Legge regionale 6 Aprile 1995, n. 22

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della liguria) e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane)

Ente 3
Fonte Altro
n. 5
10/02/1996
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28

1 .

All'art. 1 della Legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 e' aggiunto il seguente comma: "2. La Regione concede altresi' contributi in conto capitale su investimenti di imprese artigiane volti alla tutela e alla conservazione delle attivita' artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione.

Art. 2 - Integrazione e modifica dell'art. 3 della l.r. n. 28/1993

1 .

Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. N. 28/1993 e' aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di trasferimento tale percentuale puo' essere ridotta fino al limite di superficie pari a quella gia' utilizzata a condizione che l'impresa dimostri l'effettiva razionalizzazione della propria attivita'".

2 .

Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. N. 28/1993 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5 lettera b) per lo stesso complesso aziendale non devono essere stati ottenuti e liquidati, nei tre anni precedenti la data della domanda, contributi di cui alla presente legge o di cui alla Legge regionale 23 aprile 1982 n. 20 salvo che l'ammontare complessivo dei contributi ottenuti e da concedere all'impresa, in tale arco temporale, non superi, per grande categoria di spesa, il massimale di 50.000 ecu".

Art. 3 - Modifica dell'art. 4 della l.r. n. 28/1993

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I commi 1 e 2 dell'art. 4 della l.r. N. 28/1993 sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano iscritte da non oltre un anno all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 4 della Legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.

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Il trasferimento di attivita' o la Costituzione di una nuova unita' produttiva devono risultare dal certificato storico dell'albo provinciale delle imprese artigiane e devono avere una data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo".

Art. 4 - Abrogazione dell'art. 7 della l.r.. n. 28/1993

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L'art. 7 della l.r. N. 28/1993 e' abrogato.

Art. 5 - Inserimento di capo

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Dopo il Capo IV della l.r. N. 28/1993 e' aggiunto il seguente: "Capo V tutela e conservazione delle attivita' artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione.

Art. 12-bis - Contributi

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La Regione per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il contributo in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 90 milioni, alle imprese artigiane che svolgano attivita' artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione per l'effettuazione di investimenti destinati a: a) restauro conservativo o ripristino di macchinari, attrezzature ed impianti o loro sostituzione con altri con le stesse caratteristiche; b) manutenzione, restauro e risanamento degli immobili nei quali sono svolte tali attivita'.

2 .

Tra gli investimenti ammissibili a contributo sono comprese le spese destinate all'acquisto di macchinari usati ove nuovi esemplari di macchinari con identiche o analoghe caratteristiche non siano piu' reperibili sul mercato".

Art. 6 - Modifica dell'art. 18 della l.r. n. 28/1993

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Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della l.r. N. 28/1993 e' aggiunta la seguente: "c) agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 12-bis si provvede mediante prelevamento di lire 380 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 ''fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo'' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 7853 ''contributi in conto capitale su investimenti di imprese artigiane volti alla tutela e alla conservazione delle attivita' artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione'' con lo stanziamento di lire 380 milioni in termini di competenza e di cassa".

Art. 7 - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31

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Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. N. 31/1991 e' sostituito dal seguente: "3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi congiuntamente per la stessa iniziativa".

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Dopo il comma 3 dell'art. 4 della l.r. N. 31/1991 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Il contributo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e' concesso su mutui a medio termine di ammontare non superiore alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, e l'importo del contributo in conto capitale di cui allo stesso art. 7, comma 1, lettera b), dedotta altresi' l'ammontare del mutuo agevolato che il beneficiario e' tenuto a richiedere preliminarmente alla cassa per il credito delle imprese artigiane nella misura massima che puo' ottenere. 3-ter. L'eventuale mutuo a tasso agevolato con il concorso della Regione o dello stato negli interessi puo' essere concesso sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, dedotto il contributo in conto capitale ottenuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)".

Art. 8 - Modifica dell'art. 7 della l.r. n. 31/1991

1 .

L'art. 7 comma 4 della l.r. N. 31/1991 e' abrogato.

Art. 9 - Norme transitorie

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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione regionale per l'artigianato individua le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. N. 28/1993.

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Le imprese artigiane che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della l.r. N. 28/1993 nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della stessa e l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione dell'11 ottobre 1994 n. 90, dei criteri di cui all'art. 14, possono modificare o integrare le domande stesse nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguarle ai criteri citati.

3 .

Sono altresi' riammesse ad istruttoria: a) le domande di contributo non accolte per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 7 della l.r. N. 28/1993 abrogato dall'art. 4 della presente legge; b) le domande di contributo non accolte per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. N. 28/1993 modificato dall'art. 3 della presente legge; c) le domande di contributo non accolte totalmente o parzialmente per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. N. 31/1991 sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della presente legge.

Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza

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La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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