Legge regionale 19 Aprile 1995, n. 54
Intervento straordinario per la formazione professionale nel settore artigianato
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 7 24/02/1996 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Giunta regionale e' autorizzata a finanziare un programma straordinario triennale di formazione professionale nel settore artigianato ai sensi degli artt. 65 e seguenti della L.R. 26 novembre 1986, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di giovani allievi da avviare ad attivita' formau've presso botteghe scuola della Regione A tal fine la Giunta regionale tiene conto prioritariamente dei piani elaborati dalle amministrazioni Provinciali sulla base delle domande presentate entro il 31 marzo 1994 dalle imprese artigiane appartenenti ai settori di cui all'art. 4 lett. C) della legge 8 agosto 1965, n. 443 e delle conseguenti determinazioni adottate con atti formali dalla Giunta regionale e provvede al riconoscimento delle botteghe scuola ed all'autorizzazione all'esecuzione dei corsi. Le amministrazioni Provinciali delegate, nel caso in cui le domande pervenute alle stesse, entro il 31 maggio 1994, da parte dei giovani aspiranti alla formazione per il ramo delle attivita' delle imprese riconosciute non siano sufficienti per l'attuazione del programma straordinario di cui al precedente comma primo, provvederanno alla riapertura dei relativi termini. Per l'approvazione e l'autorizzazione del programma si applicano le procedure previste nel 4 comma dell'art. 65 della L.R. N. 70/86, cosi' come modificato dall'art. 9 della L.R. 29 agosto 89, n. 74. Gli enti delegati sono tenuti ad osservare la norma contenuta nell'art. 4 della L.R. 70/86, cosi' come modificato dell'art. 1 della L.R. 29 agosto 1989, n. 74 e relativamente all'obbligo di rendicontazione della somma accreditata.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione del programma triennale straordinario di formazione professionale che verra' approvato ed autorizzato dalla Giunta regionale tenendo conto dei piani elaborati dalle amministrazioni Provinciali nell'anno 1994 di cui al 2 comma del precedente art. 1, sono determinati in lire 1.298.000.000 per il triennio 1995-97. La somma suddetta verra' utilizzata sulla base delle diverse percentuali di erogazione del presalario in favore degli allievi facenti carico alla Regione nei tre anni di formazione, previste nell'art. 69, 3 comma della L.R. 26 novembre 1986, n. 70. Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano la copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto sul cap. 232428 istituito con L.R. 17 ottobre 1994, n. 71 - 1 provvedimento di variazione del bilancio. Avvertenza: nota n. 836 div. C.g. Del 13 aprile 1995 a firma del sig. Commissario del governo: "si comunica che il governo ha nell'occasione osservato, circa la norma finanziaria di cui all'art. 2, che la congruita' della copertura della spesa di 1298 milioni relativa ai fondi conservati al residuo stanziamento di cui al cap. 232428 e' subordinata alla approvazione della legge di assestamento del bilancio 1995.
Art. 3
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione". E. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





