Legge provinciale 27 Aprile 1981, n. 8
Norme per l'utilzzazionje delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 27/04/1981 |
| Regione | P.A. di Trento |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 5 - Assegnazione delle terre
La Giunta Provinciale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 4 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge, provvede con propria deliberazione ad assegnare le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata. Nell'assegnazione viene data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle societa' semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della Legge 1 giugno 1977, n. 285, nonche' ai residenti nel Comune dove si trovano i terreni cui si riferisce la domanda di assegnazione o di titolari di aziende confinanti con gli stessi che intendano ampliare la propria attivita' agricola. Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della Legge 4 agosto 1978, n. 440, il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennita' di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legitimo da liquidarsi nello stesso provvedimento di assegnazione, previo parere dell'apposita commissione di cui all'art.4. Per i rapporti fra proprietari e usufruttuari delle terre e assegnatari valgono le norme previste dal sesto comma dell'art. 5 della Legge 4 agosto 1978, n. 440.





