Legge regionale 19 Agosto 1996, n. 29

Modifica ed integrazione alla l.r. 16 maggio 1994 n. 20 "norme per la qualificazione della impresa artigiana"

Ente 3
Fonte Altro
n. 48
07/12/1996
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Modifica dell'art.6 "innovazione e ricerca" della l.r. 16 maggio 1994 n. 20

1 .

Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. N. 20 del 1994 e' cosi' sostituito: "5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 e lett. B) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a l. 100.000.000.".

Art. 2 - Modifica dell'art. 13 "comitato tecnico regionale dell'artigiancassa" della l.r. 16 maggio 1994, n. 20

1 .

Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. N. 20 del 1994 e' sostituito dai seguenti: "3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico regionale dell'artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna. 3-bis. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico regionale dell'artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione." la presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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