Legge regionale 17 Ottobre 1994, n. 74

Disciplina dell'attivita' di estetista.

Ente 3
Fonte Altro
n. 9
04/03/1995
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La presente Legge disciplina l'attivita' di estetista in conformita' ai principi stabiliti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2 .

L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estestico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

3 .

L'attivita' di estetista puo' essere svolta mediante tecniche manuali, con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, escluso il laser estetico, indicate nell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo le determinazioni previste dall'art. 10 della stessa Legge, nonche' con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Art. 2 - Esercizio dell'attivita'

1 .

L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale, come previsto dal successivo art. 7 e deve essere svolta nell'osservanza dei regolamenti comunali adottati secondo le disposizioni del successivo art. 5.

2 .

L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al possesso dei requisiti di qualifica di cui al successivo art. 4.

Art. 3 - Programmazione

1 .

Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi e' programmata dai comuni, nel rispetto della vigente legislazione statale, secondo le norme approvate dal Consiglio regionale mediante piano di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

2 .

Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, dovra' comunque essere tenuto conto: a) del numero degli esercizi gia' esistenti sul territorio comunale; b) delle distanze minime tra un esercizio e l'altro, rapportate alla densita' della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone e al numero degli esercizi.

Art. 4 - Formazione professionale

1 .

Gli itinerari formativi per l'esercizio dell'attivita' di estetista sono predisposti secondo le modalita' previste dalle norme regionali in materia di formazione professionale, nell'ambito dei principi contenuti nella Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2 .

Per acquisire la qualificazione di estetista e' necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo: il superamento di un esame a norma dell'art. 11 della Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e successive modificazioni a conclusione di un corso biennale della durata di 900 ore annuali, necessario per la qualificazione professionale di base; il superamento di un apposito esame teorico-pratico davanti alla commissione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge 4-1-1990, n. 1, a conclusione di un corso annuale di specializzazione di 900 ore o inserimento lavorativo di un anno in qualita' di dipendente presso un'azienda di estetista o laboratorio medico specializzato, per i soggetti gia' in possesso della qualifica professionale di base.

3 .

La qualificazione di estetista puo' essere altresi' conseguita con i seguenti procedimenti: a) superamento dell'esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l'apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, o attivita' lavorativa a seguito di contratto di formazione lavoro, ai sensi della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguti da un anno di attivita' lavorativa in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetista oppure presso uno studio medico specializzato; b) superamento dell'esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto un'attivita' lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni, a tempo pieno, in qualita' di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista. Tale periodo di attivita' lavorativa deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso integrativo.

4 .

L'attivita' lavorativa svolta ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale ai sensi del presente articolo e dell'art. 8 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' accertata dalle commissioni Provinciali dell'artigianato territorialmente competenti, attraverso la qualifica della seguente documentazione probatoria: - libretto di lavoro o documentazione equipollente; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succesive modificazioni, dalla quale si evinca il rapporto di lavoro a tempo pieno.

5 .

Le amministrazioni Provinciali, in quanto enti delegati alla formazione professionale, nominano le commissioni d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e rilasciano, a seguito del positivo superamento dell'esame teorico-pratico, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

6 .

Il rappresentante della Regione in seno alla commissione d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e' designato dalla Provincia competente.

Art. 5 - Regolamenti comunali

1 .

I comuni provvedono, nel termine di un anno di entrata in vigore della presente Legge, sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, previo parere della commissione comunale di cui al successivo art. 6 nonche' della commissione provinciale per l'artigianato, all'adozione del regolamento per la disciplina dell'attivita' di estetista.

2 .

Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare: a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, le caratteristiche e le destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di estetista; b) i criteri per definire la distanza tra gli esercizi in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante e al numero degli esercizi medesimi; c) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali; d) le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti; e) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista; f) l'obbligo e modalita' di esposizione delle tariffe professionali; g) l'obbligo di esposizione dell'orario, determinato dal Comune su proposta delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; h) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' di estetista; i) le modalita' di funzionamento della commissione comunale consultiva di cui al successivo art. 6.

3 .

Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attivita' di estetista, agli istituti di bellezza, comunque denominati ed a qualunque altro soggetto od impresa che esercita in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito l'attivita' di estetista.

Art. 6 - Commissione comunale

1 .

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente Legge, la commissione comunale prevista dall'art. 3 delle Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e' integrata da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale.

2 .

La commissione e' chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui al precedente art. 5.

3 .

La commissione esprime altresi' parere, entro il termine stabilito nel regolamento comunale e comunque compatibile con l'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 7, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista.

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'

1 .

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista e' presentata al Comune competente per territorio, corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di professionalita' previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed alle attestazioni di idonieta' dei locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanita' pubblica.

2 .

Il sindaco rilascia l'autorizzazione, esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 9, comma 1, sentita la commissione di cui all'art. 6, con provvedimento comunicato al richiedente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3 .

Entro lo stesso termine di sessanta giorni e' comunicato il diniego, motivato, dell'autorizzazione.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1 .

Il sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 5 della presente Legge, sospende l'autorizzazione.

2 .

La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dal sindaco: a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate con diffida nel termine di 180 giorni; b) quando l'attivita' sia svolta in violazione delle disposizioni contemplate dalla presente Legge e dalla Legge 4-1-1990 n. 1; c) nell'ipotesi in cui l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, prorogabile su domanda per altri tre mesi, fatta eccezione per i casi di grave indisponibilita' fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali e' svolta l'attivita' e di sfratto.

3 .

Il sindaco dispone, altresi', la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 9 - Compiti delle unita' sanitarie locali

1 .

Le unita' sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, compiono accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attivita' di estetista, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 4-1-1990, n. 1.

2 .

I verbali e il relativo rapporto sono inviati al sindaco del Comune ove ha sede l'esercizio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 8 della presente Legge.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1 .

Chi esercita l'attivita' di estetista senza il possesso dei requisiti professionali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni con le procedure di cui alla Legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 e alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 .

All'accertamento e contestazione delle infrazioni provvedono gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonche' gli altri organi addetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 .

L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e al secondo comma dell'art. 12 della Legge 4-1-1990, n. 1 e' il sindaco del Comune in cui e' avvenuta l'infrazione, al quale dovra' essere presentato il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4 .

L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attivita' di estetista effettuato dagli organi competenti e' comunicato, oltre al Comune interessato, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio e agli uffici Provinciali della guardia di finanza, dell'iva, delle imposte dirette, dell'ispettorato del lavoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5 .

Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa prevista al secondo comma dell'art. 12 della Legge 4.1.1990, n. 1, il sindaco nell'ambito delle proprie competenze ai sensi della legislazione vigente, ordina la chiusura dell'attivita' svolta senza autorizzazione.

Art. 11 - Norma transitoria

1 .

I corsi regionali di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 8 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono svolti nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.

Art. 12 - Norma finale

1 .

Dall'entrata in vigore della presente Legge e' abrogata la Legge regionale 19 gennaio 1989 n. 4 - disciplina dell'attivita' di estetista. La presente Legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Toscana.

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