Legge regionale 24 Ottobre 1988, n. 33

Politica attiva del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
24/10/1988
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo III - costituzione dell'agenzia regionale del lavoro

Art. 25 - Agenzia regionale del lavoro

1 .

E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale,cooperazione e sicurezza sociale, l'agenzia regionale del lavoro quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

2 .

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali e regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

3 .

L'agenzia e' inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministero del Lavoro intenda attribuirle in attuazione dell'art.24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 26; - Funzioni

1 .

L'agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive statali e regionali in materia di politica attiva del lavoro, svolge le seguenti funzioni:

  • Incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
  • Promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
  • Agevolazione all'impiego dei soggetti piu' deboli del mercato del lavoro;
  • Proposizione alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'impiego di programmi di politica attiva del lavoro.

2 .

L'agenzia inoltre svolge le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall' art. 8 della Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 , e collabora con l'organo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell' art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

3 .

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, l'agenzia:

  • Propone il piano triennale di cui all'art. 5 della presente legge e ne da' attuazione secondo le direttive della Giunta regionale;
  • Presenta annualmente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'osservatorio del lavoro, una relazione contenente proposte ed indicazioni per la redazione del piano annuale di formazione professionale;
  • Fornisce alla commissione regionale per l'impiego gli elementi tecnici di giudizio per l'espressione del parere sul piano di cui alla lettera precedente;
  • Assolve a tutti gli altri compiti attinenti alla politica attiva del lavoro ad essa demandati dalla Giunta regionale e dal Ministro del Lavoro.

Art. 27; - Regolamento interno

1 .

Il regolamento interno dell'agenzia e' predisposto a maggioranza assoluta dei componenti il comitato del lavoro ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2 .

Il regolamento interno stabilisce tra l'altro:

  • I casi di revoca, decadenza e sostituzione dei componenti il comitato di lavoro;
  • Le modalita' di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attivita' dei comitati del lavoro, dell'ufficio di presidenza e del comitato tecnico di valutazione;
  • Quanto altro previsto dalla presente legge sull'organizzazione dell'agenzia.

Art. 28; - Organi

1 .

Sono organi dell'agenzia:

  • Il comitato del lavoro;
  • L'ufficio di presidenza del comitato del lavoro;
  • Il direttore.

Art. 29; - Composizione del comitato del lavoro

1 .

Il comitato del lavoro dell'agenzia e' composto da:

  • L'Assessore regionale del lavoro e della formazione professionale o un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato, da lui delegato, in qualita' di presidente;
  • Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Un rappresentante designato dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Sei esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;
  • Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
  • Il dirigente dell'ufficio problemi del lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale;
  • Il direttore del centro di programmazione;
  • Il consigliere di parita' nominato presso la commissione regionale per l'impiego;
  • Il direttore dell'agenzia.

Art. 30; - Nomina e durata

1 .

Il comitato del lavoro e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta, e dura in carica quattro anni.

2 .

In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo i nuovi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3 .

La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente art. 29 di alcuno dei componenti il comitato non pregiudica la Costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti medesimi.

Art. 31; - Modalita' di funzionamento

1 .

Il comitato del lavoro si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi. Puo' essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2 .

Funge da segretario un funzionamento dell'agenzia designato dal direttore.

3 .

Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

4 .

Previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del comitato del lavoro, senza diritto di voto, esperti esTerni, ovvero altri rappresentanti di categorie interessate, limitatamente agli argomenti dell'ordine del giorno per i quali e' stata richiesta la loro presenza.

Art. 32; - Compiti

1 .

Il comitato del lavoro propone allo Assessore del lavoro per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:il regolamento interno e le sue modifiche; il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente art. 5; i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo art. 46; il contingente di personale necessario per il funzionamento dell'agenzia; la nomina del direttore dell'agenzia; l'adozione delle delibere in materia di incarichi, consulenze professionali e convenzioni con i privati; l'adozione delle delibere di approvazione dei progetti e di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 33; - Ufficio di presidenza del comitato del lavoro

1 .

