Legge regionale 18 Agosto 1978, n. 37
Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 18/08/1978 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - interventi in materia di agricoltura e foreste
Art. 2
Rientrano tra le cooperative di cui all'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelle che operano per la trasformazione e la valorizzazione produttiva di:
- Terreni che comunque si trovino nelle disponibilita' dell'ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni pubbliche sottoposti alla vigilanza della Regione Siciliana, o dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, e che a tal fine li concedano, anche in deroga alle vigenti leggi regionali;
- Terreni acquisiti o in corso di acquisizione ai sensi dell'art.12, terzo comma, lettera, della Legge 10 maggio 1976, n. 352;
- Terreni dei quali le cooperative dimostrino di avere comunque il godimento.
La Regione Siciliana favorisce, altresi', nei modi di cui all'art.18 e seguenti della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, come integrati e modificati dalla presente legge, la promozione e l'incremento delle cooperative a prevalente presenza di giovani per lo svolgimento di attivita' di difesa fitosanitaria, di assistenza tecnica alle imprese agricole.
Art. 3
Il presidente della Regione entro il 31 dicembre 1978, al fine di favorire l'accesso alla terra alle cooperative di giovani di cui alla lettera b) dell'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e al primo alinea del precedente articolo, pubblica in un Supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un elenco delle terre costituenti il demanio e il patrimonio regionale, di quelle nella disponibilita' dell'ente agricolo o dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana. Tale elenco dovra' comprendere, indicandole separatamente:
- Le terre idonee ad una trasformazione produttiva per lo svolgimento di attivita' agricola e/o zootecnica, che possono essere concesse in godimento;
- Le terre oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da Titolo Valido.
Il Supplemento straordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana recante l'elenco di cui al precedente comma e' affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio di ogni Comune L'elenco di cui al primo comma del presente articolo, durante il periodo di efficacia della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.
Art. 4
I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano, con delibera consiliare, l'elenco, con le indicazioni di cui al secondo comma dell'art.3, dei terreni demaniali o patrimoniali o in corso di acquisizione ai sensi dell'art.12, comma terzo, lettera f), della Legge 10 maggio 1976, n. 352, da destinare a favore delle cooperative di cui all'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornato annualmente e pubblicizzato con le stesse procedure.
Art. 5
Nelle more dell'espletamento di quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, gli enti possono concedere a favore delle cooperative richiedenti i terreni demaniali e patrimoniali che non siano oggetto di diritti di godimento a carattere non precario, derivanti da Titolo Valido. L'ente e', comunque, tenuto a motivare l'eventuale rifiuto. Le cooperative e chiunque altro ne abbia interesse possono segnalare agli enti titolari e per conoscenza al presidente della Regione terreni non compresi negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ovvero terreni compresi tra quelli di cui al punto 2 del precedente art.2, che risultino incolti o mal coltivati ai sensi della vigente disciplina. Gli enti, previo relativo accertamento, provvedono all'eventuale revoca della concessione o dell'esercizio delle azioni di risoluzione dei rapporti contrattuali, sempreche' ricorrano le cause previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6
Il presidente della Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i risultati del censimento delle terre incolte ottenuti mediante il progetto speciale n. 6, predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, ai sensi dell'art.26 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre mediante contratti di affitto stipulati in conformita' delle disposizioni in materia da parte delle cooperative di cui all'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni a favore dei proprietari privati concedenti e' attribuito, per il periodo di durata del contratto, un premio annuale di apporto strutturale, pari al 50% del canone fissato in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di affitto di fondi rustici a coltivatori diretti. Tale premio e' aumentato all'80% a favore dei piccoli proprietari concedenti il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a lire 6 milioni annui, nonche' a favore dei proprietari emigranti concedenti.
Art. 8
Alle cooperative agricole, comprese quelle costituite ai sensi dell'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, che assumano, con regolare contratto della durata di almeno tre anni, o associno un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria di eta' inferiore ai 29 anni, e' concesso, ad integrazione del contributo di cui all'art.21 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un contributo di lire 100 mila mensili a carico della Regione per la durata di un biennio. Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art.21 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle cooperative costituite ai sensi dell'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, ed a quelle costituite ai sensi del precedente art.2, e' concesso un contributo di lire 100 mila per ogni socio proveniente dalle liste speciali di cui all'art.4 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare complessivo comunque non superiore a lire 1 milione e 500 mila per l'adeguamento delle strutture organizzative.
Art. 9
All'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi da realizzare a carico del proprio bilancio, l'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana potra' provvedervi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 300 milioni, mediante cottimo fiduciario d'importo non superiore a lire 30 milioni da concedere a cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento e lavoratori forestali, costituite con le modalita' di cui al secondo comma dell'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10
Alle cooperative indicate al primo comma dell'art.18 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e a quelle previste al precedente art.2 che abbiano ottenuto, in base alla presente legge, l'approvazione di un progetto di sviluppo redatto in conformita' ai criteri rivisti dall'art.19 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono accordati:
- La presenza nella concessione di terre incolte ai sensi della vigente legislazione e di terre appartenenti ai comuni, alla Regione e agli altri enti indicati nel precedente art.2;
- I contributi in conto capitale pervisti dalla legislazione in vigore per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilita' e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi di ogni altra dotazione aziendale necessaria, IV i compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino, avicunicolo e di vitelli da ingrasso occorrente per l'allevamento del bestiame;
- Mutui quindicennali a tasso agevolato e con un preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente;
- Prestiti agrari di esercizio a tasso agevolato.
