Legge regionale 14 Agosto 1995, n. 41

Disposizioni in materia di promozione occupazionale

Ente 3
Fonte Altro
n. 14
13/04/1996
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - disposizioni generali

Capo I

finalita' e competenze

Art. 1 - Finalita.

1 .

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere l'occupazione e la formazione professionale sui luoghi di lavoro e ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento della piena occupazione, IV i comprese le forme dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialita', anche mediante specifiche iniziative o incentivi nel sostenere i soggetti in particolare svantaggio sul mercato del lavoro e favorire le azioni positive per la realizzazione della parita' tra uomo e donna nel lavoro.

2 .

Ai fini di cui al comma 1 la presente legge prevede interventi per sostenere: a) la qualita' delle attivita' di orientamento e di formazione professionale presso i luoghi di lavoro, o per incentivarne la frequenza nel caso le stesse vengano svolte nell'ambito di quanto definito dalla Legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro); b) la qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria, da parte dei datori di lavoro, in conseguenza dell'inserimento in azienda di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro; c) la qualita' dell'attivita' formativa che si rende necessaria in conseguenza dell'avvio o dell'ampliamento di imprese in forma singola o associata, ovvero subentro di lavoratori nell'impresa di provenienza, da parte di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro.

3 .

Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 2 la presente legge individua al Titolo II specifici interventi, consistenti in contributi finanziari intesi a migliorare la qualita' della formazione e variabili a seconda delle difficolta' d'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti destinatari e della stabilita' dell'inserimento lavorativo.

Art. 2 - Programmi triennali

1 .

Il programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 52/1993 in relazione ai vari settori di attivita' e ai diversi soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge, indica altresi': a) gli obiettivi di sviluppo occupazionale; b) i criteri ed i parametri per il finanziamento delle diverse tipologie di intervento; c) l'ammontare delle quote dei finanziamenti da destinare alle diverse tipologie di intervento indicate al Titolo II della presente legge; d) l'ammontare degli incentivi occupazionali previsti al Titolo II della presente legge; e) l'ammontare dell'incremento previsto per gli incentivi occupazionali relativamente ai progetti integrati di cui all'articolo 25; f) i criteri e i parametri per l'assegnazione dei fondi alle province, sulla base delle dinamiche del mercato del lavoro a livello regionale e Provinciale.

2 .

Tali indicazioni trovano riscontro nell'ambito del quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 6 della Legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 sulle procedure di programmazione.

Art. 3 - Competenze regionali e provinciali

1 .

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono delegate le province, fatte salve le competenze riservate alla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2 .

La , al fine di esercitare le competenze attribuite dalla presente legge, impiega i finanziamenti trasferiti dalla Regione e puo', in relazione alle esigenze locali, modificare le quote da destinare alle diverse tipologie di intervento, cosi' come stabilite dal programma triennale di cui all'art. 2, nel limite di incrementi o diminuzioni del 25 per cento. Puo' altresi' integrare tali finanziamenti con stanziamenti a carico del bilancio Provinciale.

3 .

La Provincia per promuovere e attuare gli interventi previsti dalla presente legge, puo' impiegare i centri di formazione professionale e le strutture di orientamento dipendenti o convenzionate, nonche' avvalersi, per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, delle strutture pubbliche o convenzionate competenti in materia, sulla base della vigente normativa regionale.

4 .

La Provincia definisce i criteri di priorita' ai fini dell'ammissione ai contributi dei progetti integrati di cui all'art. 25 della presente legge, con riferimento alle aree territoriali, ai settori di attivita' e ai soggetti interessati, anche in relazione al contenuto del piano annuale di formazione professionale di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 52/1993, anche avvalendosi del supporto tecnico-progettuale dell'agenzia regionale per l'impiego.

5 .

La Provincia promuove un coordinamento territoriale di progettazione ed assistenza tecnica a favore degli enti locali. Tale coordinamento fornira' assistenza anche in ordine ai progetti di inserimento lavorativo di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 4 - Attivita' di divulgazione e supporto alla progettazione

1 .

La Regione e le province provvedono a dare divulgazione ai contenuti della presente legge anche avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria.

2 .

