Legge regionale 26 Gennaio 1996, n. 10
Modifica agli articoli 3 e 5 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 e riapertura termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3 (interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 2 11/01/1997 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Il punto 1) dell'art. 3 della Legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 e' cosi' modificato: la Giunta regionale e' autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore degli operatori del comparto della formazione professionale per contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985, dipendenti degli enti di cui all'art. 5 lettera b) della Legge 21 dicembre 1988, n. 845, compreso il C.I.A.P.I., che abbiano i seguenti requisiti: a) risultino in servizio, ovvero in costanza di rapporto di lavoro in ambito regionale alla data di entrata in vigore della presente legge; b) risultino, nell'anno di riferimento, non impegnati in attivita', sulla base di dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente convenzionato.
Art. 2
Il comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale 10 settembre 1993, n. 55 e' cosi' modificato: "I contributi di cui all'art. 3 comma 1 sono corrisposti in misura pari a n. 20 mensilita' lorde desunte sulla base del costo medio annuo dei dipendenti della formazione professionale convenzionata".
Art. 3
La presente Legge regionale non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale e per le relative erogazioni, valutate per l'anno 1995 in lire 610.000.000, si provvedera' mediante utilizzazione della partita contabile conservata nella voce residui sul cap. 22435.
Art. 4
Le istanze tendenti ad ottenere i benefici sono presentate alla Giunta regionale, servizio lavoro, a mezzo raccomandata A.R. Entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





