Decreto Ministeriale 23 Dicembre 1996, n. 124

Procedure relative alla concessione dei contributi finalizzati alle iniziative delle attivita' di ricerca e di qualificazione e di formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attivita' produttive.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 49
28/02/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 sono abilitati a presentare a mezzo plico raccomandato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, i progetti ammissibili ai finanziamenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo e individuati dall'art. 2, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 20 febbraio 1996 citato nelle premesse, da redigere sulla base degli schemi allegati. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di presentazione dei progetti e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

2 .

Il dipartimento da' comunicazione dell'avvio della fase istruttoria ai soggetti interessati, secondo le modalita' previste dalla legge n. 241 del 1990, citata.

3 .

Entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente comma 1 la commissione di cui all'art. 2 del richiamato decreto 20 febbraio 1996 effettua la preselezione dei progetti pervenuti, accertandone i requisiti di ammissibilita', nonche' la coerenza degli stessi con le finalita' della legge. La predetta commissione redige per ciascun progetto un'apposita relazione di proposta di ammissibilita' o di diniego alla successiva fase istruttoria. Dei risultati della preselezione e' data motivata comunicazione ai soggetti interessati.

4 .

Il dipartimento cura l'istruttoria tecnico-economica dei progetti selezionati avvalendosi di esperti tecnico-scientifici ed economici designati dal comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46 citata e scelti tra quelli dell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993.

5 .

L'istruttoria deve accertare per ciascun progetto, in considerazione della specificita' dello stesso, il grado di rispondenza ad uno o piu' dei seguenti elementi di valutazione: a) organicita' dei progetti nell'ambito di intese e accordi di programma; b) contributo al riorientamento e al recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, anche se coinvolte in processi di ristrutturazione e di riorganizzazione; c) recupero dei ricercatori e dei tecnici dei centri di ricerca in crisi con particolare considerazione dell'eventuale riutilizzo delle medesime strutture; d) prospettive di incremento occupazionale di ricercatori e tecnici con particolare riferimento al predetto personale espulso dai processi produttivi; e) grado di innovazione dei progetti, anche con riferimento alle problematiche di impatto ambientale, di riciclaggio dei materiali e di recupero energetico; f) benefici e supporti ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese e al miglioramento dei rapporti tra attivita' produttive e attivita' di ricerca; g) livello qualitativo e patrimonio tecnico-scientifico dei soggetti coinvolti nell'intervento. Per i progetti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 20 febbraio 1996 e' altresi' valutata la validita' dei programmi organici di intervento. Sono considerati altresi' prioritariamente i progetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 dello stesso decreto individuati o individuabili in uno specifico programma organico di intervento.

6 .

Il dipartimento nel corso dell'attivita' istruttoria puo', di volta in volta, effettuare audizioni dei soggetti proponenti e, se diversi, dei titolari dei programmi organici di intervento per acquisire elementi integrativi di informazione.

7 .

Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art 7 della legge n. 46, citata e successive modificazioni e integrazioni, acquisite le conclusioni istruttorie, esprime la propria proposta sulla ammissibilita' dei progetti al finanziamento indicando, altresi', le misure dell'incentivo sulla base dei criteri vigenti in materia di contratti ex art. 10 della predetta legge n. 46. Il comitato si pronuncia altresi' sull'ammissibilita' dell'affidamento dei contratti agli stessi soggetti proponenti ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 451, citata.

8 .

Il Ministro approva il progetto con proprio decreto, di norma entro novanta giorni dal termine finale della selezione dei progetti da parte della commissione di cui al precedente comma 3.

9 .

I contratti di ricerca e/o di formazione e riqualificazione e i relativi capitolati tecnici sono predisposti dal dipartimento in conformita' agli schemi-tipo pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983 e n. 355 del 28 dicembre 1984 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

10.

. Il direttore del dipartimento con proprio decreto procede all'affidamento del contratto al soggetto esecutore, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato di non affidamento, ove non ricorrano o siano venuti meno i requisiti per l'affidamento del contratto stesso.

11.

. L'istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata, svolti gli accertamenti tecnico-giuridici e assolti gli adempimenti previsti dal decreto di cui al precedente comma e dal relativo capitolato tecnico, provvede alla stipula del contratto entro sessanta giorni dalla data del decreto di affidamento, dandone comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2

1 .

Per la verifica del corretto svolgimento delle attivita' contrattuali e per quella finale relativa ai risultati conseguiti, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica svolge i propri accertamenti in ordine allo stato di avanzamento dei progetti avvalendosi anche della collaborazione di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993 e dell'istituto gestore del fondo per gli esperti amministrativo-contabili. In relazione alla predetta verifica il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce il parere del comitato tecnico-scientifico.

2 .

Al termine delle attivita' dei progetti i relativi risultati sono comunicati al comitato tecnico-scientifico e al consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

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