Decreto Ministeriale 27 Dicembre 1996

Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'italia nell'ambito degli interventi dei fondi strutturali comunitari.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 18
23/01/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. unico

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e. Sostituito dal seguente:

  • 1. Il fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente amministrazione, secondo i seguenti criteri:
  • Per le successive quote annuali del cofinanziamento

Il primo anticipo fino al 50 per cento viene erogato allorche. Siano state sostenute spese pari ad almeno il 60 per cento del costo complessivo del piano finanziario del programma relativo alla precedente ultima annualita., nonche. Spese pari al 100 per cento del costo complessivo della precedente penultima annualita. Per il secondo anticipo e per il saldo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), lettera a). 2. Le anticipazioni nei confronti di soggetti privati devono essere garantite, a norma dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, da apposite fidejussioni, redatte in conformita. Allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il presente decreto sara. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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