Legge regionale 21 Maggio 1979, n. 17

Assunzione di personale da destinare alle attivita' di formazione professionale della regione

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
21/05/1979
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Al fine di adeguare l'organico degli operatori regionali della formazione professionale alle esigenze dei programmi formativi della Regione la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami, per l'assunzione del presente personale, da destinare all'insegnamento nei centri regionali di formazione professionale:

  • Sei posti per docenti muniti di laurea in ingegneria meccanica o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;
  • Quattro posti per docenti muniti di laurea in ingegneria elettrotecnica o elettronica o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;
  • Tre posti per docenti muniti di laurea in scienze naturali, scienze biologiche o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;
  • Quaranta posti per docenti muniti di diploma di perito meccanico o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Ventiquattro posti per docenti muniti di diplocma di perito elettrotecnico o di diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Dieci posti per docenti muniti di diploma di perito elettronico o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Quattro posti per docenti muniti di diploma di geometra o perito edile o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Dieci posti per docenti muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Sei posti per docenti di stenodattilografia muniti di diploma di scuola secondaria superiore, da inquadrare al livello di collaboratore;
  • Tre posti per docenti muniti di diploma di maturita' classica o scientifica o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore.

Art. 2

Il cinquanta per cento dei posti messi a concorso e' riservato a quel personale non di ruolo che abbia svolto incarichi di insegnamento presso centri regionali di formazione professonale per l'anno formativo 1977/78, per un numero di ore settimanali di incarico non inferiore a diciotto, per almeno sei mesi, ed abbia ricevuto incarico per un numero di ore non inferiore a diciotto, anche per il periodo formativo in corso. Nei casi in cui i posti messi a concorso sono in numero dispari, il cinquanta per cento viene arrotondato all'unita' immediatamente superiore. I posti riservati di cui al comma precedente, eventualmente non coperti, sono assegnati agli altri candidati secondo l'ordine di graduatoria. Esperite le procedure concorsuali, i posti che dovessero risultare vacanti per mancanza di vincitori vengono messi a concorso senza la riserva di cui al primo comma.

Art. 3

I concorsi si svolgono secondo le vigenti norme che disciplinano l'accesso agli impieghi regionali ed i concorrenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa predetta. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1, lettera a), b) e c), della presente legge, nei confronti dei quali opera la riserva di posti di cui all'art. 2, possono essere ammessi ai concorsi anche se abbiano superato i limiti di eta'. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1, lettere d), e), f), g), h) e l), della presente legge, nei confronti dei quali opera la riserva di posti di cui all'art. 2, possono essere ammessi al concorso anche se in possesso del solo titolo di studio della scuola secondaria di primo grado ed abbiano superato i limiti di eta'.

Art. 4

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti a frequentare gli appositi corsi per docenti della formazione professionale, organizzati dalla Regione ed obbligati a raggiungere le sedi di servizio alle quali sono destinati.

Art. 5

La tabella d) allegata alla Legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, viene sostituita dalla tabella allegata nella presente legge.

Art. 6

Se successivamente al completamento dell'organico degli addetti alla formazione professionale dovessero manifestarsi particolari esigenze di personale, la Regione puo':

  • Chiedere il comando di personale della scuola, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
  • Conferire l'incarico di insegnamento mediante contratti a tempo determinato, sulla base di apposite graduatorie.

Art. 7

La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la formazione delle graduatorie, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, tenendo conto dei titoli di studio professionali, delle esperienze lavorative, delle attivita' di insegnamento precedentemente prestate nel settore della formazione professionale, della partecipazione a corsi di aggiornamento; decide altresi', accertate le esigenze di personale circa la emanazione dei bandi e per la presentazione delle domande di conferimento degli incarichi stessi. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale; gli incarichi sono conferiti per l'intero orario di servizio o per un minor numero settimanale di ore di insegnamento e, proporzionalmente, per le attivita' complementari. Il trattamento economico degli incaricati a tempo pieno e' determinato in misura pari a quello iniziale previsto per i docenti di ruolo e comprende, inoltre, l'indennita' integrativa, le quote aggiunte di famiglia, nonche' una quota di tredicesima mensilita' corrispondente ai mesi di servizio prestato; il trattamento economico degli incaricati con orario, complessivamente inferiore a quello dei docenti di ruolo, viene proporzionalmente ridotto. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. In deroga a quanto previsto al primo comma dell'art. 22 della Legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, ai fini del trattamento di quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente articolo puo' essere iscritto ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

Art. 8

Per le attivita' formative di particolare specializzazione o livello, la Regione puo' conferire incarichi di insegnamento, mediante contratti d'opera, a docenti universitari, liberi professionisti, pubblici dipendenti, dirigenti d'azienda, lavoratori autonomi o subordinati, sempreche' non VI ostino particolari motivi di incompatibilita'.

Art. omissis

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