Legge regionale 20 Aprile 1995, n. 29
Fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attivita'
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 6 17/02/1996 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Liguria, al fine di favorire la nascita di nuove attivita' produttive, promuove la Costituzione di un fondo di rotazione allo scopo di contribuire alla formazione del capitale iniziale di investimento di piccole aziende, aventi sede nel territorio ligure, nella fase di avvio della loro attivita'.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1 .
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le piccole imprese artigiane, commerciali e industriali, cosi' come definite dalla normativa statale e comunitaria, anche in forma cooperativa, che siano legalmente costituite ma non ancora in attivita' e che non siano ammesse ai finanziamenti previsti dai programmi operativi obiettivo 2 e obiettivo 5 b.
Art. 3 - Fondo di rotazione
1 .
Per conseguire le finalita' di cui all'art. 1 la Regione Liguria concede alla FI.L.S.E. S.p.a. Un contributo in conto capitale per la Costituzione di un fondo di rotazione destinato alle imprese, di cui all'art. 2, per concorrere alla formazione del capitale iniziale di investimento.
2 .
Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alla FI.L.S.E. S.p.a. Con deliberazione della Giunta regionale che dovra' prevedere fra l'altro: a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitarie nazionali; b) i criteri e le modalita' di funzionamento del fondo; c) i contenuti del piano iniziale di investimento e di fattibilita' presentato dall'impresa; d) i criteri di valutazione tecnico-economica delle domande nonche' di valutazione delle priorita' di cui all'art. 5; e) la precisazione dei requisiti di ammissibilita' delle domande, le modalita' e i termini di presentazione nonche' la relativa documentazione; f) i tempi e le modalita' di valutazione e approvazione dei relativi progetti; g) i tempi e le modalita' di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi; h) i tempi e le modalita' di restituzione del capitale anticipato; i) l'indicazione della percentuale massima e dell'importo massimo di contributo concedibile; l) le modalita' di rendicontazione annuale della gestione del fondo.
Art. 4 - Presentazione delle domande
1 .
Il progetto relativo alla richiesta di anticipazione del capitale iniziale di investimento e' presentato dall'impresa alla FI.L.S.E. S.p.a., che su parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6 concede il contributo.
2 .
Possono essere presentati alla FI.L.S.E. S.p.a. Progetti anche da parte di potenziali imprenditori. Il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 6 esamina tali progetti con riserva, fermo restando che l'eventuale contributo per concorrere alla formazione del capitale iniziale di investimento e' concesso ad avvenuta Costituzione di impresa.
Art. 5 - Priorita' per la concessione dei contributi
1 .
Nella concessione del contributo di cui alla presente legge, a parita' di altre condizioni, sara' data priorita' a progetti presentati da nuove imprese: a) la cui titolarita' e la maggioranza assoluta del capitale siano costituite da soggetti al di sotto dei trentacinque anni di eta'; b) la cui titolarita' e la maggioranza assoluta del capitale siano costituite da donne; c) con produzioni che abbiano caratteristiche di novita' o d'innovazione; d) con attivita' in grado di generare domanda di nuove professionalita' e/o di nuove opportunita' occupazionali; e) il cui titolare abbia concluso un corso di formazione professionale per creazione di nuova imprenditorialita'.
Art. 6 - Comitato tecnico consultivo
1 .
Per la valutazione dei progetti la FI.L.S.E. S.p.a. Si avvale del comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 11 della Legge regionale 9 agosto 1994 n. 43, integrato con due esperti designati dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 7 - Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 8837 "contributo in capitale alla FI.L.S.E. S.p.a. Per la Costituzione di un fondo di rotazione per la formazione del capitale iniziale di investimento di piccole imprese" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
2 .
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 8 - Norma transitoria
Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Avviso dell'esito positivo dell'esame di finalcompatibilita' da parte della commissione delle comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato di Roma. La presente Legge regionale sara. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





