Decreto Ministeriale 7 Novembre 1996, n. 687
Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 17 22/01/1997 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Ambito della disciplina.
1 .
Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto.
Art. 2 - Struttura degli uffici periferici.
1 .
Sono uffici periferici del Ministero: a) le direzioni regionali del lavoro; b) le direzioni Provinciali del lavoro.
Art. 3 - Direzione regionale del lavoro.
1 .
La direzione regionale del lavoro e' istituita in ogni Regione ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle citta' indicate nell'annessa tabella a, punti 1 e 2.
2 .
La direzione regionale e' articolata nei seguenti uffici: a) settore politiche del lavoro; b) settore ispezione del lavoro; c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 4 - Competenze della direzione regionale del lavoro.
1 .
La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni gia' attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonche' all'ispettorato regionale del lavoro.
2 .
In particolare, la direzione regionale: a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attivita' delle direzioni Provinciali del lavoro; b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego; c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attivita', nonche' alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attivita' di vigilanza; d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico; e) assicura il servizio di <>.
Art. 5 - Direzione provinciale del lavoro.
1 .
La direzione provinciale del lavoro e' istituita presso ciascun capoluogo di Provincia ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella Provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.
2 .
La direzione provinciale e' articolata nei seguenti uffici: a) servizio politiche del lavoro; b) servizio ispezione del lavoro; c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 6 - Competenze della direzione provinciale.
1 .
La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni gia' attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonche' all'ispettorato provinciale del lavoro.
2 .
In particolare, la direzione Provinciale: a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza; b) promuove, indirizza e verifica l'attivita' delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attivita' di ispezione del lavoro; d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.
Art. 7 - Dirigenza regionale.
1 .
Alla direzione regionale del lavoro e' preposto un dirigente.
2 .
Nelle sedi di cui alla annessa tabella a, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
Art. 8 - Dirigenza provinciale.
1 .
Alla direzione provinciale del lavoro e' preposto un dirigente.
2 .
Nelle sedi di cui alla tabella a, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.
Art. 9 - Partecipazione ad organi collegiali.
1 .
La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonche' al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo puo' delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.
2 .
La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonche' al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione Provinciale. Quest'ultimo puo' delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.
Art. 10 - Organizzazione della direzione regionale.
1 .
Il direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.
Art. 11 - Organizzazione della direzione provinciale.
1 .
Il direttore Provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione Provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.
2 .
Con le modalita' di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificita' locali.
Art. 12 - Nomina dei reponsabili degli uffici non dirigenziali.
1 .
I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione regionale e Provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in possesso di esperienza e capacita' professionale adeguate.
2 .
I responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione Provinciale, sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.
Art. 13 - Unificazione dei ruoli.
1 .
I ruoli periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed ispettorati del lavoro sono unificati.
Art. 14 - Abrogazione di precedenti disposizioni organizzative.
1 .
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





