Legge regionale 9 Giugno 1995, n. 15
Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 3 27/01/1996 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Al fine di attivare i lavori socialmente utili, di cui al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente all'utilizzo dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 7 aprile 1995, n. 105 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, e' istituito nel bilancio regionale un fondo con una dotazione iniziale, per l'anno 1995, di lire 10 miliardi.
2 .
I progetti dei lavori socialmente utili ammissibili al finanziamento sono quelli promossi dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451, o loro consorzi.
3 .
Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al comma 2, il sussidio previsto dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 105 del 1995 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, e' integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili.
4 .
Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sara' riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo.
5 .
Al fondo di cui al comma 1 concorreranno anche le eventuali disponibilita' che la Regione potra' acquisire mediante l'attivazione degli appositi progetti finanziati dalla Comunita' Europea.
Art. 2
1 .
L'autorizzazione di spesa di lire 110.000.000.000 per l'anno 1995, disposta dal comma 2 dell'art. 37 della Legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e' rideterminata in lire 100.000.000.000.
Art. 3
1 .
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 10.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.
2 .
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).
3 .
Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge dl bilancio.
Art. 4
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione





