Deliberazione CIPE 9 Maggio 1996
Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1996, da effettuarsi con il concorso comunitario nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nell'ambito del piano della piccola pesca costiera
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 158 08/07/1996 |
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1996 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del piano d'azione per la piccola pesca costiera richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 71,495 miliardi, sono specificate - in relazione alla tipologia di azioni - nella tabella allegata che forma Parte Integrante della presente delibera.
2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi IV i indicati, il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede, secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al fondo medesimo da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - d.g. Pesca e acquacoltura.
3. Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi previsti nell'allegata tabella da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - d.g. Pesca e acquacoltura, a seguito di apposite decisioni comunitarie. Lo stesso Ministero deve darne, in tal caso, comunicazione al CIPE e al fondo di rotazione.
4. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.
5. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - d.g. Pesca e acquacoltura attua tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.
6. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente o ad una data successiva, ai sensi del regolamento ce n. 1796/95, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.
7. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - d.g. Pesca e acquacoltura effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato.





