lo schema tipo a tale fine deliberato dal Comitato del lavoro dell'agenzia entro trenta giorni dal suo insediamento, devono essere presentate all'agenzia del lavoro.
3 .
Entro trenta giorni dalla data di presentazione il settore operativo dell'agenzia provvede all'istruttoria amministrativa della domanda di contributo.
4 .
Nei trenta giorni seguenti il Comitato tecnico di valutazione dell'agenzia procede all'istruttoria tecnica.
5 .
I contributi in conto occupazione di cui agli articoli 7, 13, 16, nonche' i contributi agli enti locali di cui all'art. 18 sono erogati anticipatamente con cadenza semestrale.
6 .
I contributi in conto capitale previsti dall'art. 17 sono erogati per il 50 per cento all'atto della concessione, per il 30 per cento alla realizzazione della meta' dell'opera e per il 20 per cento a completamento dell'investimento.
Art. 22 - Revoca dei contributi
1 .
Il venir meno, in costanza di erogazione dei contributi,dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' stabilite dalla presente legge e' causa di revoca dell'atto di concessione con provvedimento motivato.
Art. 23 - Ricorsi
1 .
Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della concessione dei contributi previsti dal presente titolo e' dato ricorso al Presidente della Giunta regionale.
2 .
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.
3 .
Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 24 - Controlli
1 .
La sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e' accertata, prima della concessione e durante il godimento, dall'agenzia del lavoro di cui al successivo articolo 25.
Titolo III - costituzione dell'agenzia regionale del lavoro
Art. 25 - Agenzia regionale del lavoro
1 .
E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'agenzia regionale del lavoro quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.
2 .
Nell'esercizio delle proprie funzioni l'agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali e regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.
3 .
L'agenzia e' inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministro del Lavoro intenda attribuirle in attuazione dell' art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 26 - Funzioni
1 .
L'agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive statali e regionali in materia di politica attiva del lavoro, svolge le seguenti funzioni:
- Incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
- Promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
- Agevolazione all'impiego dei soggetti piu' deboli del mercato del lavoro;
- Proposizione alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'impiego di programmi di politica attiva del lavoro.
2 .
L'agenzia inoltre svolge le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall' art. 8 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 , e collabora con l'organo istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell' art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
3 .
Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, l'agenzia;
- Propone il piano triennale di cui all'art. 5 della presente legge e ne da' attuazione secondo le direttive della Giunta regionale;
- Presenta annualmente all'Assessore regionale del lavoro,formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'osservatorio del lavoro, una relazione contenente proposte ed indicazioni per la redazione del piano annuale di formazione professionale;
- Fornisce alla commissione regionale per l'impiego gli elementi tecnici di giudizio per l'espressione del parere sul piano di cui alla lettera precedente;
- Assolve a tutti gli altri compiti attinenti alla politica attiva del lavoro ad essa demandati dalla Giunta regionale e dal Ministro del Lavoro.
Art. 27 - Regolamento interno
1 .
Il regolamento interno dell'agenzia e' predisposto a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato del lavoro ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2 .
Il regolamento interno stabilisce tra l'altro:
- I casi di revoca, decadenza e sostituzione dei componenti il Comitato di lavoro;
- Le modalita' di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attivita' dei comitati del lavoro, dell'ufficio di presidenza e del Comitato tecnico di valutazione;
- Quanto altro previsto dalla presente legge sull'organizzazione dell'agenzia.
Art. 28 - Organi
1 .
Sono organi dell'agenzia:
- Il Comitato del lavoro;
- L'ufficio di presidenza del Comitato del lavoro;
- Il direttore.
Art. 29 - Composizione del comitato del lavoro
1 .
Il Comitato del lavoro dell'agenzia e' composto da:
- L'Assessore regionale del lavoro e della formazione professionale o un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato, da lui delegato, in qualita' di presidente;
- Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Un rappresentante designato dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- Sei esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
- Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- Il dirigente dell'ufficio problemi del lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale;
- Il direttore del centro di programmazione;
- Il consigliere di parita' nominato presso la commissione regionale per l'impiego;
- Il direttore dell'agenzia.
Art. 30 - Nomina e durata
1 .
Il Comitato del lavoro e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e dura in carica quattro anni.
2 .
In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo i nuovi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3 .
La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente art. 29 di alcuno dei componenti il Comitato non pregiudica la Costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti medesimi.
Art. 31 - Modalita' di funzionamento
1 .
Il Comitato del lavoro si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi. Puo' essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2 .
