Decreto Ministeriale 12 Luglio 1996, n. 89

Attuazione dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di stabilire scadenze e modalita' per il trasferimento del contributo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fondo di cui all'art. 5

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 201
28/08/1996

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

A decorrere dal 1 gennaio 1996 i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

1 .

I versamenti di cui al precedente art. 1 sono effettuati dall'INPS, con cadenza trimestrale, al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

2 .

La somma da versare, iscritta dall'INPS in apposito capitolo del proprio bilancio di previsione, viene comunicata dallo stesso istituto, entro il mese di novembre precedente l'anno cui il bilancio stesso si riferisce, alla ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R.

3 .

Il conguaglio dei versamenti trimestrali e' operato dall'INPS con riferimento ai propri dati consuntivi annuali e viene conteggiato in occasione del versamento della prima rata trimestrale in scadenza.

4 .

Il conguaglio positivo o negativo, relativo alle quote versate dall'INPS al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la competenza dell'esercizio 1995, e attribuito al fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/1978 e successive modificazioni.

Art. 3

1 .

L'onere di lire 69 miliardi, previsto per l'esercizio 1997 dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, resta a carico delle residue disponibilita' di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 148/1993.

Art. 4

1 .

Il pagamento dei contributi relativi alle annualita' 1994 e 1995 del Fondo Sociale Europeo (FSE), quali risultano dai quadri comunitari di sostegno (QCS) e dai documenti unici di programmazione (DOCUP), e' effettuato dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le somme gia' acquisite a tale titolo dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e non ancora dallo stesso erogate, sono versate al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE".

2 .

Le disponibilita' di parte nazionale relative al cofinanziamento delle suddette annualita', esistenti alla data del presente decreto sul fondo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, quali somme non impegnate, devono considerarsi avanzi di gestione e sono versate, ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge n. 549/1995, al fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3 .

Le iniziative comunitarie di FSE non comprese nei QCS o nei docup, relative alla programmazione 1994/1999, sono gestite dal Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale ed i relativi pagamenti, unitamente alla quota di cofinanziamento nazionale, sono effettuati dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, su richiesta del predetto Ministero e con le procedure indicate al successivo art. 8.

Art. 5

1 .

I finanziamenti della Commissione Europea a valere sul FSE, che affluiscono al fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sono erogati secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli 6 e 7.

Art. 6

1 .

I trasferimenti delle risorse comunitarie di cui al precedente art. 5 a favore delle Regioni ed altri destinatari soggetti al regime di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (tesoreria unica) sono effettuati direttamente dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante giroconto di tesoreria a favore degli specifici conti correnti intestati agli organismi stessi.

Art. 7

1 .

I pagamenti relativi ai programmi operativi, la cui titolarita' appartiene ad amministrazioni centrali dello Stato, sono effettuati dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle necessarie indicazioni fornite dalle medesime amministrazioni, mediante: a) versamento all'apposito capitolo dell'entrata statale per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello Stato di previsione dell'amministrazione interessata, che provvedera' ai successivi adempimenti; b) versamento diretto agli aventi titolo sulla scorta di: decreti dei competenti organi Ministeriali; note Ministeriali corredate da appositi elenchi nominativi.

2 .

Tutta la documentazione giustificativa della spesa e' conservata agli atti dell'amministrazione richiedente il pagamento, della cui regolarita' resta responsabile l'amministrazione stessa.

Art. 8

1 .

Per l'erogazione della quota nazionale, si applica la procedura indicata nei precedenti articoli 6 e 7, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988.

Art. 9

1 .

A decorrere dal 1 gennaio 1996, restano abrogate, per effetto dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tutte le disposizioni non compatibili con le procedure che regolano l'attivita' del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Art. 10

1 .

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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