Legge regionale 22 Dicembre 1994, n. 106
Modificazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 "agevolazioni per la crescita di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile"..
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 18 06/05/1995 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Al 1 comma dell'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole: "nuove imprese" sono inserite le seguenti: ", come determinate al 2 comma del successivo art. 2, ".
2 .
Al 2 comma dell'art. 2 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: "e devono avere immobilizzi tecnici, materiali ed immateriali non costituiti, prevalentemente, da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda".
3 .
All'ultimo periodo del 4 comma dell'art. 2 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono soppresse le parole: "a responsabilita' limitata".
4 .
Alla lettera a) del 1 comma dell'art. 8 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo la parola: "beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", le eventuali esclusioni, le limitazioni territoriali di cui al 2 comma del successivo art. 9, ".
5 .
Al 1 comma dell'art. 8 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h) i compensi alla fidi Toscana s.p.a. Per l'attivita' svolta nell'attuazione della presente Legge".
6 .
All'art. 9 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, la rubrica "cumulo" e' sostituita dalla seguente: "cumulo e limitazioni territoriali" ed il 2 comma e' sostituito dal seguente: "2. Con la deliberazione di cui al precedente art. 8 possono essere disposte limitazioni territoriali, anche parziali, per quanto riguarda la tipologia d'impresa, per l'accesso ai finanziamenti della presente Legge, in relazione all'operativita' sul territorio regionale di incentivazioni aventi finalita' analoghe a quelle della presente Legge".
7 .
Il 5 comma dell'art. 10 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, e' sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente Legge. Le risultanze dei controlli sulle aziende ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente Legge sono trasmesse alla fidi Toscana s.p.a. Per gli atti conseguenti. Il rifiuto dei controlli di cui al presente comma comporta la sospensione delle agevolazioni concesse, da parte della fidi Toscana s.p.a. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni e' considerata decaduta dalle stesse qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno, originari o successivi, dei requisiti previsti dalla presente Legge per la concessione delle agevolazioni, nel qual caso la fidi Toscana s.p.a. Provvede al recupero delle agevolazioni concesse; la fidi Toscana s.p.a. Provvede altresi' al recupero qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione".
Art. 2 - Interpretazione autentica
1 .
Il 2 comma dell'art. 11 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, va interpretato nel senso che i rapporti e le obbligazioni sorte dalle leggi regionali e dalle deliberazioni IV i citate continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista dalle leggi e deliberazioni regionali medesime.
2 .
Al 4 comma dell'art. 5 della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, al posto di "art. 9" leggasi "art. 7".
Art. 3 - Compensi alla fidi toscana s.p.a.
1 .
I compensi di cui al 5 comma dell'art. 1 della presente Legge decorrono dall'entrata in vigore della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 27.
Art. 4 - Norma finanziaria
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: (omissis) per i successivi esercizi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente Legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Toscana.





