Legge regionale 30 Gennaio 1981, n. 8
Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attivita' produttive e sociali. nuove norme per la formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 30/01/1981 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Titolo III - disposizioni finali e transitorie
Art. 12
Nell'ultimo comma dell'art.2 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente inciso:"nonche' di attivita' zootecniche e di allevamento delle specie animali minori".
Art. 13
Nell'art.29 della Legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, sono soppresse le parole:"art.8, ultimo comma".
Art. 14
Il n. 2) del primo comma dell'art.10 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e' sostituito dal seguente:
- Contributi in conto capitale nella misura prevista dalla legislazione vigente o, in mancanza, nella misura del 60 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo nei terreni ottenuti in concessione o dei quali abbiano acquisito comunque la disponibilita' e concernenti le opere di miglioramento fondiario, l'acquisto di macchine ed attrezzi e di ogni altra dotazione aziendale necessaria, IV i compreso l'acquisto di bestiame bovino, ovino, suino e di altre specie animali minori".
Art. 15
Il n. 1) dell'art.13 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e' sostituito dal seguente:
- I contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, occorrente per la realizzazione delle iniziative connesse all'attuazione dei progetti approvati IV i compreso l'acquisto di macchinari e di attrezzature, il rilevamento, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture esistenti comunque necessarie e l'eventuale acquisto di aree pertinenti. Resta ferma l'integrazione prevista dal successivo art.24".
Art. 16
Il comitato tecnico amministrativo di cui all'art.19 della Legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e' integrato con la presenza del Direttore generale dell'IRCAC.
Art. 17
Dopo il penultimo comma dell'art.17 della Legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e' aggiunto il seguente:
- "l'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare direttamente all'ente che dovra' prestare garanzia fidejussoria di cui al comma precedente il relativo costo, recuperandolo dall'ammontare dell'anticipazione.





