Legge regionale 30 Maggio 1983, n. 32

Norme finanziarie per l'occupazione giovanile e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
30/05/1983
Regione Sicilia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 5

Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente della Regione predispone il programma complessivo degli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, tenendo conto delle richieste presentate dalle cooperative e pervenute alla data del 31 gennaio. Detto programma sara' inviato per il parere alla commissione legislativa "pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione" dell'assemblea regionale Siciliana. La suddetta commissione legislativa esprime altresi', parere sui criteri generali per la concessione di ogni beneficio previsto dalla Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Per il corrente anno i termini previsti dal primo comma del presente articolo vengono differiti rispettivamente al 30 settembre ed al 31 luglio.

Art. omissis

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