Decreto Presidente Repubblica 12 Aprile 1996
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 210 07/09/1996 |
tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica
Art. 1 - Ambito di applicazione
1 .
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati a e b avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme d'attuazione.
2 .
Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente atto di indirizzo e coordinamento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto.
3 .
Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato a.
4 .
Sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato b che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5 .
Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6 .
Per i progetti elencati nell'allegato b, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorita' competente verifica, secondo le modalita' di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato d, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
7 .
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato d, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato b nella misura massima del 30%.
8 .
Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumita' delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9 .
L'autorita' competente cura la tenuta di un registro nel quale e' riportato l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la verifica di cui al comma 6.
10.
. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati a e b sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente.
11.
. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o gli impianti di cui agli allegati a e b che costituiscono modifica di progetti gia' sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente.
Art. 2 - Finalita'
1 .
La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualita' della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta' delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile; b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale; c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorita' competente; d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento; e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Art. 3 - Soggetti del procedimento
1 .
Sono denominati committente e autorita' proponente, a seconda della loro natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
2 .
Per autorita' competente si intende l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 4 - Compiti delle regioni e delle province autonome di trento e di bolzano
1 .
Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano che siano individuati: a) l'autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale; b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria; c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali; d) le eventuali modalita', ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico; e) le modalita' di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico; f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.
2 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
Art. 5 - Procedura di valutazione di impatto ambientale
1 .
La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale e' trasmessa al committente o dall'autorita' proponente all'autorita' competente.
2 .
Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente o l'autorita' proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale alla Provincia ed ai comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilita' ambientale deve essere reso nei termini previsti dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3 .
Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorita' proponente, per una sola volta. L'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facolta' del committente, o dell'autorita' proponente, presentare una nuova domanda.
4 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la proroga dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta giorni.
5 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale, nonche' per gli aspetti urbanistici, le modalita' per l'armonizzazione delle procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.
6 .
L'autorita' competente puo' indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volonta' dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
7 .
Nelle materie di loro competenza, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' il giudizio di compatibilita' ambientale esoneri il committente o l'autorita' proponente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 6 - Studio di impatto ambientale
1 .
Lo studio d'impatto ambientale e' predisposto a cura e spese del committente o dell'autorita' proponente, secondo le indicazioni di cui all'allegato c.
2 .
Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, e' facolta' del committente o dell'autorita' proponente richiedere all'autorita' competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato c, che devono essere fornite. Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e modalita' di svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorita' proponente.
3 .
Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4 .
Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalita' dello stesso; b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio; c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonche' i piani di utilizzazione del territorio; d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
5 .
Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere e/o degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7 - Giudizio di compatibilita' ambientale
1 .
La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
2 .
L'amministrazione competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilita' ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorita' pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformita' delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilita' ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
3 .
Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Art. 8 - Misure di pubblicita'
1 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.
2 .
Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 5, il committente o l'autorita' proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicita' minime che dovranno essere definite dalle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art. 10, di copia di quanto comunicato all'autorita' competente; b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.
3 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicita'.
4 .
Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonche' per le richieste di verifica di cui all'art. 10, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalita' semplificate.
Art. 9 - Partecipazione al procedimento
1 .
Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo puo' presentare, in forma scritta, all'autorita' competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilita' ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.
2 .
L'autorita' competente alla valutazione dell'impatto ambientale puo' disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o dall'autorita' proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
3 .
L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'art. 7.
4 .
Il committente, o l'autorita' proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 7.
5 .
Quando il committente o l'autorita' proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorita' competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto cosi' modificato.
Art. 10 - Procedura di verifica
1 .
Per i progetti di cui all'art. 1, comma 6, il committente, o l'autorita' proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l'autorita' proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente.
2 .
L'autorita' competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato d, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell'autorita' competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinche' l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
3 .
Per i progetti di cui al comma 1, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato d, criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.
4 .
Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene che il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli articoli 5 e seguenti del presente atto.
Art. 11 - Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale
1 .
Le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalita' di partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di piu' Regioni.
Art. 12 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1 .
Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





