Legge regionale 7 Dicembre 1994, n. 48
Integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 "interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 11 18/03/1995 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9
1 .
Nelle spese ammissibili per i contributi in conto capitale di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera a) del comma 4 dell'art. 10 della Legge regionale n. 9 del 1994 sono da considerarsi comprese anche le spese relative alle prestazioni rese da titolari, collaboratori e personale dipendente, purche' strettamente finalizzate alla progettazione dei prodotti e alla progettazione dei nuovi processi produttivi oggetto della legge. Tali spese sono analiticamente esposte all'atto della presentazione della documentazione di spesa, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Art. 2 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9
1 .
Dopo l'art. 11 della Legge regionale n. 9 del 1994 e' inserito il seguente articolo:
- "art. 11-bis agevolazioni per contratti di locazione finanziaria
- 1. I contributi relativi alle spese di investimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 vengono concessi anche in relazione ad operazioni di leasing, come concorso al pagamento dei relativi canoni.
- 2. Il contributo regionale e' determinato a seconda delle tipologie previste dai citati commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo ed e' erogato, calcolato in forma attualizzata, in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto a valere per uguali quote sui canoni previsti nel contratto di locazione nei limiti previsti nei seguenti commi.
- 3. I contributi di cui ai commi 1, 2 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di lire 70.000.000; i contributi di cui al comma 3 dell'art. 11 non possono superare l'importo massimo di lire 60.000.000 (elevati a 70.000.000 per le imprese sino a cinquanta dipendenti). I predetti limiti valgono anche cumulativamente, nel caso di contemporanea concessione per il medesimo progetto di contributi ad abbattimento tassi e concorsi a pagamento canoni.
- 4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sono finalizzati a ridurre l'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene. Ai fini del presente articolo si intende quale costo finanziario del contratto di leasing la differenza fra il valore della somma di tutti i canoni di locazione e il valore corrente del bene oggetto del contratto. L'incidenza percentuale del costo finanziario della locazione sul valore del bene e' calcolato su base annua. I contributi regionali non potranno ridurre tale incidenza di una porzione del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della delibera di concessione dei contributi stessi superiore al:
- 5. I rapporti tra Regione e societa' di leasing sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale."
Art. 3 - Norma transitoria
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Sono fatte salve le domande di ammissione ai benefici pervenute in attuazione della Legge regionale n. 9 del 1994. Le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 si applicano alle domande di contributo in corso di istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulti deliberato l'impegno di spesa.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
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La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.





