Legge regionale 7 Agosto 1996, n. 18
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 concernente: "norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la regione e gli enti locali"
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 49 14/12/1996 |
| Regione | Campania |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
"art. 4.
Registro di volontariato
9. Per le organizzazioni di volontariato, con stabile sede sul territorio regionale, associate, federate o confederate ad associazioni di carattere nazionale, i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, devono essere previsti dagli statuti, accordi e atti costitutivi delle associazioni nazionali".
Art. 2
1 .
"2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula, all'osservatorio regionale di cui all'articolo 7 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione ".
Art. 3
1 .
L'articolo 7 della Legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 viene cosi' Modificato: "art. 7.
Osservatorio regionale del volontariato
2. L'osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dell'Assessorato ai servizi sociali ed ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge; e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; g) promuovere con cadenza triennale una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati; h) compete, inoltre, all'osservatorio: 1) esprimere alla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al registro regionale e che richiedono una convenzione; 2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione ed il relativo finanziamento; 3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione; 4) esprimere parere sull isrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato; 5) sostenere, anche in collaborazione con l'ente Regione iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi, per l'apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali".
Art. 4
1 .
L'articolo 8 della Legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9, e' abrogato e pertanto, ove nel testo legislativo appaia la parola "consulta", e' da intendersi "osservatorio".
Art. 5
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge regionale sara. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.