L'ufficio di presidenza e' composto:

  • Dal presidente del comitato di lavoro che lo presiede;
  • Da due vice presidenti eletti dal comitato del lavoro con voto limitato ad uno;
  • Da tre membri eletti dal comitato del lavoro con voto limitato a due.

2 .

L'ufficio di presidenza e' convocato dal presidente. Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 .

L'ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno dei lavori del comitato e adotta i provvedimenti che siano delegati dal comitato stesso.

4 .

Nei casi di necessita' ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il comitato, l'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti di competenza del comitato stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta del comitato.

Art. 34; - Comitato tecnico di valutazione

1 .

E' istituito presso l'agenzia il comitato tecnico di valutazione, composta da sette membri esTerni, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

2 .

I componenti il comitato sono scelti tra esperti in materie economiche e aziendali.

3 .

Il comitato ha compiti di consulenza in ordine alla valutazione tecnica degli interventi finanziati ai sensi della presente legge. In particolare formula pareri obbligatori sulla rispondenza delle attivita' per le quali e' stato richiesto il finanziamento con le indicazioni del piano triennale e dei programmi di attivita' dell'agenzia.

4 .

Il comitato formula, inoltre, proposte ed osservazioni sulle modalita' di coordinamento del piano triennale con gli altri strumenti della programmazione regionale.

5 .

Il rapporto di consulenza e' regolato da apposita convenzione. La convenzione e' deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e dovra' prevedere, in relazione all'entita' e qualita' delle prestazioni IV i determinate, un compenso di ammontare complessivamente non superiore alla meta' dell'indennita' prevista i presidenti degli enti regionali del primo gruppo.

Art. 35; - Il collegio dei revisori

1 .

Il controllo sulla gestione del fondo di cui al successivo art. 46 e' affidato ad un collegio dei revisori dei conti cosi' composto: da un magistrato della sezione regionale della Corte dei Conti per la Sardegna, presidente; da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e da un funzionario dell'Assessorato regionale della programmazione e bilancio, componenti. Per ognuno dei suddetti tre componenti e' designato un supplente.

2 .

Il collegio e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima e dura in carica per quattro anni.

3 .

I membri del collegio possono partecipare alle sedute del comitato senza diritto di voto.

Art. 36; - Compensi

1 .

Ai componenti il comitato del lavoro, il collegio dei revisori dei conti e l'ufficio di presidenza spettano le indennita' previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 , nonche' i rimborsi previsti per gli amministratori di enti regionali.

Art. 37; - Ordinamento degli uffici

1 .

L'agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola nei seguenti settori operativi:

  • Amministrativo e contabile;
  • Osservatorio del lavoro;
  • Studi e ricerche;
  • Ispettivo.

2 .

Ad ogni settore e' preposto un responsabile.

Art. 38; - Direttore dell'agenzia

1 .

Per lo svolgimento dei compiti di organizzazione interna, di attuazione delle risoluzioni conclusive del comitato e dei deliberati della Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 32, e' preposto un direttore dell'agenzia. In relazione ai suddetti compiti il direttore adotta i necessari provvedimenti formali.

2 .

Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale medesima, con le modalita' di cui al precedente art. 32.

3 .

Il direttore e' scelto tra il personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima in possesso di elevata professionalita' e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

4 .

L'incarico e' conferito per un triennio ed e' rinnovabile nel modo previsto nel secondo comma del presente articolo.

5 .

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore e' assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 39 - Settore operativo e contabile

1 .

Il settore operativo e contabile ha il compito di curare tutti gli affari di carattere amministrativo e contabile dell'agenzia.

Art. 40; - Osservatorio del mercato del lavoro

1 .

L'osservatorio del mercato del lavoro ha il compito di:

  • Rilevare, elaborare ed aggregare i dati relativi alle unita' produttive, agli occupati, disoccupati, all'andamento demografico e dai flussi di manodopera che si verificano nella Regione sia nel settore privato che in quello pubblico;
  • Compiere analisi sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione delle professionalita' anche ai fini della predisposizione della relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 26;
  • Compiere indagini, studi e ricerche sui problemi connessi alla politica del lavoro, alla occupazione ed alla formazione professionale;
  • Svolgere ogni altro compito ritenuto utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

2 .

