Deliberazione CIPE 18 Dicembre 1996

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione cipe 27 aprile 1995 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi della della n. 488/1992. e' approvato inoltre il testo della deliberazione del 27 aprile 1995, coordinato con le modifiche e le integrazioni suddette. l'allegato fa parte integrante della presente deliberazione

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 70
25/03/1997

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

1. Sono approvate, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni che saranno presentate dal 1997, le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria Deliberazione del 27 aprile 1995 di cui alle premesse:

  • Punto 3.2 - dopo le parole <> sono eliminate le seguenti <>.
  • Punto 3.4 - dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti <>.

Prima delle parole <> sono inserite le seguenti:

  • <>.

Punto 5, lettera c5) - nel periodo, dopo il punto 3), sono inseriti i seguenti:

  • Punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di specifiche priorita' regionali>>;
  • Punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle prestazioni ambientali>>.

Dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

  • <>.
  • Nel terzo periodo, dopo le parole <> la parola <> e' sostituita dalla parola <>.

2. E' approvato in allegato il testo della Deliberazione del 27 aprile 1995, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. L'allegato fa Parte Integrante della presente Deliberazione.

Allegato testo coordinato delle deliberazioni CIPE 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 concernenti direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi della Legge n. 488/1992.

1. Aree di applicazione. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma. Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell'Unione Europea il 20 maggio 1992.

2. Iniziative ammissibili. 2.1. Le agevolazioni di cui alla presente Deliberazione possono essere concesse alle attivita' estrattive e manifatturiere e, nel limite del 5% delle risorse, alle attivita' di servizi reali di seguito indicati: servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale; servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; servizi di consulenza tecnico-economica. Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera: <> l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi; <> l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; <> il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa; <> il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; <> l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che e' escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi; <> l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

2.2. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'unione europea.

3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.). 3.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. O E.S.L. Nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione; 3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita' economica e finanziaria, con l'esclusione delle scorte; 3.3. Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto consentita la presentazione di piu' domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma; 3.4. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dall'amministrazione competente con apposito provvedimento ed e' erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che e' resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto c4), puo' essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. Graduazione dei livelli di agevolazione. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (esn) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (esl) sono le seguenti: a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% esn, maggiorato di 15 punti percentuali in esl, per le piccole e medie imprese; nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% esn, maggiorato di 15 punti percentuali in esl, per le piccole e medie imprese; nelle province della Regione Abruzzo, 30% esn per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; nelle province della Regione Molise 55% esn per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% esn per le piccole e medie imprese e 35% esn per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% esn per le piccole e medie imprese e 30% esn per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% esn per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5.b) del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% esn per le piccole imprese, 15% esn per le medie imprese e 10% esn per le altre imprese; nelle altre aree, 15% esl per le piccole imprese e 7,5% esl per le medie imprese; c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% esn per le piccole imprese, 15% esn per le medie imprese e 10% esn per le altre imprese.

5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

  • Il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le Regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5b) e per ciascuna unita' territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;
  • Le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;
  • L'amministrazione competente dovra. Provvedere, nel piu. Breve tempo possibile, alla determinazione delle modalita., delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o societa. Di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalita. E procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, e' nulla in caso di ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento. Le priorita. Regionali sono individuate con riferimento ad elementi, quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico. Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali. La posizione del progetto nella graduatoria complessiva e' determinata sulla base della somma dei cinque indicatori normalizzati.

6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del cipi del 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.

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