Decreto Legge 30 Gennaio 1998, n. IV /202

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni marche e umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 24
30/01/1998

tipologia: Stato - Decreto legge

Capo I

Ulteriori interventi in favore delle Regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997

Art. 1 - Ambito di applicazione

1 .

Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "Regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli gia' avviati con il Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile: n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 30 settembre 1997; n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 4 novembre 1997; n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 1997; n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 3 dicembre 1997; n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 1997; n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Art. 2 - Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1 .

Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2 .

A tal fine le Regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche' il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate le priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al parco nazionale dei monti sibillini ed alle aree protette regionali.

3 .

Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le Regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto: a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresi', eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati; b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalita' di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura; c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3; d) a realizzare, avvalendosi anche del dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del consiglio nazionale delle ricerche e dell'istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilita' che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione; e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprieta' delle Regioni e degli enti locali, nonche' degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani dovranno altresi' prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle Regioni.

4 .

Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5 .

I Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna Regione da un secondo rappresentante del servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle Regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonche' per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3.

6 .

Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle Regioni, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici.

7 .

I presidenti delle Regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3 - Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1 .

Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata: a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita' produttive di cui all'articolo 5; b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2 .

Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni si sostituiscono al Comune inadempiente.

3 .

Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4 .

Le Regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle Province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5 .

Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune La Costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6 .

Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo.

7 .

Il termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Art. 4 - Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1 .

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, e' concesso: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti; b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio.

2 .

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato a del presente Decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'articolo 3.

3 .

Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che saranno stabiliti dalle Regioni, d'intesa con il dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei Lavori Pubblici, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, IV i compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo.

4 .

I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai soggetti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo beneficiato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5 .

Ai proprietari delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti inTerni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6 .

Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7 .

I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle Regioni.

Art. 5 - Interventi a favore delle attivita' produttive

1 .

Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', IV i comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con Decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 1 ottobre 1997.

2 .

Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3 .

Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4 .

I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

5 .

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo gia' concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4.

6 .

Le Regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita' per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.

Art. 6 - Polizze assicurative

1 .

Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente Decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

Art. 7 - Edilizia residenziale pubblica

1 .

Le Regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2 .

Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, con ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonche' un piano straordinario per ulteriori unita' abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potra' prevedere, con priorita' e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al

3 .

Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4 .

All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal CIPE, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Ministro dei Lavori Pubblici propone al CIPE, sentite le Regioni, la relativa ripartizione.

5 .

I fondi gia' attribuiti alle Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalita' del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6 .

Il terzo comma dell'articolo 44 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della Legge 29 luglio 1980, n. 385, e' sostituito dal seguente: "la garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.".

7 .

Il sesto comma dell'articolo 17 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente: "i provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al comitato per l'edilizia residenziale.".

Art. 8 - Interventi sui beni culturali

1 .

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle Regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2 .

Entro lo stesso termine il Commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti gia' assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il Commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilita' sulla contabilita' speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal Commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.

3 .

Sulla base dei dati di cui al comma 1, le Regioni, d'intesa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, avvalendosi anche dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi subcommissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.

4 .

Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la banca europea degli investimenti, il fondo di sviluppo sociale del consiglio d'europa, la cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del Decreto-Legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

5 .

All'articolo 8, comma 1, della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.".

6 .

I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti Soprintendenze.

7 .

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali provvede a potenziare il personale delle Soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

Art. 9 - Interventi urgenti su immobili statali

1 .

Il Ministro dei Lavori Pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle Regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per tale finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla Legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "edilizia di servizio" 6.2.1.1. Del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1998.

2 .

Il Ministero dei Lavori Pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'Interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unita' previsionale di base "edilizia di sevizio" 6.2.1.1. Dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il fondo della protezione civile.

3 .

Il Ministero per le Politiche Agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il fondo della protezione civile.

Art. 10 - Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997

1 .

Ai Comuni di massa martana, todi, giano dell'Umbria, gualdo cattaneo e acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente Decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, cosi' come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresi', i benefici previsti dall'articolo 12 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2 .

I benefici gia' concessi con le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il Decreto-Legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente Decreto.

3 .

Il presidente della Regione Umbria, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 11 - Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1 .

Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente Decreto, gia' danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme gia' concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

Art. 12 - Misure a favore dei comuni

1 .

Ai comuni interessati dalla crisi sismica e' concessa dal Ministero dell'Interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicita'. L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'Interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2 .

Ai Comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'Interno.

3 .

Per il biennio 1997-1998, ai Comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4 .

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il fondo della protezione civile.

5 .

Per i Comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile 1998. E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni e' altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Art. 13 - Altre misure

1 .

Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle Regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.

2 .

Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale "devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle Finanze, sono versate in conto entrata del tesoro per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3 .

Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle Regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonche' per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il fondo della protezione civile.

4 .

