Legge regionale 22 Novembre 1991, n. 31
Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 16 11/12/1991 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - soggetti ed oggetto
Art. 1 - (finalita')
1 .
La Regione in conformita' alla programmazione regionale ed in applicazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 443 favorisce e promuove l'associazionismo economico e la cooperazione tra imprese artigiane quale strumento essenziale per lo sviluppo del settore e a tal fine attua gli interventi di incentivazione finanziaria disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 - (soggetti beneficiari)
1 .
Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le societa' consortile anche sotto forma di cooperative nonche' le associazioni tra imprese artigiane costituite ed operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 e degli articoli 1 2 3 4 della legge 21 maggio 1981 n. 240.
2 .
Tra i soggetti di cui al primo comma si intendono compresi a tutti gli effetti i consorzi e le societa' consortili di secondo grado.
3 .
Sono ammessi a godere dei benefici di cui alla presente legge i soggetti di cui al primo e secondo comma che abbiano sede legale in Liguria e le cui attivita' siano organizzate e localizzate in Liguria.
Art. 3 - (oggetto dell'attivita')
1 .
L'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 2 da svolgersi nell'interesse delle imprese associate puo' riguardare: a) l'acquisizione l'apprestamento di aree attrezzate nonche' la costruzione l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati e impianti; b) l'acquisto e l'utilizzazione in Comune di beni strumentali l'acquisizione di tecnologie avanzate; c) l'acquisto di materie prime e semilavorate; d) la creazione di una rete distributiva Comune l'acquisizione di ordinativi e la immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie l'espletamento di studi e ricerche di mercato l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica tecnologica di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) l'assistenza e la consulenza tecnica finanziaria e amministrativa; i) la costruzione e l'esercizio di impianti volti a ridurre l'impatto ambientale delle attivita' delle imprese associate a contenere i consumi energetici o ad utilizzare energie alternative ad attuare il riciclo e il riutilizzo delle acque e delle materie prime nonche' lo smaltimento dei rifiuti prodotti; l) il controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate; m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in Comune; o) altre attivita' collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
Titolo II - interventi regionali
Art. 4 - (tipologia degli interventi)
1 .
I soggetti di cui all'articolo 2 possono ottenere le seguenti agevolazioni: a) contributi sulle spese di Costituzione e impianto; b) contributi su progetti operativi e programmi integrati per le attivita' di cui all'articolo 3; c) contributi annuali sul capitale iniziale dei mutui a breve termine.
2 .
La Regione inoltre effettua propri conferimenti al fondo consortile del consorzio fra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria << confart >> al fine di aumentarne la capacita' di garanzia a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
3 .
I contributi possono essere concessi congiuntamente per la stessa iniziativa ma non possono essere riferiti alla parte di investimento coperta da contributi a carico della Regione o di altri enti; essi possono essere cumulati con i benefici finanziari previsti dalla Comunita' Europea.
Titolo III - incentivi per la costituzione degli organismi consortili
Art. 5 - (contributi su spese di impianto)
1 .
Gli interventi regionali di cui all'articolo 4 primo comma lettera a) consistono in contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 10.000.000.
2 .
Sono ammessi al contributo i consorzi le societa' consortili e le associazioni di nuova Costituzione nonche' quelli che si siano costituiti entro l'anno precedente la data dell'entrata in vigore della presente legge e non abbiano richiesto ed ottenuto alcun contributo ai sensi di leggi statali o regionali.
3 .
Le domande di contributo devono pervenire alla Regione nei casi di nuova Costituzione entro due mesi dalla stessa negli altri casi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Titolo IV - inteventi su progetti opeartivi e programmi integrativi
Capo I
generalita'
Art. 6 - (tipologia degli interventi regionali)
1 .
Gli incentivi di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 4 sono finalizzati: a) all'acquisizione e apprestamento di aree attrezzate nonche' alla costruzione all'acquisto e alla ristrutturazione di fabbricati e impianti; all'acquisto di beni strumentali finalizzati al miglioramento dei prodotti o dei processi produttivi o all'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi nonche' all'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine e di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive; b) all'acquisizione di servizi reali; c) alla commercializzazione dei prodotti.
2 .
Non sono ammesse al contributo previsto dal primo comma le spese che non siano identificabili con progetti e programmi di investimento e che comunque non superino la somma di lire 10.000.000.
Capo II
Incentivi per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate costruzioni e recupero delle immobilizzazioni e per l'acquisto di beni strumentali
Art. 7 - (tipologia degli interventi)
1. I contributi previsti dall'articolo 6 primo comma lettera a) consistono in: A) un contributo annuo del 2 5 per cento sul capitale iniziale di mutui a medio termine; B) un contributo in conto capitale del 30 per cento sulla spesa riconosciuta Ammissibile e fino ad un massimo di lire 350.000.000. Il contributo e' accordato nella misura del 40 per cento della spesa Ammissibile e fino ad un massimo di lire 450.000.000 qualora le iniziative Siano: 1) localizzate in zone depresse montane insufficientemente sviluppate ai sensi Dell'articolo 7 del dPR 9 novembre 1976 n. 902 e in aree interessate da azioni Comunitarie volte ad eliminare ostacoli al loro sviluppo economico; 2) volte al recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo inattivi; 3) localizzate in aree individuate dagli strumenti urbanistici generali quali Centri o nuclei di interesse storico artistico o ambientale classificate zone Omogenee di tipo A ai sensi del DM dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968.
