Legge regionale 3 Febbraio 1981, n. 5
Istituzone nel ruolo speciale transitorio, ad esaurimento, degli addetti ai centri regionali della formazione professionale
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 03/02/1981 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Istituzione del ruolo speciale transitorio ad esaurimento
E' istituito il ruolo speciale transitorio ad esaurimento degli addetti ai centri regionali di formazione professionale, in aggiunta al ruolo del personale addetto ai centri stessi, di cui all'art.33 della Legge 16 ottobre 1979, n. 34. La consistenza numerica del ruoll e' data ai seguenti contingenti massimi divisi per il livello funzionale: 60 per il 5 livello, 2 per il 2 livello. L'immissione nel ruolo speciale transitorio viene effettuata al livello funzionale corrispondente a quello per il quale e' stato instaurato l'ultimo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. La immissione del personale nel ruolo speciale transitorio e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con le modalita' dei successivi articoli.
Art. 2 - Modalita' per l'immissione nel 5 livello funzionale.
L'accesso al 5 livello funzionale avviene previo espletamento di concorso interno per wsami consistenti in una prova teoricapratica integrata da un colloquio in relazione all'attivita' didattica svolta. L'esame si intende superato ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai diciotto trentesimi nella prova teorico pratica integrata dal colloquio. E' ammesso a concorrere il personale che ha prestato, presso uno o piu' centri regionali di formazione professionale, attivita' didattica con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi in ciascuno degli anni formativi 1978/79 e 1979/80 e per un numero di ore settimanali non inferiori a diciotto, nonche' il personale specializzato impegnato nelle attivita' di preparazione professionale oppure di sostegno per soggetti handicappati fisici, psichici o sensoriali o con difficolta' di inserimento sociale, purche' abbia prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato per almeno quattrocentotrenta ore in ciascuno degli anni formativi 1978/79 e 1979/80. Quando, per adempiere agli obblighi di leva, non VI sia prestazione di attivita' lavorativa in uno dei due anni formativi indicati al secondo comma, viene preso in considerazione anche l'anno formativo 1977/78 ai fini del raggiungimento del periodo minimo di attivita' complessiva utile per l'ammissione al concorso. Per quanto non previsto dal presente articolo in ordine ai bandi, alle commissioni giudicatrici, all'espletamento dei concorsi, all'approvazione delle graduatorie, alle nomine, trovano applicazione le norme di cui alla Legge 16 ottobre 1979, n. 34.
Art. 3 - Immissione nel 2 livello funzionale
Il personale da inserire al 2 livello funzionale viene immesso nel ruolo speciale transitorio, con le modalita' previste dall'art.4, terzo comma, della Legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, purche' abbia prestato servizio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per almeno sei mesi in ciascuno degli anni formativi 1978/79 e 1979/80 per un numero di ore settimanali non inferiori a trentasei. Al personale di cui al comma precedente si applica quanto disposto al terzo comma dell'art.2.
Art. 4 - Trattamento economico
Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio viene corrisposto il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ai sensi dell'art.33, terzo comma, della Legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34
Art. 5 - Aggiornamento
Il personale docente immesso nel ruolo speciale transitorio e' tenuto a frequentare gli appositi corsi per docenti della formazione professionale organizzata dalla Regione.
Art. 6 - Modalita'
Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio presta servizio nella sede che, in relazione alle esigenze formative, gli viene assegnata. Il personale docente e' tenuto ad insegnare anche in piu' centri, non oltre tre, quando cio' sia necessario per completare l'orario di insegnamento; allo stesso competono le indennita' di missione e le spese di trasporto previste dalla normativa regionale. Per la realizzazione di specifici progetti formativi della Regione il personale docente puo' essere temporaneamente utilizzato presso strutture formative non regionali. Qualora si dovessero verificare eccedenze di personale addetto alla formazione professionale, questo puo' essere impiegato presso altri servizi regionali, con temporaneo esonero dall'insegnamento se trattasi di docenti, per funzioni corrispondenti al livello di appartenenza.
Art. 7 - Passaggio dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento al ruolo ordinario della formazione professionale
Il passaggio, nello stesso livello funzionale, dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento a quello ordinario ha luogo progressivaente al verificarsi delle vacanze nell'organico del ruolo dei centri della formazione professionale.
Art. 8 - Norma transitoria
Il rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi interni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' prorogato, a decorrere dal 1 settembre 1980, sino all'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art.1, ultimo comma.
Art. 9 - Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione delle norme della presente legge, ammontate a l.700.000.000, si provvedera' con gli stanziamenti relativi ai capitoli concernenti le spese per il personale del bilancio per l'anno 1981. Per gli anni successivi si provvedera' con gli appositi stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.





