Legge regionale 12 Marzo 1984, n. 14

Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che ne fanno uso terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
12/03/1984
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 15

Interventi per la prevenzione sociale delle tossicodipendenze e per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti per il conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art.14, i comuni, singoli o associati, in particolare:

  • Realizzano iniziative sociali e culturali e promuovono ogni intervento volto a prevenire e superare condizioni di emarginazione e di grave disagio psicosociale giovanile;
  • Sviluppano tutte le iniziative volte a garantire una valida prevenzione delle tossicodipendenze nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle scuole previ accordi con gli organi scolastici competenti;
  • Forniscono consulenza legale ai servizi ed alle strutture che operano per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
  • Promuovono e sostengono la formazione di associazioni di famiglie e di cittadini che intendano impegnarsi nella lotta alla droga e nel recupero sociale dei tossicodipendenti;
  • Favoriscono l'affidamento di tossicodipendenti adolescenti e giovani adulti a famiglie volontarie, per periodi definiti, utilizzando i servizi destinati ai soggetti minorenni;
  • Attuano interventi di sostegno economico e sociale alla persona interessata ed alla famiglia, anche con aiuti domiciliari;
  • Attuano gli interventi necessari a rendere effettivo il diritto allo studio, mediante forme specifiche di assistenza scolastica;
  • Promuovono iniziative pesso imprenditori, atigiani, agricoltori e cooperative, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, finalizzate all'inserimento nell'attivita' lavorativa di ex tossicodipendenti e alla conservazione del posto di lavoro dei tossicodipendenti per il periodo necessario al loro recupero;
  • Costituicono direttamente, ovvero promuovono la Costituzione, anche con la collaborazione di organizzazioni di volantariato, di strutture per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; promuovono inoltre, per il medesimo fine, la costituzioine di cooperative di servizi e di cooperative produttive di tipo artigianale, agricolo o di altro tipo.

I comuni, singoli o associati, disciplinano l'organizzazione e la gestione delle strutture di reinserimento sociale costituite direttamente, assicurando la presenza e l'utilizzazione di forze del volontariato e dei giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonche' la piu' ampia partecipazione sociale, con particolare riferimento agli operatori e agli utenti stessi dei servizi suddetti.

Art. omissis

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