Legge regionale 21 Giugno 1996, n. 41

Ulteriore intervento a sostegno dell'occupazione giovanile, mediante promozione del lavoro associato e della cooperazione.

Ente 3
Fonte Altro
n. 5
01/02/1997
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

Per la realizzazione di ulteriori interventi a sostegno della occupazione giovanile e' stanziata, per l'anno 1996, la somma di lire 6.000.000.000 (seimiliardi).

Art. 2 - Destinatari

I settori di intervento, i destinatari e le modalita' di erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge sono quelli individuati agli articoli 2 e seguenti della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Finanziamento progetti

I progetti redatti ai sensi della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, pervenuti nell'anno 1996, sono finanziati a carico dei fondi stanziati con la presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilita'.

Art. 4 - Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il solo anno 1996 in lire 6.000.000.000 (seimiliardi) si provvede: - quanto a lire 4.000.000.000 con lo stanziamento gia' iscritto nella competenza al cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario; - quanto a lire 2.000.000.000 con la partita contabile conservata fra la voce residui del gia' citato cap. 22433.

Art. 5 - Rispetto normativa cee

La presente legge e' notificata alla Commissione Europea in applicazione dell.art. 93.3 del Trattato CE. Le misure d'aiuto da essa scaturenti troveranno applicazione dopo che la commissione avra' comunicato il suo assenso, a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato.

Art. 6 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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