La Provincia coordina e concede contributi a sostegno delle attivita' realizzate da enti locali, associazioni, organizzazioni o enti senza fini di lucro e dotati di personalita' giuridica, nonche' dagli enti di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 52/1993, in conformita' con il programma triennale delle politiche attive del lavoro.

Art. 5 - Collaborazioni istituzionali

1 .

In conformita' con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 52/1993, la Regione si avvale, ai fini della presente legge, delle indicazioni e dei pareri della commissione regionale per l'impiego e del supporto tecnico progettuale dell'agenzia regionale per l'impiego.

Art. 6 - Valutazione degli interventi e relazione di attuazione

1 .

Le strutttire competenti della Regione anche in collegamento con la commissione regionale per l'impiego, individuano le metodologie ed elaborano i dati per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi di cui alla presente legge ed, in particolare, dei progetti integrati di cui all'art. 25, tenuto conto dei criteri genenali relativi alla impostazione della valutazione di efficacia contenuti nel programma regionale di sviluppo di cui agli articoli 6, 7 ed 8 della Legge regionale 5 aprile 1994, n. 18. Tali valutazioni vengono effettuate dalle province.

2 .

La Provincia effettua le valutazioni di cui al comma 1 e trasmette alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione di valutazione sull'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati e fornisce informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3 .

La Giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge e la trasmette alla commissione regionale per l'impiego.

Art. 7 - Disposizioni relative alle deleghe

1 .

I provvedimenti emanati nell'esercizio degli interventi delegati sono imputati all'ente delegato.

2 .

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'attuazione degli interventi delegati la Giunta regionale, previo invito a provvedere e, sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

3 .

In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Titolo II - soggetti, interventi e contributi

Capo I

interventi di sostegno all'inserimento lavorativo per la formazione, l'orientamento e la socializzazione al lavoro

Art. 8 - Interventi nell'ambito di contratti di apprendistato

1 .

Ai datori di lavoro che assumano soggetti con contratto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni e integrazioni viene concesso un contributo fino ad un massimo di lire 3 milioni per la formazione professionale di ogni apprendista nell'ambito di iniziative formative concertate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella commissione regionale per l'impiego o firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 9 - Interventi nell'ambito di contratti di formazione e lavoro

1 .

Ai datori di lavoro che assumano soggetti con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (misure a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) nonche' ai sensi della legge 19 luglio 1994 n. 451 (disposizioni in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali) e successive integrazioni e modificazioni, per l'acquisizione di professionalita' intermedie ed elevate viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 3 milioni per la formazione professionale di ogni giovane assunto con contratto di formazione e lavoro nell'ambito di iniziative formative concertate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella commissione regionale per l'impiego o firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 10 - Ulteriori incentivi

1 .

Nel caso in cui la formazione prevista dagli interventi di cui agli articoli 8 e 9 venga effettuata, anche parzialmente nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate ai sensi della Legge regionale n. 52/1993, tali contributi sono aumentati del 30 per cento.

2 .

I contributi sono incrementati del 50 per cento nel caso in cui le assunzioni di cui agli articoli 8 e 9 riguardino soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale e specificatamente: a) portatori di handicap di natura psichica, fisica e sensoriale che risultino iscritti nelle liste Provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private); b) soggetti gia' in trattamento per alcoolismo o tossicodipendenze; c) ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti gia' in trattamento per patologie psichiatriche; d) persone gia' assoggettate nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della liberta' per almeno sei mesi; e) minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale; f) soggetti in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione su certificazione dei servizi pubblici o di servizi privati convenzionati con gli enti locali attestante un progetto mirato di recupero attraverso il lavoro.

3 .

I contributi sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi ad esclusione dei finanziamenti per le attivita' formative delle imprese previste dall'art. 39 della Legge regionale n. 52/1993.

Art. 11 - Interventi nell'ambito di esperienze sui luoghi di lavoro

1 .

Ai datori di lavoro che inseriscano soggetti nell'ambito di esperienze sui luoghi di lavoro disciplinate dall'art. 9, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge 19 luglio 1993 n. 236 (interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) ed estese, ai fini della presente legge, alle pubbliche amministrazioni viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 70 mila per ogni soggetto e per ogni mese intero di orientamento professionale effettivamente svolto, finalizzato alla copertura delle spese relative alle assicurazioni obbligatorie delle persone ospitate ai sensi dell'art. 9, comma 15, della legge n. 236/1993.