Funge da segretario un funzionamento dell'agenzia designato dal direttore.
3 .
Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti lo Statuto e le sue modifiche per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4 .
Previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Comitato del lavoro, senza diritto di voto, esperti esTerni, ovvero altri rappresentanti di categorie interessate, limitatamente agli argomenti dell'ordine del giorno per i quali e' stata richiesta la loro presenza.
Art. 32 - Compiti
1 .
Il Comitato del lavoro propone allo Assessore del lavoro per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:
- Il regolamento interno e le sue modifiche;
- Il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente art. 5;
- I bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo art. 46;
- Il contingente di personale necessario per il funzionamento dell'agenzia;
- La nomina del direttore dell'agenzia;
- L'adozione delle delibere in materia di incarichi, consulenze professionali e convenzioni con i privati;
- L'adozione delle delibere di approvazione dei progetti e di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 33 - Ufficio di presidenza del comitato del lavoro
1 .
L'ufficio di presidenza e' composto:
- Dal presidente del Comitato di lavoro che lo presiede;
- Da due vice presidenti eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato ad uno;
- Da tre membri eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato a due.
2 .
L'ufficio di presidenza e' convocato dal presidente. Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3 .
L'ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno dei lavori del Comitato e adotta i provvedimenti che siano delegati dal Comitato stesso.
4 .
Nei casi di necessita' ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Comitato, l'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta del Comitato.
Art. 34 - Comitato tecnico di valutazione
1 .
E' istituito presso l'agenzia il Comitato tecnico di valutazione, composta da sette membri esTerni, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.
2 .
I componenti il Comitato sono scelti tra esperti in materie economiche e aziendali.
3 .
Il Comitato ha compiti di consulenza in ordine alla valutazione tecnica degli interventi finanziati ai sensi della presente legge. In particolare formula pareri obbligatori sulla rispondenza delle attivita' per le quali e' stato richiesto il finanziamento con le indicazioni del piano triennale e dei programmi di attivita' dell'agenzia.
4 .
Il Comitato formula, inoltre, proposte ed osservazioni sulle modalita' di coordinamento del piano triennale con gli altri strumenti della programmazione regionale.
5 .
Il rapporto di consulenza e' regolato da apposita convenzione. La convenzione e' deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e dovra' prevedere, in relazione all'entita' e qualita' delle prestazioni IV i determinate, un compenso di ammontare complessivamente non superiore alla meta' dell'indennita' prevista i presidenti degli enti regionali del primo gruppo.
Art. 35 - Il collegio dei revisori
1 .
Il controllo sulla gestione del fondo di cui al successivo art. 46 e' affidato ad un collegio dei revisori dei conti cosi' composto: da un magistrato della sezione regionale della Corte dei Conti per la Sardegna, presidente; da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e da un funzionario dell'Assessorato regionale della programmazione e bilancio, componenti. Per ognuno dei suddetti tre componenti e' designato un supplente.
2 .
Il collegio e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima e dura in carica per quattro anni.
3 .
I membri del collegio possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto.
Art. 36 - Compensi
1 .
Ai componenti il Comitato del lavoro, il collegio dei revisori dei conti e l'ufficio di presidenza spettano le indennita' previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 , nonche' i rimborsi previsti per gli amministratori di enti regionali.
Art. 37 - Ordinamento degli uffici
1 .
L'agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola nei seguenti settori operativi:
- Amministrativo e contabile;
- Osservatorio del lavoro;
- Studi e ricerche;
- Ispettivo.
2 .
Ad ogni settore e' preposto un responsabile.
Art. 38 - Direttore dell'agenzia
1 .
Per lo svolgimento dei compiti di organizzazione interna, di attuazione delle risoluzioni conclusive del Comitato e dei deliberati della Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 32, e' preposto un direttore dell'agenzia. In relazione ai suddetti compiti il direttore adotta i necessari provvedimenti formali.
2 .
Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale medesima, con le modalita' di cui al precedente art. 32.
3 .
Il direttore e' scelto tra il personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima in possesso di elevata professionalita' e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
4 .
L'incarico e' conferito per un triennio ed e' rinnovabile nel modo previsto nel secondo comma del presente articolo.
5 .
Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore e' assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.
Art. 39 - Settore operativo e contabile
1 .
Il settore operativo e contabile ha il compito di curare tutti gli affari di carattere amministrativo e contabile dell'agenzia.
Art. 40 - Osservatorio del mercato del lavoro
1 .
