Legge regionale 5 Giugno 1993, n. 28
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 - ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 9 05/03/1994 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La presente legge disciplina, sulla base della previsione dell'art. 4 lettera a) della legge n. 845/78, l'attuazione delle attivita' di formazione professionale in relazione all'affidamento delle stesse da parte della Regione ai soggetti previsti dall'art. 5 della citata legge.
Art. 2
La Regione con atti deliberativi della Giunta regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5 secondo comma lettera a) della legge n. 845/78, nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi della Legge regionale 2 marzo 1990 n. 7, affida direttamente, mediante convenzione, le attivita' di formazione professionale di cui al precedente art. 1:
- Ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione di durata annuale, continuativamente almeno per gli ultimi tre anni, alla data del 31 dicembre 1992;
- Ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione di durata temporanea o che hanno realizzato attivita' formativa non continuativa sul territorio regionale, con finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo;
- Alle imprese e loro consorzi per i propri dipendenti ed alle societa' cooperative per i loro dipendenti e soci. L'affidamento e' concesso:
Art. 3
Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, in possesso dei requisiti previsti, non ricompresi tra quelli di cui al precedente articolo, sono affidate direttamente attivita' formative in relazione alle poste finanziarie appositamente destinate dai piani annuali di F.P. Previa comparazione qualitativa tra almeno tre proposte progettuali e secondo le modalita' individuate ai sensi di cui all'art. 37 della Legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.
Art. 4
La Regione con atti deliberativi della Giunta regionale, in conformita' alle previsioni dei piani annuali di formazione professionale, affida la gestione delle attivita' formative ad imprese o loro consorzi mediante comparazione tra almeno tre proposte progettuali, secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.
Art. 5
Le attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del precedente art. 2, sono realizzate in conformita' ai progetti formativi di larga massima predisposti dai competenti uffici regionali con l'eventuale supporto di esperti idividuati dalla Giunta regionale in possesso delle competenze professionali relative alle diverse aree progettuali, secondo gli obiettivi e le previsioni di spesa dei piani annuali di F.P.
Art. 6
Sono istituiti gli elenchi regionali dei soggetti previsti dal secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78. Le modalita' di iscrizione in tali elenchi sono determinate ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 2 marzo 1990, n. 7. Possono ricevere in affidamento diretto mediante convenzione le attivita' formative, di cui alla presente legge, soltanto i soggetti iscritti negli elenchi previsti nel precedente comma.
Art. 7
Presso gli enti di appartenenza di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera a), l'utilizazione del personale dipendente in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 e' finalizzata all'attuazione delle attivita' formative affidate agli stessi enti, nonche', in relazione agli obiettivi di flessibilita' contenuti nei piani di formazione professionale, anche in posizione di mobilita' all'interno del sistema formativo regionale, in conformita' alla normativa vigente in materia.
Art. 8
In sede di prima applicazione della presente legge, per le attivita' di formazione professionale previste nei precedenti piani annuali e non ancora eseguite, sono valide le procedure di affidamento diretto nei confonti dei soggetti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b) della legge n. 845/78 definite negli stessi piani annuali. In particolare la selezione delle proposte di cui al comma precedente sara' effettuata, sulla base degli obiettivi posti nei predetti piani, secondo parametri finanziari, indicazioni di contenuto e criteri gia' fissati con le deliberazioni della Giunta regionale rese esecutive.
Art. 9
Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 10
La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.