2 .

I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi, ad esclusione dei finanziamenti conseguenti alle attivita' previste dall'art. 39 della Legge regionale n. 52/1993.

3 .

Ad ogni soggetto ospitato presso i luoghi di lavoro con le modalita' descritte nel comma 1, viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 500 mila per ogni mese intero di esperienza sui luoghi di lavoro effettivamente realizzata.

Art. 12

1 .

Ai datori di lavoro che assumano a tempo determinato per una dorata non inferiore a un anno soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale come specificati dal comma 2, dell'art. 10 viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 1 milione per ogni mese di retribuzione effettivamente corrisposta nel primo anno e fino ad un massimo di lire 500 mila nel secondo anno. Per le modalita' progettuali si fa riferimento all'art. 3, comma 5.

2 .

Gli incentivi occupazionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con i benefici che il datori di lavoro eventualmente ottenga ai sensi dell'art. 1 della legge n. 236/1993.

3 .

Nei casi di piu' assunzioni a tempo determinato dello stesso soggetto, il datore di lavoro non puo' usufruire del contributo regionale prima che siano decorsi due anni dalla scadenza del precedente contratto per il quale abbia beneficiato del contributo di cui al presente articolo.

4 .

Nel caso in cui il rapporto di lavoro di cui al comma 1 venga trasformato a tempo indeterminato, viene concesso un contributo comprensivo di quello gia' corrisposto, fino ad un massimo di lire 24 milioni.

5 .

Il medesimo datore di lavoro non potra' fruire degli incentivi di cui al presente articolo nel caso ne abbia gia' usufruito per altri soggetti la cui assunzione non sia stata confermata a tempo indeterminato.

Art. 13 - Interventi nell'ambito di corsi di formazione ed orientamento professionale

1 .

Ad ogni soggetto che frequenti corsi di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) che fruisca o che non fruisca dell'indennita' di mobilita' viene concesso rispettivamente un contributo fino a un massimo di lire 400.000 o fino a un massimo di lire 1.000.000, per ogni mese intero di attivita' formativa effettivamente svolta.

Art. 14 - Presentazione delle domande

1 .

Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 1 e 12, la Provincia approva gli interventi occupazionali o i programmi d'inserimento presso i luoghi di lavoro sulla base delle domande presentate dai datori di lavoro.

2 .

Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 11 comma 3 e 13 la approva interventi formativi sulla base delle domande presentate dai soggetti ospitati presso i luoghi di lavoro ovvero frequentanti attivita' di formazione.

3 .

Nella domanda di contributo devono essere indicati: a) i soggetti beneficiari ed il tipo d'intervento previsto; b) le istituzioni e gli altri soggetti che hanno partecipato alla predisposizione degli interventi occupazionali; c) il progetto e l'impegno delle risorse e dei tempi destinati alla formazione professionale o all'orientamento, i contenuti del programma formativo e la professionalita' acquisibile nell'ambito del rapporto di lavoro o del cantiere scuola e di lavoro; d) per le domande presentate ai sensi degli articoli 8 e 9, il verbale di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; e) per le domande presentate ai sensi degli articoli 8, 9 e 12 l'impegno giuridicamente rilevante del datore di lavoro ad assumere, entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo, i lavoratori interessati.

4 .

Le domande relative agli interventi previsti agli articoli 8, 9 e 12 devono essere presentate anteriormente all'assunzione dei lavoratori interessati.

Capo II

interventi per la formazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato

Art. 15 - Assunzioni finalizzate alla socializzazione al lavoro

1 .

Ai datori di lavori che assumano a tempo indeterminato soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale specificatamente indicati all'art. 10, comma 2, viene concesso un contributo "una tantum" fino a un massimo di lire 25 milioni per la socializzazione al lavoro di ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato.

2 .

Gli incentivi occupazionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi ottenuti dal datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita'.

Art. 16

1 .

Viene concesso ai datori di lavoro un contributo "una tantum" fino ad un massimo di lire 15 milioni per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento per ognuno dei seguenti soggetti assunti a tempo indeterminato: a) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito di procedure concorsuali, che abbiano compiuto i quarantacinque anni; b) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita'; c) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita' usciti dalle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993 e con una disoccupazione inferiore a due anni.

2 .

Ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori iscritti alle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e che hanno compiuto i quarantacinque anni, viene concesso un contributo "una tantum" fino a un massimo di lire 7 milioni 500 mila per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

3 .

I contributi concessi a norma del presente capo non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita' fatto salvo il caso di lavoratori iscritti alle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e che hanno compiuto i quarantacinque anni.

Art. 17 - Assunzioni finalizzate alla professionalizzazione

1 .

Viene concesso ai datori di lavoro un contributo "una tantum" fino ad un massimo di lire 10 milioni per la professionalizzazione di ognuno dei seguenti soggetti assunti a tempo indeterminato: a)lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da piu' di due anni; b) lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni, iscritti alla prima classe di collocamento da piu' di un anno.

2 .

I contributi concessi a norma del presente capo non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita'.

Art. 18 - Ulteriori incentivi

1 .

I contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17 sono aumentati di 5 milioni nel caso in cui gli inserimenti occupazionali siano rivolti a favore di lavoratori e lavoratrici che hanno compiuto i quarantacinque anni limitatamente a: a) lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da piu' di due anni; b) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attivita' che non usufruiscano dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991.

2 .

Lo stesso aumento dei contributi si applica nel caso di inserimento lavorativo di donne in aziende che hanno occupazione femminile inferiore al 40 per cento nella rispettiva categoria; tale inserimento e' riservato alle categorie degli operai, degli impiegati tecnici o degli impiegati amministrativi.

Art. 19

1 .

Alle imprese, anche in forma cooperativa, ai loro consorzi ed agli enti pubblici economici che assumano a tempo indeterminato personale femminile nell'ambito di azioni positive ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) viene concesso un contributo "una tantum" fino a un massimo di lire 3 milioni per ogni lavoratrice inserita a seguito di azione positiva.

2 .

Gli incentivi occupazionali son cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi.

Art. 20 - Riduzione del contributo per assunzioni a tempo parziale

1 .

Nel caso di assunzioni a tempo parziale il contributo da concedere viene ridotto in modo proporzionale alla riduzione d'orario effettuata rispetto all'orario intero previsto dalla vigente contrattazione collettiva.

Art. 21 - Presentazione delle domande

1 .

Le domande di contributo relative agli articoli 15, 16, 17 e 19 devono essere presentate dai datori di lavoro prima dell'assunzione dei lavoratori interessati, corredate dai seguenti allegati: a) l'elenco dei soggetti beneficiari ed il tipo di intervento previsto; b) il progetto di intervento previsto; c) l'impegno giuridicamente rilevante del datore di lavoro ad inserire a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo, i lavoratori e le lavoratrici interessati.

2 .

Le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 19 devono essere altresi' corredate dal progetto di azione positiva, redatto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 125/1991.

3 .

Relativamente ai contributi di cui agli articoli 16 e 17, la Provincia verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette alla commissione regionale per l'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento, i progetti di riprofessionalizzazione, riqualificazione o aggiornamento di cui al comma 1 affinche' esprima parere di congruita' con le finalita' della presente legge. Acquisito il parere favorevole della commissione regionale per l'impiego, la approva le domande e concede i relativi contributi.

4 .

Relativamente ai contributi di cui all'art. 19, la , verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette alla commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo e donna in materia di lavoro, entro trenta giorni dal ricevimento, il progetto di azione positiva di cui al comma 2 affinche' esprima parere di congruita' con le finalita' della presente legge. Acquisito il parere favorevole della suddetta commissione, la approva le domande.

5 .

I pareri di congruita' di cui ai commi 3 e 4 si intendono espressi positivamente trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione agli organi competenti.

Capo III

interventi a sostegno delle iniziative di autoimpiego e di autoimprenditoria

Art. 22 - Soggetti destinatari

1 .

Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), sono concessi contributi a: a) cooperative, ditte individuali e societa' di persone che inseriscano in qualita' di socio lavoratore i soggetti di cui al comma 2; b) cooperative, ditte individuali e societa' di persone di nuova Costituzione formate da almeno il 50 per cento dei soggetti di cui al comma 2; c) ditte individuali di nuova Costituzione da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2; d) cooperative, ditte individuali e societa' di persone di nuova Costituzione formate da almeno il 60 per cento di donne, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile).

2 .

I soggetti a favore dei quali sono previsti gli interventi di cui al comma 1 sono i seguenti: a) lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da piu' di due anni; b) lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni, iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da piu' di un anno; c) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito di procedure concorsuali che abbiano compiuto i quarantacinque anni; d) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita' iscritti o non iscritti alle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993; e) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita' usciti dalle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993 e con una disoccupazione inferiore a due anni; f) lavoratori iscritti alle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/1991, che usufruiscano dell'indennita' di mobilita' e che hanno compiuto i quarantacinque anni; g) soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale specificatamente elencati nell'art. 10, comma 2; h) giovani in eta' compresa fra i diciotto e i trentacinque anni iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da almeno sei mesi; i) lavoratori che subentrano nella gestione dell'impresa di appartenenza; l) lavoratori che rilevano, anche parzialmente, o sviluppo attivita' o lavorazioni dell'impresa di provenienza; m) lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali; n) lavoratori Italiani emigrati autonomamente o nati all'estero, rientrati da non piu' di tre anni e residenti in Liguria.

3 .

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese devono presentare domanda di contributo entro un anno dalla data di Costituzione.

4 .

I beneficiari dei contributi previsti dal presente capo devono avere almeno una sede lavorativa in Liguria, nella quale siano localizzati gli investimenti e gli inserimenti lavorativi previsti dal presente capo e per i quali vengono richiesti i contributi. Le societa' cooperative devon possedere inoltre una sezione soci in Liguria.

5 .

I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Art. 23 - Tipologia degli interventi

1 .

Gli interventi previsti dal presente capo consistono in: a) contributi "una tantum" alle societa' cooperative di cui all'art. 22, comma 1, fino a un massimo di lire 25 milioni, per ogni soggetto di cui all'art. 22, comma 2, che assuma la qualita' di socio lavoratore e per un importo complessivo non superiore a lire 225 milioni; b) contributi "una tantum" alle ditte individuali e alle societa' di persone di cui all'art. 22, comma 1, fino a un massimo di lire 25 milioni, per ogni soggetto di cui all'art. 22, comma 2, che assuma la qualita' di titolare in ditta individuale, di socio in societa' in nome collettivo, di socio accomandatario in societa' in accomandita semplice e per un importo complessivo non superiore a lire 175 milioni; c) contributi "una tantum" alle imprese di nuova Costituzione formate da donne secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera d), per ogni donna che assuma la qualita' di titolare in ditta individuale, di socio in societa' in nome collettivo, di socio accomandatario in societa' in accomandita semplice fino a un massimo di lire 20 milioni e per un importo complessivo non superiore a lire 180 milioni, o per ogni donna che assuma la qualita' di socio lavoratore in societa' cooperativa fino a un massimo di lire 25 milioni e per un importo complessivo non superiore a lire 225 milioni.

2 .

I contributi previsti dal presente capo sono cumulabili con altri benefici previsti da norme statali e regionali ad esclusione di quelli indicati dalla presente legge.

Art. 24 - Presentazione delle domande

1 .

Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 22 e 23, la approva le domande presentate dalle imprese, nelle quali devono essere indicati: a) il tipo di impresa e la descrizione dell'attivita' svolta; b) i soggetti beneficiari degli interventi; c) il progetto formativo da realizzarsi.

2 .

La Provincia verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, alla commissione regionale per l'impiego i progetti formativi di cui alla lettera c) del comma 1, affinche' esprima parere di congruita' con le finalita' della presente legge. Acquisito il parere favorevole, la approva le domande e concede i relativi contributi.

3 .

Parere di congruita' di cui al comma 2 si intende espresso positivamente trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione alla commissione.

Capo IV

progetti integrati

Art. 25 - Definizione

1 .

Ai sensi della presente legge si definiscono progetti integrati di orientamento, formazione e sostegno all'ocupazione, quelle iniziative che prevedono la realizzazione in tempi successivi di piu' interventi fra quelli indicati ai capi i, II e III del presente titolo nonche' dalle leggi regionali 8 novembre 1988, n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro), 22 gennaio 1993 n. 3 (interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita') e n. 52/1993 e dalla normativa sui lavori socialmente utili, in un disegno organico riguardante specifiche aree territoriali, particolari settori di attivita' e specifici soggetti.

2 .

La Provincia approva quadrimestralmente i progetti integrati sulla base di una graduatoria redatta ai sensi dell'art. 3 comma 4 i relativi contributi con le maggiorazioni previste, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Titolo III - norme per la concessione dei contributi

Capo I

domande, liquidazione e revoca dei contributi

Art. 26 - Presentazione delle domande e relativa documentazione

1 .

La definizione della documentazione da allegarsi alle domande di contributo, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici previsti della presente legge da parte dei soggetti indicati negli articoli 10, 16, 17, 18 e 22, costituira' oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale, da emenarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo atto verra' definita la documentazione inerente i requisiti per le imprese di cui all'art. 22 ed i contenuti della relazione di cui all'art. 27.

2 .

All'atto della presentazione della domanda di contributo, oltre alla documentazione specificamente indicata nei singoli articoli della presente legge, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva della documentazione di cui al comma1. Il completamento della documentazione verra' richiesto all'atto dell'eventuale concessione del contributo. La non veridicita' della dichiarazione sostitutiva comportera' sanzioni penali previste dalla legge.

3 .

I benefici dei contributi si obbligano a consentire il libero accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi ai competenti funzionari della Provincia al fine di accertare l'attuazione effettiva degli interventi stessi.

4 .

Nelle domande di contributo deve essere espressamente indicato se siano state richieste o meno analoghe provvidenze nazionali o regionali.

5 .

I termini e le scadenze per l'eventuale richiesta della documentazione integrativa sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale in materia di procedimenti amministrativi.

6 .

La Provincia verifica la completezza e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai sensi degli articoli di cui al Titolo II e concede i relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande determinato dalla data di ricevimento e del numero di protocollo generale della Provincia

Art. 27 - Relazioni

1 .

I beneficiari degli interventi di cui alla presente lege sono tenuti a dare comunicazione alla Provincia di ogni variazione intervenuta nel programma formativo od occupazionale e di ogni eventuale risoluzione di rapporti di lavoro o di cessazione di attivita' imprenditoriale entro trenta giorni dalle stesse.

2 .

I datori di lavoro beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano alla Provincia al termine dell'attivita' formativa, una relazione che ne documenti i contenuti e le modalita' di svolgimento.

3 .

La Provincia trasmette alla Regione gli elenchi degli interventi richiesti specificando quelli ammessi e quelli non ammessi al contrituto ed una relazione annuale sull'attivita' svolta in attuazione della presente legge, i cui contenuti saranno definiti dalla Regione con il provvedimento di cui all'art. 26.

Art. 28 - Termine per la concessione dei contributi

1 .

Il termine finale per la concessione dei contributi e' stabilito in sessanta giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 29 - Liquidazione dei contributi

1 .

La Provincia comunica ai datori di lavoro l'avvenuta concessione del contributo e provvede entro quaranta giorni dalla stessa alla relativa liquidazione nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento viene liquidato: a) alla scadenza del primo anno di assunzione dopo aver verificato il perdurare del rapporto di lavoro, nei casi di assunzione a tempo inderminato per gli interventi previsti agli articoli 15, 16, 17, 19, 22 e 23; b) alla scadenza del rapporto di lavoro, nei casi di assunzione a tempo determinato e dopo aver verificato l'effettiva realizzazione dell'attivita' di socializzazione per gli interventi previsti all'art. 12; c) dopo aver verificato l'effettiva realizzazione della attivita' di formazione e orientamento professionale per gli interventi previsti agli articoli 8, 9 e 11 comma 1; d) a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'effettivo inserimento dei soggetti di cui all'art. 22 comma 1, per gli interventi di cui all'art. 23.

2 .

Relativamente ai contributi previsti agli articoli 11 comma 3, e 13 la Provincia comunica ai soggetti interessati l'avvenuta concessione del contributo e provvede mensilmente alla liquidazione del contributo spettante sulla base della documentazione comprovante l'esperienza sui luoghi di lavoro o la frequenza alle attivita' di formazione o di orientamento.

Art. 30 - Revoca dei contributi

1 .

La mancata realizzazione dell'attivita' di formazione professionale o del progetto di azione positiva comporta l'obbligo della restituzione del contributo percepito.

2 .