L'osservatorio del mercato del lavoro ha il compito di:
- Rilevare, elaborare ed aggregare i dati relativi alle unita' produttive, agli occupati, disoccupati, all'andamento demografico e dai flussi di manodopera che si verificano nella Regione sia nel settore privato che in quello pubblico;
- Compiere analisi sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione delle professionalita' anche ai fini della predisposizione della relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 26;
- Compiere indagini, studi e ricerche sui problemi connessi alla politica del lavoro, alla occupazione ed alla formazione professionale;
- Svolgere ogni altro compito ritenuto utile per l'osservazione del mercato del lavoro.
2 .
L'attivita' dello osservatorio si conforma ai principi stabiliti nelle convenzioni stipulate tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero del lavoro, ed e' attuata in collaborazione con tutti gli organismi statali e regionali che operano nello stesso campo, nel rispetto del principio generale di riservatezza.
Art. 41 - Settore operativo studi e ricerche
1 .
Il settore operativo studi e ricerche cura l'elaborazione del piano triennale e dei programmi di attivita' dell'agenzia. Svolge attivita' di ricerca in tutte le materie attinenti alle politiche attive del lavoro avvalendosi, ove necessario, di consulenze ed incarichi.
2 .
Il settore operativo svolge inoltre tutte le iniziative di ricerca necessarie per il funzionamento degli altri servizi.
Art. 42 - Servizio ispettivo
1 .
Il servizio ispettivo ha il compito di accertare secondo modalita' che saranno definite dal regolamento interno dell'agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, prima e durante il godimento degli stessi.
Art. 43 - Personale dell'agenzia
1 .
Per il suo funzionamento l'agenzia regionale del lavoro si avvale:
- Di personale appartenente al ruolo unico regionale assegnato temporaneamente all'agenzia su richiesta del direttore, che indica altresi' i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei suoi servizi;
- Di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a parttime, secondo uno schema di contratto predisposto dall'agenzia del lavoro ed approvato dalla Giunta regionale;
- Di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati ed a cooperative.
2 .
Al personale assegnato temporaneamente si applicano le norme sullo stato giuridico del ruolo di appartenenza.
Art. 44 - Trasmissione delle deliberazioni
1 .
Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni, alla competente commissione consiliare, le deliberazioni della Giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze e incarichi professionali di cui all'art. 43.
Titolo IV - norme finali e transitorie
Art. 45 - Disposizioni per la prima applicazione della legge
1 .
I componenti del Comitato del lavoro dell'agenzia sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 .
Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro l'agenzia predispone, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, un pianostralcio per il 1989 entro l'1 novembre 1988.
3 .
In attesa della piena operativita' delle misure previste dalla presente legge, e' autorizzata un ulteriore stanziamento di l. 26.500.000.000, limitatamente all'anno 1988, per il finanziamento degli interventi nel settore della produzione dei beni e servizi previsti dall' art. 10 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46 - Fondo per l'attuazione degli interventi
1 .
Per l'attuazione degli interventi da attuare tramite l'agenzia, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire apposita contabilita' speciale denominata "fondo per l'attuazione degli intergenti dell'agenzia regionale del lavoro".
2 .
Alla contabilita' di cui al precedente comma affluiscono gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione
3 .
I rapporti con gli istituti tesorieri, derivanti dall'istituzione della predetta contabilita' speciale, sono regolati con una convenzione stipulata ai termini della normativa vigente.
4 .
Gli interessi attivi maturati sul conto accesso per l'istituzione della contabilita' speciale sono fatti affluire, annualmente, al bilancio regionale.
Art. 47 - Norma finanziaria
1 .
Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in l. 26.700.000.000 per l'anno 1988 ed in l. 34.870.000.000 per gli anni successivi.
2 .
Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni: (omissis).
3 .
All'ulteriore maggiore spesa di l. 8.170.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte col risparmio conseguente alla cessazione degli interventi di cui agli articoli 11; cosi' come sostituito dall'art. 90 della Legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; 16, 17, 18, 19, della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, abrogati dall'art. 48 della presente legge.
4 .
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
5 .
La spesa iscritta in conto del cap. 10144 non utilizzata al termine dell'esercizio 1988 e' conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.
Art. 48 - Abrogazione di norme
1 .
Sono abrogati, a decorrere dall'1 gennaio 1989, gli articoli 11; gia' sostituito dall'art. 90 della Legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; 16, 17, 18 e 19 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, concernente: "provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".
Art. 49 - Urgenza
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale





