Decreto Ministeriale 8 Novembre 1996, n. 591
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 274 22/11/1996 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Soggetti beneficiari
1 .
Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 cosi' come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511; c) eta' superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.
Art. 2 - Progetti finanziabili
1 .
Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attivita' autonoma in forma individuale nei territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacita' del soggetto proponente, nonche' della fattibilita' tecnica e della redditivita' dell'iniziativa.
2 .
I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.
3 .
L'attivita' prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Art. 3 - Agevolazioni
1 .
Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature; b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale; c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.
Art. 4 - Spese ammissibili
1 .
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'iva, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'.
2 .
Per il primo anno di esercizio dell'attivita' sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate: a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
3 .
Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese: a) per l'acquisto di terreni; b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili; c) per prestazioni di servizi; d) per stipendi e salari.
Art. 5 - Domanda di ammissione alle agevolazioni
1 .
La domanda di ammissione alle agevolazioni e' inviata alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a., di seguito denominata "societa'", esclusivamente a mezzo raccomandata postale con Avviso di ricevimento. Alla domanda e' allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la societa' rendera' disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle Regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilita' della domanda stessa.
2 .
Le domande presentate secondo altre modalita' o incomplete non saranno prese in esame e ne verra' data comunicazione agli interessati.
3 .
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la societa' puo' richiedere informazioni alle camere di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.
Art. 6 - Provvedimento di ammissione alle agevolazioni
1 .
La societa', sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilita' delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione Europea per i programmi del Fondo Sociale Europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la societa' delibera l'ammissione ai benefici di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.
2 .
La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attivita' comporta la decadenza della domanda di ammissione.
3 .
La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.
4 .
I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Art. 7 - Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni
1 .
Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la societa' provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto.
2 .
La societa' puo' richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.
3 .
La societa' provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute.
Art. 8 - Prestito agevolato
1 .
Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera b), e' posto in ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.
2 .
Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.
3 .
In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.
Art. 9 - Controlli e revoca delle agevolazioni
1 .
La societa' puo' effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2 .
Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non piu' sussistenti, la societa' delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.
Art. 10 - Relazione semestrale
1 .
La societa' fornisce al Ministero del Lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate. Il presente regolamento sara' inviato alla ragioneria centrale presso il Ministero del Tesoro per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge n. 95 del 29 marzo 1995, e' il seguente:
"art. 1 (imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando i criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua Costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, Iivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. La societa' puo' promuovere la Costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
3. Il Ministro del Tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla Costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le dispozioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi pe l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica ripartisce con proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla Costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal Codice Civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteritiche del privilegio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare".
- il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.LGS. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"art. 17 (regolamenti).
1-2. (omissis).
3. Con Decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con Decreti InterMinisteriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 5: - il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' il seguente: "art. 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - l'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".





