Legge provinciale 31 Agosto 1981, n. 17
Interventi organici in materia di agricotura
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 31/08/1981 |
| Regione | P.A. di Trento |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 26 - Premio di insediamento e di permanenza
Al fine di favorire l'insediamento e la permanenza di giovani operatori agricoli, iscritti all'albo sezione prima di cui al Titolo III della Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, residenti nelle zone sfavorite, che all'atto della presentazione della domanda abbiano un'eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, puo' essere concesso un premio annuo di lire 800.000, purche' provvedano alla tenuta della contabilita' agraria ai sensi dell'art.16 della Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art.50 della presente legge. Tale premio si aggiunge all'indennita' per la tenuta della contabilita' di cui al predetto art.16 e cessa con l'anno successivo aquello di compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
Art. omissis
Art. 44 - Sviluppo della proprieta' direttocoltivatrice
Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprieta' direttocoltivatrice nonche' la Costituzione e il mantenimento di convenienti unita' culturali puo' essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi fino alla misura del 12%, elevabile al 14% nelle zone sfavorite di cui all'art.18, sui mutui della durata massima di anni venti, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla Costituzione e all'ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico. Possono beneficiare delle provvidenze previste al primo comma le cooperative di conduzione terreni iscritte all'albo degli imprenditori agricoli, gli imprenditori agricoli iscritti al predetto albo purche' siano occupati in imprese familiari direttocoltivatrici, i salariati agricoli che prestino oltre duecento giornate lavorative annue assunti a tempo indeterminato, singoli od associati, nonche' i laureati in scienze agrarie o dell'alimentazione animale e i diplomati degli istituti tecnici o scuole professionali di agricoltura, purche' risultino residenti nella Provincia di Trento e non abbiano superato i trentacinque anni di eta'. A garanzia dei mutui agevolati contratti da mezzadri, coloni e affittuari per gli interventi di cui al presente articolo, la Provincia con le modalita' e nel limite complessivo di cui all'art.9, e' autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale, ed il valore cauzionale della eventuale garanzia offerta a livello personale e/o degli altri componenti il suo nucleo familiare, maggiorato del concorso provinciale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo. E' condizione necessaria per accedere alle predette provvidenze che l'impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, permanga o assuma forma di impresa familiare direttocoltivatrice ai sensi dell'art.3, ultimo comma. Restano escluse comunque dalle agevolazioni del presente articolo le operazioni di acquisto effettuate da imprese familiari diretto coltivatrici condotte a titolo di proprieta', qualora i terreni posseduti dal richiedente o da latri componenti del suo nucleo familiare comportino per la loro coltivazione un fabbisogno normale di lavoro superiore a 5.000 ore annue, sempreche' non si tratti di operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'art.8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590. Il limite di 500 ore annue di cui al comma precedente e' elevato a 7.000 ore annue nel caso di imprese agricole il cui fabbisogno normale di lavoro e' per almeno il 60% imputabile all'allevamento zootecnico, IV i compresa la foraggicoltura, e a 10.000 ore annue nel caso di imprese che conducano terreni situati, totalmente o prevalentemente, nelle zone sfavorite di cui all'art.18. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art.5 e dal secondo comma dell'art.6. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente nell'ordine:
- Per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei mezzadri e fittavoli che coltivano il fondo oggetto del trasferimento, nonche' l'acquisto del fondo lavorato nel caso di salariati agricoli;
- Per le operazioni di acquisto effettuate da coltivatori rientrati dall'estero da meno di diciotto mesi purche' i richiedenti abbiano svolto all'estero attivita' agricola e alla data di presentazione della domanda siano residenti in Italia;
- Per consentire l'acquisto o l'esercizio di prelazione o di riscatto da parte dei componenti la famiglia direttocoltivatrice, nei casi in cui il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, dagli altri coeredi in caso di comunione ereditaria o da altri comproprietari in ogni altro caso di comunione;
- Per le operazioni di accorpamento effettuate nel corso della redazione e attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria;
- Per l'arrotondamento di preesistenti proprieta' quando trattasi di imprese che abbiano avuto l'approvazione del piano aziendale o interaziendale di sviluppo, in cui si prevede anche l'acquisto di terreni;
- Per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte di coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.
Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al primo comma possono essere ammesse a finanziamento nell'anno di presentazione. Per il giudizio di congruita' del prezzo di acquisto del fondo ai fini della ammissibilita' della spesa si deve fare riferimento ai valori fondiari medi determinati per ogni zona agraria omogenea e per ogni tipo di coltura dall'apposita commissione nominata dalla Giunta Provinciale. La commissione di cui al comma precedente e' composta da:
- Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
- Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o suo delegato;
- Il responsabile dell'ufficio tecnico erariale di Trento o suo delegato;
- Un rappresentante dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina di cui al Titolo II della Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
- Un agronomo esperto in estimo agrario, scelto da una terna proposta dal rispettivo ordine.
Le funzioni di segretario sono svolte da un tecnico dell'amministrazione Provinciale. I membri della commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti il funzionamento degli organi collegiali della Provincia Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con la riduzione ad anni venti del vincolo di indivisibilita' di cui all'art.11 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui autorizzati con i nulla osta di cui alla Legge provinciale 10 settembe 1973, n. 49, e successive modificazioni, e non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso con le misure di cui al presente articolo e con le modalita' di cuiall'art.8, se piu' favorevoli.





