Legge regionale 2 Maggio 1980, n. 33

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: "interventi regionali in materia di agricoltura e foreste".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
02/05/1980
Regione Piemonte

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Art. 4 - Modificazioni ed integrazioni al titolo iv della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

1 .

Al punto 1, primo comma dell'art.23, sono soppresse le parole "od alla costruzione di case forestali". Al punto 1, comma primo dell'art. 23, sono aggiunte le parole: "l'amministrazione regionale puo' altresi' disporre la sistemazione, l'acquisto e la costruzione di fabbricati a fini forestali". Al punto 3, comma primo dell'art.23, sono soppresse le parole: "per la ricostruzione" e sono sostituite dalle parole: "per la riCostituzione". Al punto 3, dopo il comma primo dell'art.23 e' aggiunto il seguente: "nella concessione del contributo sara' data preferenza a quanti a parita' di condizione si avvarranno di materiale vegetale proveniente da vivai della Regione stessa o di societa' a maggioranza pubblica, operanti nel settore forestale". Al punto 5, comma primo dell'art.23 dopo le parole: "di rimboschimento" sono aggiunte le parole: "di riCostituzione". Al punto 6, comma primo dell'art. 23 dopo le parole: "ed a Comunita' Montane" sono aggiunte le parole: "ed alle cooperative agricole e forestali". All'art.23 dopo il punto 6), e' aggiunto il seguente punto: "7) la produzione e la diffusione di piante tartufigene adatte agli ambienti Piemontesi compresa la relativa ricerca e sperimentazione". All'art.23 e' aggiunto: "per gli impianti previsti al presente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, puo' essere concesso un contributo negli interessi sui mutui di durata ventennale entro i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale".

2 .

Al titolo dell'art.24 sono soppresse le seguenti parole: "per la prima lavorazione dei prodotti forestali". Il punto a) dell'art. 24 e' soppresso e cosi' sostituito:

  • "Su prestiti a tasso agevolato di durata fino a dieci anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti all'abbattimento, all'esbosco ed alla prima lavorazione dei prodotti del bosco nonche' della coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco".

All'art. 24 sono aggiunti i seguenti commi: "in alternativa alle agevolazioni creditizie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente all'attuazione del contributo in interesse. Alle cooperative formate da lavoratori agricoliforestali ed alle cooperative di cui alla Legge 1 giugno 1977, n. 285, puo' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa, ed un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato fino ad un importo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso".

3 .

All'art.25 sono aggiunti i seguenti punti:

  • A studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica in campo forestale;
  • Alla stipulazione di convenzioni, anche pluriennali, con societa' a maggioranza pubblica operanti nel settore forestale per la fornitura di piantine da vivaio.

Art. omissis

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