Legge regionale 13 Giugno 1994, n. 20

Istituzione dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle attivita' produttive.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 28
18/06/1994
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

E' istituito l'osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle attivita' produttive.l' osservatorio promuove attivita' permanenti di analisi del mercato del lavoro e delle attivita' produttive finalizzate all'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione, orientamento e formazione professionale.

L'osservatorio, in particolare, e' finalizzato:

  • Alla impostazione degli interventi di competenza regionale attinenti ai problemi dell' occupazione;
  • A favorire la mobilita' dei lavoratori;
  • A conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta di lavoro per favorirne l' incontro;
  • A conoscere la domanda qualitativa e quantitativa dell'emigrazione di ritorno per favorirne l' inserimento nel mondo produttivo regionale;
  • Alla predisposizione di proposte concernenti le politiche formative e occupazionali.

Art. 2 - Compiti dell'osservatorio

All'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e delle attivita' produttive sono assegnati i seguenti compiti:

  • La predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attivita' 0 tipologie professionali specifiche interessate a particolari problemi;
  • La predisposizione e la diffusione di note periodiche corredate da quadri statistici che consentono di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento della formazione professionale e l'andamento delle attivita' produttive;
  • La redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione, della formazione professionale e delle attivita' produttive, della domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative espresse dal sistema delle imprese e dallo sviluppo dei servizi sul territorio;
  • L'analisi del sistema produttivo e dei servizi allo scopo di attuare le politiche di risanamento e consolidamento.

Art. 3 - Organizzazione dell'osservatorio

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e delle attivita' produttive e' composto da:

  • Il comitato per le attivita' produttive;
  • La segreteria tecnica.

Art. 4 - Comitato per le attivita' produttive

E' istituito il comitato per le attivita' produttive. Il comitato e' composto:

  • Dall'Assessore regionale alle attivita' produttive, 0 suo delegato;
  • Dall'Assessore regionale alla programmazione, 0 suo delegato;
  • Dall'Assessore regionale alla formazione professionale 0 suo delegato.

Fanno altresi' parte del comitato:

  • N.3 rappresentanti designati dalle 3 o0.ss.dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • N.1 rappresentante designato dall'associazione regionale degli industriali operanti nella Regione;
  • N.1 rappresentante designato dall'associazione regionale delle piccole e medie industrie operanti nella Regione;
  • N.1 rappresentante designato dalle associazioni regionali degli artigiani di Comune intesa.

Il comitato e' insediato con decreto del presidente della Regione; in caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere a), b)c)e d)vi provvede il presidente della Regione

Il comitato e' insediato con decreto del presidente della Regione; in caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere a), b)c)e d)vi provvede il presidente della Regione Il comitato dura in carica cinque anni e comunque fino allo scioglimento del Consiglio regionale che lo ha eletto. Il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica per lo svolgimento delle proprie attivita'. Il comitato e' convocato e presieduto dall'Assessore alle attivita' produttive o suo delegato.

Art. 5 - Compiti del comitato

Il comitato individua e definisce le linee di indirizzo delle attivita dell'osservatorio ed in particolare:

  • Approva il programma annuale delle attivita' dell'osservatorio, predisposto dalla segreteria tecnica, previsto dal successivo art.7 e lo trasmette alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente;
  • Approva le pubblicazioni periodiche ed annuali predisposte dalla segreteria tecnica previste dal precedente art.2.

Art. 6 - Segreteria tecnica

E' attivata presso il dipartimento attivita' produttive della Regione Basilicata una segreteria tecnica per l ' espletamento delle attivita' dell' osservatorio. La segreteria tecnica e' composta da un servizio regionale individuato ai sensi del settimo e ottavo comma dell'art.7 della Legge regionale 6 giugno 1986, n. 9. La Giunta regionale dotera' il predetto servizio dei profili professionali necessari.

Art. 7 - Programma di lavoro

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma di lavoro per liann0 successivo predisposto dalla segreteria tecnica. Entro lo stesso termine la giunta presenta al Consiglio regionale un rapporto sull'attivita' svolta dall'osservatorio e sul programma di lavoro realizzato.

Art. 8 - Segreto statistico

La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'osservatorio avvengono nel rispetto della normativa vigente e vengono raccolte:

  • Dall'istituto centrale di statistica 0 da altri soggetti pubblici;
  • Dalla Regione 0 per conto della Regione;
  • Dal Ministero del lavoro;
  • Dal ced.

Art. 9 - Rapporti con altri enti ed organismi

La Regione si impegna ad assicurare la collaborazione dell'osservatorio alla commissione regionale per l'impiego, all'agenzia per l'impiego ed agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro, delle attivita' produttive e previsti dalla legislazione statale e regionale, secondo le modalita' precisate in apposite convenzioni gia' sottoscritte e/o da sottoscriversi con il Ministero del lavoro, dell'industria ed altri organi centrali e periferici dello stato. Viene fatto salvo l'impegno della Regione Basilicata riportato nell'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di contribuire alla costruzione del sistema informativo e di osservazione nazionale e regionale su basi di coordinamento ed omogeneita'.

Art. 10 - Abrogazione

E' abrogata la Legge regionale n. 3 del 24 gennaio 1989.

Art. 11 - Pubblicazione della legge

La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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