L'attivita' dello osservatorio si conforma ai principi stabiliti nelle convenzioni stipulate tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero del Lavoro, ed e' attuata in collaborazione con tutti gli organismi statali e regionali che operano nello stesso campo, nel rispetto del principio generale di riservatezza.

Art. 41; - Settore operativo studi e ricerche

1 .

Il settore operativo studi e ricerche cura l'elaborazione del piano triennale e dei programmi di attivita' dell'agenzia. Svolge attivita' di ricerca in tutte le materie attinenti alle politiche attive del lavoro avvalendosi, ove necessario, di consulenze ed incarichi.

2 .

Il settore operativo svolge inoltre tutte le iniziative di ricerca necessarie per il funzionamento degli altri servizi.

Art. 42; - Servizio ispettivo

1 .

Il servizio ispettivo ha il compito di accertare secondo modalita' che saranno definite dal regolamento interno dell'agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, prima e durante il godimento degli stessi.

Art. 43; - Personale dell'agenzia

1 .

Per il suo funzionamento l'agenzia regionale del lavoro si avvale:

  • Di personale appartenente al ruolo unico regionale assegnato temporaneamente all'agenzia su richiesta del direttore, che indica altresi' i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei suoi servizi;
  • Di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a parttime, secondo uno schema di contratto predisposto dall'agenzia del lavoro ed approvato dalla Giunta regionale;
  • Di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati ed a cooperative.

2 .

Al personale assegnato temporaneamente si applicano le norme sullo stato giuridico del ruolo di appartenenza.

Art. 44; - Trasmissione delle deliberazioni

1 .

Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni, alla competente commissione consiliare, le deliberazioni della giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze e incarichi professionali di cui all'art. 43.

Titolo IV - norme finali e transitorie

Art. 45; - Disposizioni per la prima applicazione della legge

1 .

I componenti del comitato del lavoro dell'agenzia sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 .

Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro l'agenzia predispone, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, un pianostralcio per il 1989 entro l'1 novembre 1988.

3 .

In attesa della piena operativita' delle misure previste dalla presente legge, e' autorizzata un ulteriore stanziamento di lire 26.500.000.000, limitatamente all'anno 1988, per il finanziamento degli interventi nel settore della produzione dei beni e servizi previsti dall' art. 10 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46; - Fondo per l'attuazione degli interventi

1 .

Per l'attuazione degli interventi da attuare tramite l'agenzia, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire apposita contabilita' speciale denominata "fondo per l'attuazione degli intergenti dell'agenzia regionale del lavoro".

2 .

Alla contabilita' di cui al precedente comma affluiscono gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione

3 .

I rapporti con gli istituti tesorieri, derivanti dall'istituzione della predetta contabilita' speciale, sono regolati con una convenzione stipulata ai termini della normativa vigente.

4 .

Gli interessi attivi maturati sul conto accesso per l'istituzione della contabilita' speciale sono fatti affluire, annualmente, al bilancio regionale.

Art. 47; - Norma finanziaria

1 .

Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 26.700.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 34.870.000.000 per gli anni successivi.

2 .

Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni: (omissis).

3 .

All'ulteriore maggiore spesa di lire 8.170.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte col risparmio conseguente alla cessazione degli interventi di cui agli articoli 11; cosi' come sostituito dall'art. 90 della Legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; 16, 17, 18, 19, della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, abrogati dall'art. 48 della presente legge.

4 .

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

5 .

La spesa iscritta in conto del cap. 10144 non utilizzata al termine dell'esercizio 1988 e' conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Art. 48; - Abrogazione di norme

1 .

Sono abrogati, a decorrere dall'1 gennaio 1989, gli articoli 11; gia' sostituito dall'art. 90 della Legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; 16, 17, 18 e 19 della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, concernente: "provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

Art. 49; - Urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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