Legge regionale 17 Luglio 1989, n. 43

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' della pesca e dell'acquicoltura nel lazio

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
17/07/1989
Regione Lazio

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 6 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore

1 .

Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attivita' della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente art. 3, lettera a);

2 .

Il contributo regionale in conto capitale e' concesso nella misura annuale non superiore a l. 2.400.000 ai soggetti indicati nel precedente comma che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

3 .

Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed e' rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni;

4 .

Ogni soggetto indicato al precedente primo comma ha diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro;

5 .

L'erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro, viene effettuata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia;

6 .

Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorita' competenti relativa all'avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di assunzione munite della documentazione attestante l'esistenza dell'impresa o del consorzio o dell'associazione avente le finalita' di cui al precedente primo comma nonche' del certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

7 .

Il contributo e' concesso entro i limiti delle disponibilita' finanziarie stabilita al successivo art. 11;

Art. 7 - Comitato tecnico regionale della pesca e della acquicoltura

1 .

E' istituito presso la Regione un comitato tecnico consultivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da:

  • L'Assessore competente, o suo sostituto, che lo presiede;
  • Tre consiglieri regionali designati dalla commissione consigliare competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
  • Un rappresentante per ciascuna amministrazione Provinciale;
  • Tre rappresentanti dei comuni rivieraschi e lacuali, designati dall'A.N. C.I. (associazione nazionale comuni d'Italia);
  • Tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle centrali cooperative piu' rappresentative presenti nel settore;
  • I rappresentanti dei compartimenti marittimi del Lazio;
  • Un esperto scientifico del settore, designato dalla Giunta regionale;

2 .

Alle sedute del comitato partecipano i responsabili dei settori sessantaseiesimo foreste, caccia e pesca e sessantasettesimo assistenza tecnica e ricerca, di cui alla tabella b allegata alla Legge regionale n. 36 del 1985, dell'Assessorato agricoltura della Regione Lazio;

3 .

Il comitato tecnico resta in carica per cinque anni e puo' essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della meta' di piu' uno dei suoi componenti.

4 .

In carenza di designazioni il comitato puo' essere validamente costituito con la nomina della meta' piu' uno dei suoi componenti.

5 .

Nelle more della Costituzione del comitato tecnico la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare in materia di agricoltura.

6 .

Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico della Regione come previsto dalla Legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Compiti del comitato

1 .

Il comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura, di cui al precedente art. 7, esprime parere su:

  • I requisiti per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge anche avvalendosi di informazioni da richiedere ai comuni interessati o nei quali hanno sede i soggetti richiedenti e gli altri organismi ed istituzioni;
  • La conformita' e la convenienza dei progetti e finanziamenti in relazione alla presente legge;
  • Le iniziative, gli studi, le indagini volte ad attuare in particolare l'art. 2 della presente legge;

2 .

Per le attivita' previste dalla lettera c) del precedente comma il comitato ha altresi' potere di proposta.

3 .

Il comitato e' tenuto ad espletare l'istruttoria e dare il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta di parere da parte della Giunta regionale.

Art. 9 - Misura dei contributi

1 .

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti:

  • Il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente art. 1;
  • Il 90 per cento per le iniziative di cui al precedente art. 2.

2 .

In alternativa a quanto previsto al precedente comma, lettera a) i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull'intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualita' per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l'acquisto di beni.

3 .

Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al precedente secondo comma e' pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

4 .

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti o istituti di credito si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi dagli istituti medesimi e vistati dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sara' corrisposto in annualita' o semestralita' erogate posticipatamente.

Art. 10; - Riduzione o revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati

1 .

I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione per la quale e' concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi legali. Per i primi cinque anni del periodo e' altresi' vietata la vendita del bene mentre per il successivo quinquennio ne e' consentita la vendita con il trasferimento all'acquirente dell'impegno ad utilizzare i beni per la specifica destinazione alla quale sono destinati.

2 .

Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovra' essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

3 .

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

Art. 11; - Finanziamento della spesa

1 .

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 e' prevista la spesa di Lire 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione:cap. N. 01340 contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'acquicoltura, lire 300.000.000. Cap. N. 01341 contributi a favore delle iniziative previste dall'art. 1 della Legge regionale avente ad oggetto: "interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' della pesca e della acquicoltura", lire 1.300.000.000. Cap. N. 01342 interesse su mutui agevolati concessi a favore delle iniziative previste all'art. 1 della Legge regionale avente ad oggetto: "interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' della spesa e dell'acquicoltura" lire 400.000.000. Cap. N. 01343 contributi a favore della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquicoltura, lire 500.000.000.

2 .

A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), del bilancio di previsione 1989.

3 .

Per gli esercizi successivi alla copertura degli oneri afferenti il capitolo 01342 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento al capitolo 31001. La presente Legge regionale sara'

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