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

5 .

All'articolo 1-ter del Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 prima delle parole: "i soggetti interessati," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis" e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettivita' residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due Regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonche' delle possibilita' offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che cedono le capacita' ricettive delle infrastrutture militari stesse.".

6 .

I benefici di cui all'articolo 12 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle Province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

Art. 14 - norme di accelerazione e controllo degli interventi

1 .

Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

2 .

La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative agli interventi previsti dal presente Decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ecu, IV a esclusa.

3 .

Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4 .

Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ecu, IV a esclusa.

5 .

Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IV a esclusa, si puo' procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6 .

Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le Regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7 .

L'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.

8 .

Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente Decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.

9 .

Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10.

. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le Regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente Decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi c2 e c3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11.

. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12.

. Le Regioni, d'intesa con gli ispettorati Provinciali e regionali del lavoro e l'inps, esercitano attivita' di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale puo' provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori inps. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attivita' di ricostruzione. E' altresi' richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla cassa edile per i lavoratori impiegati.

13.

. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le Regioni provvedono ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche: a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2; b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14.

. Per le attivita' previste dal presente Decreto le Regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di Legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore procapite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di enti pubblici di ricerca. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15.

. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le Regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16.

. Per le attivita' di competenza del dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente Decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo di protezione civile.

Art. 15 - Norma di copertura

1 .

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente Decreto, le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la banca europea per gli investimenti, il fondo di sviluppo sociale del consiglio d'europa, la cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2 .

All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le Regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle Regioni con criteri omogenei e d'intesa con il dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.

3 .

All'attuazione degli interventi di cui al presente Decreto concorrono anche: a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione Europea di cui alla delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, IV i incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1; b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434; c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera CIPE in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti delle Regioni.

4 .

All'articolo 2, comma 203, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "la gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

5 .

Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle Regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6 .

Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comunicontabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7 .

La cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8 .

A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella Legge Finanziaria.

9 .

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e' autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente Decreto.

Art. 16 - Vigilanza

1 .

Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma l, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Capo II

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Art. 17

1 .

Le Regioni emilia-romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, forli'-cesena, Parma, RavEnna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle Province indicate, d'intesa con le competenti autorita' di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la Regione emilia-romagna ed a lire 80 miliardi per la Regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'articolo 21.

2 .

Gli interventi di cui al comma l sono sottoposti all'approvazione dei Comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

Art. 18

1 .

Ai soggetti residenti nella Regione emilia-romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non VI siano possibilita' di ripristino per effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla Regione ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2 .

Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma l e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali.

3 .

Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', IV i comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4 .

Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5 .

Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del Comune di corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel Comune di corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6 .

Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del Comune

7 .

Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 6.

8 .

In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 677, la Regione emilia-romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le Regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

9 .

I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 17.

Art. 19

1 .

Nei territori della Regione emilia-romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la Regione provvede: a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza; b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto; c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2 .

Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla Regione d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3 .

Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21.

Art. 20 - Modalita' di attuazione degli interventi

1 .

Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le Regioni Calabria ed emilia-romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le Regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.

2 .

Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3 .

La Regione emilia-romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative.

4 .

Nei territori delle Regioni Calabria e emilia-romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Se le Regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto-Legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31dicembre 1996, n. 677.

Art. 21 - Norma di copertura

1 .

A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la Regione emilia-romagna e pari a lire 80 miliardi per la Regione Calabria, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le Regioni contraggono con la cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinate dalla tabella c della Legge 27 dicembre 1997, n. 450.

Art. 22

1 .

Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la Regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2 .

Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3 .

Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23

1 .

Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessita' definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1 marzo 1998, all'unita' previsionale di base 6.2.2. "prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: a) per il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 2.1.1.0. "funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate; b) per il 45 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 4.2.1.3. "calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei Lavori Pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti; c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "fondo per la protezione civile" dello stato di previsione delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di fondovalle tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2 .

Gli enti, le societa' partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'autorita' di bacino del fiume po ai sensi del piano stralcio ps 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle Regioni interessate.

3 .

All'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.".

4 .

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia' stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266.

5 .

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto-Legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 1995, n. 265.

6 .

Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del Decreto-Legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del Decreto-Legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 24 - Entrata in vigore

1 .

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in Legge.

Allegato a (previsto dall'articolo 4, comma 2) soglie di danno e di vulnerabilita' stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997. 1. Edifici in muratura. Le soglie di danno e di vulnerabilita' indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del Decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo. 1.1. Soglie massime di danno: 1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; 2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti; 3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti; 5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico. 1.2. Soglia massima di vulnerabilita': a) la resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro c - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, e' inferiore ai valori limite: c=0.14 per i comuni classificati con s=9; c=0.08 per i comuni attualmente non classificati; b ) la resistenza convenzionale ai piani superiori e' inferiore a valori di c ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

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