Decreto Presidente Repubblica 31 Luglio 1996, n. 471
Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 214 12/09/1996 |
tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica
Art. 1
1 .
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella i dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il diploma di laurea in scienze della formazione primaria.
2 .
La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di scienze della formazione puo' rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze della formazione primaria.
3 .
Dopo la tabella XXIII-ter, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce Parte Integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella XXIII
Corso di laurea in scienze della formazione primaria
Art. 1 - Finalita' del corso di laurea
1 .
Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Art. 2 - Collocazione del corso di laurea
1 .
Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' collocato nella facolta' di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facolta' che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' del consiglio di facolta' di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.
Art. 3 - Titolo di ammissione
1 .
Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.
Art. 4 - Durata ed articolazione degli studi
1 .
Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio e' Comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2 .
Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le universita' riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.
Art. 5 - Titolo di studio rilasciato
1 .
Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.
Art. 6 - Impegno didattico e tirocinio
1 .
L'impegno didattico complessivo e' di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualita' e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualita' puo' essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attivita' teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attivita' di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento.
2 .
Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalita' previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'universita' e dalle competenti autorita' scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sara' comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovra' ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.
Art. 7 - Insegnamenti
1 .
Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarita' professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facolta' nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
2 .
Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevedera' opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalita' specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.
3 .
Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalita' formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
Art. 8 - Piani di studio
1 .
I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresi' l'equivalente di una annualita' dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualita' dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.
2 .
Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili dovra' essere incluso almeno l'equivalente di una annualita' dell'area psicologica e di due annualita' dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualita' saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.
3 .
Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualita' dell'area psicologica, di una annualita' dell'area fisico-matematica, di una annualita' dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualita' dell'area delle scienze motorie e di una annualita' dell'area della didattica delle lingue moderne.
4 .
Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica e' obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalita' delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione piu' specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.
5 .
I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attivita' di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralita' di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualita' di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a 20. Le facolta' hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.
6 .
I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.
Art. 9 - Esame di laurea
1 .
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonche' di una relazione sull'attivita' di tirocinio didattico.
Art. 10 - Abbreviazione di corso
1 .
Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.
Art. 11 - Minoranze linguistiche
1 .
Per la Regione Valle d'Aosta, per la Provincia di Bolzano, nonche' per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della Regione friuli-venezia giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ai sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.
Art. 12 - Norma transitoria
1 .
Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potra' essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.
Art. 13 - Aree disciplinari
1 .
Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d), della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:
- Area pedagogica. Settori: m09a - m09b - m09d - m09e educazione comparata filosofia dell'educazione letteratura per l'infanzia pedagogia generale pedagogia speciale pedagogia interculturale pedagogia sociale psicopedagogia psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione storia dell'educazione storia della scuola e delle istituzioni educative
- Area metodologico-didattica. Settori: m09a - m09c - m09e - m09f didattica generale didattica speciale docimologia metodologia della ricerca pedagogica metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione metodologia e tecnica del lavoro di gruppo pedagogia sperimentale tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica
- Area psicologica. Settori: m10a - m10c - m11a - m11b - m11d psicologia generale psicologia dell'apprendimento e della memoria psicologia dell'educazione psicologia dell'handicap e della riabilitazione psicologia dell'istruzione psicologia dello sviluppo psicologia dello sviluppo cognitivo psicologia di comunita' psicologia sociale della famiglia tecniche di osservazione del comportamento infantile teoria e tecnica della dinamica di gruppo
- Area medica. Settori: f02x - f11a - f15b - f16a - f19a - f19b - f23f audiologia didattica della medicina igiene mentale logopedia generale neuropsichiatria infantile ortopedia infantile patologia dello sviluppo e della fonazione pediatria pediatria preventiva e sociale psicopatologia dell'eta' evolutiva psicologia medica semeiotica logopedica generale e speciale storia della medicina
- Area giuridica. Settori: n01x - n08x - n09x - n19x diritto costituzionale diritto di famiglia istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica storia del diritto Italiano storia delle costituzioni moderne
- Area socio-antropologica. Settori: e03b - l26a - l26b - m05x - m07b - p01a - q05a - q05b - q05g - s03b antropologia antropologia culturale epistemologia delle scienze umane istituzioni di economia sociologia sociologia della devianza sociologia dell'educazione sociologia della famiglia statistica sociale storia e critica del cinema storia del teatro e dello spettacolo storia della cultura materiale storia della danza e del mimo storia delle comunicazioni di massa storia delle tradizioni popolari teatro d'animazione teoria dei processi di socializzazione teoria della comunicazione
- Area linguistico-letteraria. Settori: l09a - l11a - l12a - l12d - m07d dialettologia Italiana didattica della lingua Italiana estetica fonetica e fonologia della lingua Italiana geografia linguistica grammatica Italiana letterature comparate letteratura Italiana lingua Italiana linguistica generale linguistica Italiana sociolinguistica
- Area fisico-matematica. Settori: a01a - a01b - a01c - a01d - a02b - a03x - a04a - b01c k05b - m07b - s01a calcolo delle probabilita' didattica della fisica didattica della matematica fondamenti della fisica fondamenti della matematica fondamenti dell'informatica informatica generale logica matematica matematiche elementari da un punto di vista superiore preparazioni di esperienze didattiche statistica matematica
- Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali. Settori: b01c - c01a - c02x - c03x - c11x - d01b - d02a - e01a e02a - e02c - e03a - e03b - f22a - m06a biologia umana botanica generale chimica dell'ambiente didattica dell'astronomia didattica della chimica didattica della geografia ecologia educazione ambientale geografia igiene ed educazione sanitaria igiene scolastica laboratorio didattico di scienze della terra zoologia
- Area della musica e della comunicazione sonora. Settori: l27b elementi di armonia e di contrappunto estetica musicale metodologia dell'educazione musicale storia degli strumenti musicali teoria musicale
- Area delle scienze motorie. (discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche)
- Area della didattica delle lingue moderne. Settori: l09h - l10a - l16a - l16b - li7a - ll7c - l18a - l18c l19a - l19b - l2oa didattica delle lingue moderne lingua e letteratura francese lingua e letteratura inglese lingua e letteratura spagnola lingua e letteratura tedesca linguistica francese linguistica inglese linguistica spagnola linguistica tedesca filologia romanza filologia germanica
- Area storico-sociale. Settori: l02b - m01x - m02a -m03a - m04x - m08e - p03x storia contemporanea storia economica storia della scienza storia delle religioni storia medievale storia moderna storia romana
- Area del disegno. Settori: h11x - l26b disegno grafica percezione e comunicazione visiva storia e tecnica della fotografia
- Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili. Settori: f11b - f19a - f19b - f22a - f23f - m09e - m10a - m10b - m11a - mi1b - m11d - m11e didattica speciale fisiologia della comunicazione fonetica e fonologia logopedia generale medicina preventiva riabilitativa e sociale neurologia pediatrica neuropsicologia patologia dello sviluppo e della fonazione pediatria preventiva e sociale psicologia clinica psicologia cognitiva psicologia dell'handicap e della riabilitazione psicologia di comunita' psicologia dinamica psicopatologia dell'eta' evolutiva psicopatologia dello sviluppo psicopedagogia delle differenze individuali riabilitazione logopedica generale e speciale riabilitazione neurologica semeiotica foniatrica speciale semeiotica logopedica generale e speciale teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 14 marzo 1986, n. 217.