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato la risoluzione del rapporto di lavoro, che avvenga entro tre anni dell'assunzione stessa, comporta l'obbligo di restituire alla Provincia l'intero contributo concesso. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruira' degli incentivi in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato e sara' tenuto a restituire alla Provincia la quota eccedente del contributo percepito.

3 .

Nel caso di assunzioni a tempo determinato, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro beneficiera' degli incentivi in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato e sara' tenuto a restituire alla Provincia la quota eccedente del contributo percepito.

4 .

Nel caso di attivita' imprenditoriale la cessazione della stessa che avenga entro tre anni dalla data di Costituzione dell'impresa comporta la possibilita' di usufruire degli incentivi in misura proporzionale all'attivita' lavorativa effettivamente svolta rapportata a tre anni.

5 .

La Provincia in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione dei contributi non conforme alle finalita' della presente legge, dispone la revoca totale o parziale dei contributi concessi.

6 .

Nei casi di cui ai commi precedenti la Provincia revoca il contributo concesso e provvede al recupero della quota eventualmente gia' liquidato.

Art. 31 - Controlli

1 .

La Provincia puo' effettuare controlli sullo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge attraverso personale provinciale a tala fine designato, munito di tesserino di riconoscimento personale e puo' impartire eventuali disposizioni organizzative che si rendessero opportune nel corso dei controlli.

Art. 32 - Divieto di cumulo soggettivo

1 .

I contributi concessi a norma della presente legge non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita'.

Art. 33 - Incompatibilita.

1 .

Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell'ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.

Titolo IV - disposizioni finanziarie transitorie e finali

Art. 34 - norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede medainte: a) soppressione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli, che vengono mantenuti a bilancio fino all'esaurimento dei loro eventuali residui passivi: 4634 "contributi juna tantum" per spese correnti a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate"; 4635 "contributi ad enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani in apprendistato o in contratto di formazione e lavoro"; 4637 "contributi per le spese di investimento a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani e di altri soggetti in condizioni svantaggiate"; 4639 "contributi agli enti locali per favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale"; 4650 "cointributi ad imprese per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita'"; b) utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 1 miliardo 500 milioni in termini di competenza del capitolo 9530 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994; c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: 621 "spese per l'attivita' di studio e ricerca a supporto della progrqammazione regionale nonche' per la divulgazione in materia di promozione occupazionale" di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, con lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa; 4665 "fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Provincie in materia di divulgazione e supporto alla progettazione per attivita' di promozione occupazionale" di cui all'art. 4 della presente legge con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa; 4666 "fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Provincie in materia di promozione occupazionale" ai sensi del Titolo II della presente legge, con lo stanziamento di lire 5 miliardi 270 milioni in termini di competenza e di lire 3 miliardi 770 milioni in termini di cassa.

2 .

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con leggi di bilancio.

Art. 35 - abrogazione di norme

1 .

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 29 dicembre 1986 n. 36 (interventi per favorire la cooperazione tra giovani e anziani e modiica della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6; b) 4 luglio 1988 n. 30 (intereventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale); c) 8 novembre 1988 n. 58 (interventi a favore di impree cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate).

2 .

Con l'approvazione del primo aggiornamento al programma triennale, di cui all'art. 2: a) e' abrogata la Legge regionale 8 novembre 1988 n. 56 (assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro); b) sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 della Legge regionale 22 gennaio 1993 n. 3 (interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita').

Art. 36 - Norme transitorie

1 .

Le domande presentate ai sensi della Legge regionale 36/1986, della Legge regionale 30/1988 e della Legge regionale58/1988 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate valide ai fini della stessa in quanto compatibili e sono inoltrate alla provinca competente.

2 .

Le domande presentate ai sensi della Legge regionale 56/1988 e della Legge regionale 3/1993 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate valide ai fini della stessa in quanto compatibili e sono inoltrate alla Provincia competente.

3 .

La Provincia procede all'istruttoria della domande successivamente all'approvazione del primo aggioranmento al programma triennale delle politiche attivie del lavoro, contenente le indicazioni di cui all'art. 2.

4 .

La Provincia limitatamente all'anno 1995, approva, con le modalita' di cui all'art. 25, le graduatorie dei progetti integrati presentati entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre.

Art. 37 - Dichiarazioni d'urgenza

1 .

La prpesente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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