Legge regionale 24 Maggio 1980, n. 60

Modifica alla legge regionale n. 54/1975, art.3. assistenza tecnico-economica alle cooperative agricole e loro consorzi.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
24/05/1980
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. unico

L'art.3 della Legge regionale 25 maggio 1975, 54(1), e' abrogato e sostituito dal seguente: "per l'assistenza tecnico-economica alle cooperative agricole e loro consorzi puo' essere concesso un contributo sulle spese per gli assegni fissi, compresi gli oneri sociali, relativi al personale cui e' affidata la direzione tecnica o amministrativa, nel limite di due unita' e per durata massima di 3 anni. Tale contributo, non potra' comunque superare il limite massimo del 75% dell'importo complessivo ritenuto ammissibile, per ciascuna unita' e per ogni anno. Gli interventi di cui sopra verranno corrisposti prioritariamente alle cooperative agricole e loro consorzi, che abbiano iniziato la loro attivita' da meno di 5 anni all'atto della presentazione della domanda, nonche' a quelle cooperative e loro consorzi che dimostrino di aver assunto giovani in eta' non superiore ai 30 anni che abbiano frequentato specifici corsi regionali o che abbiano sostituito i tecnici gia' in servizio presso l'ETSAF. Il contributo previsto per i giovani, di cui al comma precedente, non e' cumulabile con le indennita' previste dall'art.18 e seguenti della legge 1 giugno 1977, n. 285, e dall'art.13 della Legge regionale 3 novembre 1979, n. 53".

Azioni sul documento