L'IRCAC anche in deroga al proprio Statuto, e' autorizzato ad effettuare in favore delle cooerative di cui al presente articolo le operazioni di credito agrario previste ai precedenti punti 3 e 4. Le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di cui al presente articolo che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, sono coperte da fideiussioni prestate dalla Regione fino al 100%. Per le iniziative zootecniche promosse dalle cooperative previste dal presente articolo e ai soli fini dell'ammissione alle provvidenze disposte dalla presente legge, anche in deroga alle norme legislative o amministrative vigenti, si prescinde dalla estensione della base aziendale.
Art. 11
Per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge, e dalla Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In detti progetti, corredati dalla documentazione di rito e dagli elaborati tecnici, sono indicati i cicli produttivi programmati, l'ammontare degli investimenti per le trasformazioni fondiarie ed agrarie da realizzare, il numero delle giornate lavorative occorrenti al fine di determinare il numero dei soci e l'ammontare dei contributi del credito di esercizio e degli eventuali mutui occorrenti. Gli ispettorati Provinciali dell'agricoltura, sentito il comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di cui all'art.50, secondo comma, della Legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alLa presidenza della Regione il presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo di soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonche' le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla presente legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto di sviluppo medesimo. Il progetto approvato ai sensi del precedente comma costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte. Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo e' effettuato dall'Assessorato regionale all'agricoltura e delle foreste.
Titolo II - interventi in materia di artigianato, industria, pesca, turismo e servizi
Art. 12
La Regione Siciliana favorisce la Costituzione e l'incremento di cooperative di produzione e lavoro a prevalente presenza di giovani nei settori: dell'industria; della pesca; dell'acquicoltura, condotta con forzatura del ciclo di produzione; del turismo con particolare riguardo alla realizzazione e/o alla gestione delle iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 della Legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; dei servizi, IV i compresi quelli socialmente utili definiti dall'art.26 della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; dell'artigianato, nonche' nel settore socio sanitario. Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo, in analogia a quanto previsto dall'art.19 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, possono presentare un progetto con le indicazioni del programma di attivita', dei cicli di produzione che si intendono realizzare e del numero dei soci da impiegare.
Art. 13
Alle cooperative di cui all'articolo precedente sono concessi:
- Contributi in conto capitale previsti dalla legislazione vigenti nei vari settori di intervento, occorrenti per la realizzazione delle iniziative connesse alla attuazione dei progetti approvati, IV i compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e l'eventuale acquisto di macchinari e attrezzature, la costruzione e l'ampliamento delle strutture necessarie e l'eventuale acquisto delle aree pertinenti;
- Mutui a tasso agevolato di cui all'art.10, per la differenza tra i mutui erogati e la spesa ammissibile per quanto previsto dal precedente n. 1;
- La fidejussione di cui al precedente art.10;
- Crediti di esercizio a tasso agevolato in conformita' alla legislazione vigente;
- Il contributo di cui al terzo comma del precedente art.8.
Art. 14
Per l'accesso alle provvidenze disposte dalla presente legge ed a quelle previste dalla Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni le cooperative costituite ai sensi del precedente art.12, corredati dalla documentazione di rito dagli elaborati tecnici occorrenti. Le amministrazioni regionali competenti per settore, entro 30 giorni dalla data di presentazione, esprimono pareri sui detti progetti e li trasmettono alLa presidenza della Regione il presidente della Regione approva il progetto entro i 30 giorni successivi ed indica il numero massimo dei soci necessari per la realizzazione del progetto stesso, nonche' le iniziative e le opere ammesse alle provvidenze disposte o richiamate dalla legge e che a tal fine sono finanziate con provvedimento contestuale all'approvazione del progetto medesimo. Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei lavori collegati alla realizzazione del progetto e' effettuato dalle amministrazioni regionali competenti per settore.
Art. 15
Alle cooperative a prevalente presenza di giovani, che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonche' l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attivita' turistiche, oltre ai contributi in conto capitale previsti dalla legislazione in vigore, sono accordati:
- Un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa nel progetto;
- La precedenza nella realizzazione e gestione delle iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 della Legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
- La precedenza per i prestiti previsti dal fondo di cui all'art.1, lettera b), della Legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16
Alle aziende artigiane che assumono, anche mediante contratti di formazione di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, come sostituti dagli articoli 7 e 8 del Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, la Regione corrisponde, per ogni giovane assunto a norma dell'art.6 della Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, un ulteriore contributo di lire 40 mila mensili per un periodo massimo di 24 mesi.
Art. 17
Hanno accesso in via preferenziale alle provvidenze regionali, in favore della piccola e media industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, le imprese e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi che dimostrino d avere assunto mediante contratti di formazione, giovani iscritti nelle liste speciali in conformita' alla Legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in proporzione non inferiore al 10 per cento del personale dipendente.
Art. omissis
Art. 24
I contributi in conto capitale erogati in favore delle cooperative previste dalla presente legge sono aumentati del 10 per cento quando la presenza delle donne nelle cooperative medesime non risulti inferiore al 20 per cento del totale dei soci.
Art. omissis
Art. 28
Le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad iniziare l'istruttoria di progetti presentati ai sensi della presente legge, da cooperative gia' costituite il cui Statuto e' in corso di omologazione. In ogni caso il decreto di finanziamento non potra' essere emesso ove non si comprovi l'avvenuta omologazione dello Statuto sociale.





