Legge regionale 30 Ottobre 1995, n. 49

Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 16
27/04/1996
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'.

1 .

La Regione Liguria concede contributi per finanziare progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato allo scopo di agevolare l'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi all'impresa.

Art. 2 - Beneficiari

1 .

Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le associazioni regionali degli artigiani e della piccola impresa.

Art. 3 - Contenuto dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 1 devono riguardare almeno uno dei seguenti punti:

  • Assistenza organizzativa, manageriale e finanziaria all'impresa;
  • Commercializzazione dei prodotti, promozione e internazionalizzazione delle imprese;
  • Promozione all'associazionismo;
  • Predisposizione di nuovi insediamenti produttivi;
  • Servizi specializzati in materia ambientale e per la qualita';
  • Rinnovamento tecnico e tecnologico;
  • Trasferimento di informazioni relative a normative regionali, nazionali e comunitarie;
  • Cofinanziamento di progetti comunitari;
  • Animazione economica e creazione di nuove imprese;
  • Azioni positive a sostegno dell'imprenditoria femminile e di quella giovanile.

Sono inoltre ammessi a contributo anche progetti che prevedano corsi di aggiornamento tecnico del personale delle associazioni regionali e Provinciali degli artigiani.

2. I progetti devono essere di carattere regionale e devono indicare:

  • Gli obiettivi che si intendono raggiungere;
  • Gli impegni finanziari previsti, la relativa copertura, le eventuali contribuzioni di altri enti pubblici, privati o della unione europea;
  • Le risorse professionali impegnate nella realizzazione del progetto;
  • Una relazione contenente gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese singole o associate a fruire del progetto proposto;
  • Eventuali programmi destinati a promuovere la diffusione di servizi, realizzati anche attraverso la creazione di sportelli di accoglienza, di informazione e di animazione economica rivolti alle imprese o a settori di imprese decentrate sul territorio regionale;
  • Le modalita' di erogazione di eventuali servizi con l'indicazione, se previsti, degli oneri finanziari a carico delle imprese che VI fanno ricorso;
  • I tempi di effettuazione del progetto, settori o categorie cui l'intervento e' rivolto.

Art. 4 - Presentazione della domanda di contributo

1 .

I soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della associazione regionale degli artigiani e della piccola impresa richiedente e corredata da apposita delibera di approvazione del progetto da parte dell'organismo dirigente regionale della associazione medesima.

Art. 5 - Modalita' di concessione del contributo

1 .

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo 4, approva i progetti presentati e concede il contributo, dopo aver acquisito il parere di una commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e composta da:

  • L'Assessore all'artigianato, che la presiede, o un suo delegato;
  • Il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio della Liguria;
  • Due esperti, nominati dalla Giunta regionale, sulla base della designazione di una terna di nomi da parte di ciascuna delle associazioni regionali degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e operanti nella Regione e nelle quattro province liguri;
  • Il presidente della commissione regionale per l'artigianato.

Art. 6 - Limiti del contributo

1 .

I progetti relativi alle lettere a), b), c) d), e) del comma 1 dell'articolo 3 sono finanziati con un contributo fino al 50 per cento del costo complessivo previsto.

2 .

Per i progetti relativi alle lettere f), g), h), i), l), del comma 1 dell'articolo 3 il limite di cui al comma 1 e' innalzato al 75 per cento.

3 .

I progetti riguardanti corsi di aggiornamento tecnico del personale delle associazioni regionali e Provinciali degli artigiani possono essere finanziati fino al 50 per cento del costo complessivo.

Art. 7 - Modalita' di erogazione del contributo ed eventuale revoca

1 .

Il 10 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto e' erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza e' erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnate da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto.

2 .

La totale o parziale mancata realizzazione del progetto comporta l'obbligo per il beneficiario di cui all'articolo 2 della restituzione totale o parziale del contributo assegnato dalla Regione

Art. 8 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

  • Riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";
  • Istituzione del capitolo 7854 "contributi per finanziare progetti volti alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato allo scopo di agevolare l'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi all'impresa" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2 .

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Azioni sul documento