Legge regionale 31 agosto 1981, n. 47
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 31/08/1981 |
| Regione | Puglia |
thesaurus: Lavoro - Politiche sociali:Società:Gruppi di età:Giovani
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Contributo di avviamento
A partire dal 1981 il contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell'art.2 della Legge regionale 24 luglio 1978, n. 34 e' erogato per tre anni consecutivi in misura pari a lire 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il primo anno, a lire 250.000 il secondo anno, a lire 200.000 il terzo anno. Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono beneficiare,l a domanda, anche le cooperative giovanile cui sia gia' stato liquidato il contributo ai sensi della lettera a) dell'art. 2 della Legge regionale n. 34/1978, purche' operanti.
Art. 2 - Contributi sulle spese di gestione
Alle cooperative agricole giovanili di cui all'art.1 della Legge regionale 24 luglio 1978, n. 34, puo' essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale "una tantum" sulle spese di gesione supportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati per gli anni 1981 e pregressi. Gli ispettorati Provinciali dell'agricoltura sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l'istruttoria, la concessione, la liquidazione ed il pagamento del contributo e i relativi controlli.





