Legge regionale 16 Aprile 1980, n. 29

Contributi di avviamento ed indennita' per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
16/04/1980
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai quali sinao stati assegnati terreni, in virtu' di leggi in materia di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate di proprieta' pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilita' in proprieta' pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilita' in proprieta', in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale, di terreni considerati incolti, abbandonati, malcoltivati o insufficientemente coltivati, con lo scopo del loro recupero o potenziamento produttivo, puo' essere concesso, a condizione che provvedano direttamente alla coltivazione dei terreni, un contributo una tantum di avviamento pari a:

  • Lire 100.000 ad ettaro per seminativi e prati artificiali;
  • Lire 300.000 ad ettaro per colture orticole e industriali;
  • Lire 600.000 ad ettaro per colture arboree specializzate.

Quando trattasi di terreni incolti o abbandonati il suddetto contributo e' aumentato del 50%. Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto su domanda degli aventi diritto e previo accertamento della avvenuta rimessa a coltura o dell'avvenuto potenziamento colturale dei terreni assegnati o acquisiti ai sensi del precedente comma, il contributo puo' essere erogato anche nel corso della esecuzione dei lavori in relazione al loro stato di avanzamento.

Art. 2

La indennita' prevista dall'art.12 della Legge regionale 3 novembre 1979, n. 53, da corrispondere nella misura e con le modalita' da determinare con la deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, puo' essere concessa anche per i giovani dai 15 ai 35 anni effettivamente impegnati nell'attivita' lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole o di societa' semplici di lavoratori agricoli, anche quando la disponibilita' della terra incolta, abbandonata o malcoltivata o insufficientemente coltivata sia stata ottenuta con atti diversi dai decreti di assegnazione di cui all'art.4, ultimo comma della citata Legge regionale 3 novembre 1979, n. 53, cioe' in proprieta', in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale. L'indennita' prevista dal comma precedente non e' cumulabile con il contribtuo in favore dei giovani previsto dall'art.20 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ne' con la indennita' per i giovani previsti dall'art.40 della Legge regionale 7 settembre 1977,n .71.

Art. omissis

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