Legge regionale 8 Novembre 1994, n. 80
Modifica legge regionale n. 61 del 14 settembre 1994, concernente: "fondo regionale per la incentivazione della occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 21 27/05/1995 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Norma finanziaria
L'art. 10 della Legge regionale n. 61 del 14 settembre 1994 e' cosi' sostituito: "alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati, per l'anno 1994 in lire 3.500.000.000, si provvede mediante l'utilizzazione della partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1994. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa del corrente esercizio finanziario, sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis). La partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio in corso e' corrispondentemente ridotta".
Art. 2 - Urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





