Decreto Ministeriale 4 Luglio 1996, n. 405
Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita'
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 191 16/08/1996 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
Per gli anni 1996 e 1997 il limite di spesa, fissato in 40 miliardi di lire su base annua dall'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene cosi' ripartito:
- Lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita';
- Lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Art. 2
1 .
Al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2 .
Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1997. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 3
1 .
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare - nel corso delle procedure di mobilita', e prima che le stesse siano esaurite - il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 4
1 .
Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, IV i compresa quella relativa al contratto di solidarieta'.
2 .
Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale vengono individuati i seguenti criteri di priorita':
- Istanze presentate dalle imprese, rientranti nella previsione dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, riferite anche a periodi successivi alla data del 31 dicembre 1995, purche' compiutamente istruite dai competenti uffici del lavoro e protocollate in arrivo, sempre entro il 31 dicembre 1995, dalla divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del Lavoro, per le quali imprese sia gia' stato adottato un provvedimento Ministeriale concessivo del trattamento cigs, limitato alla predetta data ed intervenuto prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. Nell'esame delle istanze di cui trattasi, verra' considerato l'ordine cronologico di emanazione del provvedimento concessivo del beneficio di integrazione salariale straordinaria;
- Ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori di cui al precedente punto a) presso la sopra citata divisione XI, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.
Art. 5
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione di cui al precedente art. 4, e' fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del Lavoro, nonche' copia dei moduli statistici mod. CIGS/IMPS o mod. Solid/INPS all'istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti straordinari di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.
Art. 6
1 .
L'istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con scadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire - ove necessario - nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa. Il presente decreto sara' trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





