Legge regionale 22 Dicembre 1995, n. 143
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 48 29/12/1995 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La Regione Abruzzo istituisce, con la presente legge, un fondo regionale straordinario diretto a promuovere l'imprenditoria femminile in Abruzzo, in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato. Il fondo ha durata triennale e la sua entita' viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione
Art. 2 - Settori di intervento
Il fondo e' destinato alla erogazione di contributi per la realizzazione, sul territorio regionale, di nuove imprese o per la innovazione di prodotti o di processi nell'ambito delle attivita' economiche gia' presenti.
Art. 3 - Beneficiari
Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese operanti nel territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel modello organizzativo e che rientrino in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui siano titolari donne; b) societa' nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di proprieta' di donne e nelle quali la compagine sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di amministrazione siano per i 2/3 costituiti da donne. I requisiti di cui ai punti a) e b) devono sussistere al momento della Costituzione dell'impresa o, se esistente, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e permanere per almeno 3 anni e comunque fino alla scadenza dei benifici di cui al successivo art. 4.
Art. 4 - Provvidenze
Ai soggetti di cui al precedente art. 3 possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto capitale per l'avvio dell'impresa; b) contributo in conto interessi su finanziamenti ottenuti per l'avvio e per interventi innovativi; c) contributo per la formazione. Il fondo di dotazione della presente legge viene destinato nelle seguenti misure: 50 per gli interventi di cui al punto a);
Art. 5 - Non cumulabilita'
I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.
Art. 6 - Regolamento attuativo
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la sua attuazione, sara' adottato un apposito regolamento che prevede i termini e le modalita' di presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici, le modalita' di erogazione e l'entita' dei contributi per le singole agevolazioni.
Art. 7 - Servizi finanziari
La Regione puo' stipulare apposite convenzioni con organismi collettivi di garanzia fidi nonche' con le societa' finanziarie a partecipazione pubblica e non, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge.
Art. 8 - Assistenza tecnica
La Regione puo' istituire o utilizzare sportelli informativi gia' esistenti o previsti da altre leggi regionali, primo orientamento e consulenza alle imprese femminili, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria operanti nel territorio.
Art. 9 - Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000 (cinquantamilioni), si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale. Quarta parte della partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 e' istituito ed iscritto nel sett. 28, tit. 2, ctg. 4 il capitolo 282437 denominato "Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 50.000.000 (cinquantamilioni).
Art. 10 - Relazione annuale
La Regione e' tenuta a predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 11 - Urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Abruzzo.