2. Per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma sono stipulate tra Regioni e istituti di credito apposite convenzioni.
3. La spesa riconosciuta ammissibile a contributo e' pari all' 85 per cento del valore di congruita' deliberato dalla Giunta regionale in relazione al piano Di investimento presentato.
4. E' esclusa in ogni caso dal computo della spesa ammissibile la quota di Investimento coperta da mutuo che puo' beneficiare del concorso nel pagamento Degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 949 e successive Modificazioni o da altre agevolazioni finanziarie.
5. Le imprese artigiane aderenti ad un consorzio i cui investimenti siano Agevolati dal presente articolo sono a qualunque titolo escluse dai benefici Previsti dalla Legge regionale 23 aprile 1982 n. 20.
6. Per le forme associative cui partecipano oltre che imprese artigiane anche Imprese industriali di minore dimensione cosi' come definite dal CIPI ai sensi Dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 i contributi regionali Previsti dal presente articolo relativi agli investimenti immobiliari sono Commisurati al valore delle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane.
Capo III
(Contributi per i servizi reali)
Art. 8 - (contributi per i servizi reali)
1 .
I contributi previsti dall'articolo 6 primo comma lettera b) sono accordati nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono elevati al 50 per cento per i progetti realizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 2.
2 .
Il contributo massimo concedibile e' di lire 40.000.000.
Art. 9 - (spese ammissibili)
1 .
Ai fini della concessione dei contributi per i progetti finalizzati di cui all'articolo 6 primo comma lettera b) sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto IV i comprese consulenze apporti tecnici o specialistici e studi preparatori le spese per l'acquisto o la locazione finanziaria delle attrezzature e dei materiali necessari all'attuazione del progetto le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto.
Capo IV
incentivi per la commercializzazione dei prodotti artigiani
Art. 10 - (tipologia dei contributi)
1 .
I contributi previsti dall'articolo 6 primo comma lettera c) consistono in: a) contributi in conto capitale per acquisto di materie prime semilavorati e prodotti necessari per la produzione in Comune dei consorziati la cui commercializzazione deve essere effettuata con l'apposizione di un marchio di qualita' in cui ricorra il riferimento alla produzione e commercializzazione in Comune delle aziende consorziate; b) contributi in conto capitale per la creazione e realizzazione di una rete distributiva per la commercializzazione della produzione consortile ed eventualmente dei singoli consorziati; c) contributi per lo svolgimento di azioni pubblicitarie approntamento cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.
Art. 11 - (contributi in conto capitale)
1 .
La misura del contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 primo comma lettera a) e' determinata nella misura del 3 5 per cento annuo sul capitale iniziale dei mutui a breve termine.
2 .
Il contributo e' concesso attraverso il consorzio tra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria << confart >>.
3 .
Le domande sono inoltrate al << confart >> che delibera l'ammissione al contributo e ne cura l'erogazione agli istituti di credito secondo le modalita' previste dalle apposite convenzioni tra il << confart >> gli istituti e la Regione
4 .
Le somme occorrenti per la concessione dei contributi sono liquidate al << confart >> sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi alla Regione decorrenti dal 15 ottobre di ogni anno.
Art. 12 - (contributi in conto capitale per la creazione delle reti distributive)
1 .
La misura del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 10 e' determinata nella misura del 40 per cento della spesa di investimento ritenuta ammissibile.
2 .
Il contributo complessivo e' determinato in proporzione del numero di aziende partecipanti al consorzio e del tipo di progetto presentato e comunque non puo' essere superiore a lire 75.000.000.
Art. 13 - (contributo in conto capitale per lo svolgimento di attivita' promozionali)
1 .
La misura del contributo di cui all'articolo 10 lettera c) e' determinata nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili e fino ad un massimo di lire 30.000.000 per il primo anno lire 20.000.000 per il secondo anno e lire 10.000.000 per il terzo anno.
Titolo V - mutui a breve termine
Art. 14 - (contributi in conto capitale su mutui a breve termine)
1 .
Il contributo previsto dall'articolo 4 primo comma lettera c) e' stabilito nella misura del 3 5 per cento all'anno sul capitale iniziale dei mutui a breve termine.
2 .
Le modalita' di concessione dei contributi sono quelle di cui all'articolo 11.
Titolo VI - procedura per la concessione dei contributi
Art. 15 - (presentazione della domanda)
1 .
