Legge regionale 8 Novembre 1994, n. 80

Modifica legge regionale n. 61 del 14 settembre 1994, concernente: "fondo regionale per la incentivazione della occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale".

Ente 3
Fonte Altro
n. 21
27/05/1995
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Norma finanziaria

L'art. 10 della Legge regionale n. 61 del 14 settembre 1994 e' cosi' sostituito: "alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati, per l'anno 1994 in lire 3.500.000.000, si provvede mediante l'utilizzazione della partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1994. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa del corrente esercizio finanziario, sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis). La partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'esercizio in corso e' corrispondentemente ridotta".

Art. 2 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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