La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibera le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai contributi e della relativa documentazione.
2 .
Tutte le domande volte ad ottenere i contributi devono essere presentate alla Giunta regionale e corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con il quale si attesta che il richiedente rientra fra i destinatari dei contributi.
3 .
Possono essere ammesse al contributo anche le opere e le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
4 .
L' ammissione al contributo puo' essere subordinata all'accettazione da parte dei richiedenti di varianti sul piano tecnico finanziario e dei tempi di esecuzione delle opere od iniziative.
5 .
La Giunta regionale liquida i contributi su idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
6 .
In sede di prima applicazione della presente legge sono considerate valide ai fini dell'ammissione al contributo anche le domande presentate ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55 per le quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento della Giunta regionale.
Art. 16 - (criteri per la concessione dei contributi)
1 .
Il Consiglio regionale su proposta della giunta delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il programma di attuazione della presente legge contenente i criteri per la concessione dei contributi nell'anno successivo e indicazioni in ordine alla allocazione delle risorse tra i diversi interventi previsti.
2 .
Unitamente alla proposta relativa al programma annuale di attuazione la giunta presenta al consiglio una relazione sulla operativita' della presente legge.
3 .
Il programma di attuazione prevede salvo che per il primo anno la percentuale massima degli stanziamenti complessivi da destinare alle iniziative di cui all'articolo 3 primo comma lettere d) ed e) che non puo' comunque superare il 25 per cento delle disponibilita' complessive.
4 .
Il primo programma di attuazione verra' deliberato dal Consiglio regionale su proposta della giunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 - (modalita' di concessione del contributo)
1 .
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della Legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 e in conformita' ai criteri di cui all'articolo 16.
2 .
A richiesta del beneficiario i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento dei lavori su presentazione di idonea documentazione contabile.
Art. 18 - (revoca delle agevolazioni)
1 .
Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 17 si provvede alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni poste nella deliberazione di concessione del contributo.
2 .
Comportano la revoca e la restituzione del contributo gia' erogato maggiorato degli interessi legali: a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 entro tre anni dalla concessione del contributo; b) l'alienazione degli immobili e dei beni strumentali rispettivamente entro cinque e tre anni dal provvedimento di concessione del contributo.
3 .
Il beneficiario deve dare immediata comunicazione alla Regione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 2. I requisiti devono essere ricostituiti entro sei mesi dal verificarsi del fatto pena la revoca del contributo.
Titolo VII - disposizioni finali
Art. 19 - (abrogazioni)
1 .
La Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55 e' abrogata.
Art. 20 - (norma finanziaria)
Articolo 20 Subarticolo 1
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Articolo 20 Subarticolo 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue: a) utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della Legge regionale 4 Novembre 1977 n. 42 della quota di lire 1.000.000.000 in termini di competenza Del capitolo 9030 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da Provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di Investimento per ulteriori programmi di sviluppo dello stato di previsione Della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990; Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli:
Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 4
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli: 1 per le finalita' di cui all'articolo 5 il capitolo 8020 Contributi in conto capitale sulle spese di impianto a Favore di consorzi societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane Con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza; Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli: Omissis 2 per le finalita' di cui all'articolo 7 lettera a) il capitolo 8025 Contributi sul capitale iniziale dei mutui a medio termine stipulati da Consorzi societa' consortili e associazioni fra imprese artigiane con lo Stanziamento di lire 140.000.000 in termini di competenza;
Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli:
Omissis
3 per le finalita' di cui all'articolo 7 lettera b) il capitolo 8030 Contributi sulle spese di investimento effettuate da consorzi societa' Consortili e associazioni fra imprese artigiane con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza; Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 7
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli: Omissis
4 per le finalita' di cui all'articolo 8 il capitolo 8035 Contributi in Conto capitale per la prestazione di servizi reali a favore di consorzi Societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza; Omissis
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 8
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come Segue:
Omissis
B) istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno Finanziario 1991 dei seguenti capitoli:
Omissis
5 per le finalita' di cui agli articoli 10 lettera a) e 14 il capitolo 8040 Contributi sul capitale iniziale di mutui a breve termine stipulati da consorzi societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane con lo Stanziamento di lire 70.000.000 in termini di competenza;
6 per le finalita' di cui all'articolo 19 lettere b) e c) il capitolo 8045 Contributi in conto capitale per la commercializzazione dei prodotti effettuata da consorzi societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane con lo stanziamento di lire 115.000.000 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Articolo 20 Subarticolo 9
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Sono soppressi i capitoli 8000 8010 8011 8015 che vengono mantenuti a Bilancio fino all'esaurimento di eventuali residui passivi.
4. I capitoli 8001 e 8016 relativi a vecchi limiti di impegno rimangono in vita per le obbligazioni assunte ai sensi della Legge regionale 31 agosto 1978 n. 55.
Art. 21 - (norma transitoria)
1 .
Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della commissione della comunita' economica europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





