Legge regionale 3 Aprile 1995, n. 32

Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse

Ente 3
Fonte Altro
n. 2
20/01/1996
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - finalita.

Art. 1 - Modalita', accesso e snellimento

1 .

La presente legge disciplina le modalita' di attuazione e di accesso ai benefici dei programmi operativi Abruzzo di cui al regolamento comunitario 2081/93 e successivi. Essa detta altresi' norme per accelerare l'impiego dei fondi e per lo snellimento di procedure in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse.

Titolo II - quadro di sostegno e programmi operativi comunitari

Art. 2 - Programmi operativi abruzzo

1 .

I programmi operativi, oltre a fissare gli obiettivi di sviluppo socio-economico e gli intenti infrastrutturali, determinano anche denti aspetti: soggetti abilitati; soggetti attuatori; beneficiari; descrizioni tecniche delle misure e relative priorita' generali di intervento; localizzazione territoriale; articolazione temporale della spesa; ammontare delle risorse per ciascuna misura; regime di aiuto e/o di cofinanziamento.

2 .

I programmi operativi approvati dalla Commissione dell'Unione Europea sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della loro adozione e' data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

Art. 3 - Attuazione del quadro comunitario di sostegno e dei programmi operativi

1 .

Nell'ambito delle attivita' di partecipazione con lo Stato membro e con la commissione U.E., la Giunta regionale provvede all'attuazione dei programmi operativi nel rispetto delle specifiche procedure comunitarie e, in quanto applicabili, di quelle di cui al cap. IV del quadro comunitario di sostegno Italia 1994/99, approvato con decisione (94/629/CE) della Commissione Europea in data 29 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L. 250/21 del 26 settembre 1994, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 4 - Provvedimenti attuativi

1 .

La Giunta regionale, nei 30 gg. Successivi alla data di ricevimento della comunicazione dell'intervenuta approvazione dei programmi operativi da parte della commissione della U.E., individua i settori competenti alla ricezione delle istanze, all'istruttoria per l'ammissione, al finanziamento ed alla successiva gestione degli interventi finanziati. Inoltre, su proposta del settore agricoltura per il FEOGA, del settore formazione professionale per il FSE e di ciascun settore individuato come competente per il FERS, assume i provvedimenti attuativi con i quali sono stabiliti: a) i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici; b) le modalita' di presentazione delle domande e la definizione della documentazione a corredo; c) i criteri di ammissibilita' e di finanziamento, nonche', ove opportuno, di ripartizione territoriale delle risorse; d) i criteri per l'attribuzione delle priorita' di ammissione al finanziamento individuate sulla base delle indicazioni contenute nei programmi operativi. Sui detti provvedimenti la Giunta regionale provvede a sentire la commissione consiliare per i progetti speciali che esprime pa rere entro 15 gg. Dal ricevimento della relativa' richiesta. Scaduto tale termine la giunta procede dando atto di aver tempestivamente interessato la commissione consiliare.

2 .

Le eventuali modificazioni dei provvedimenti attuativi dei programmi operativi sono approvate con la procedura di cui ai precedenti commi.

3 .

I provvedimenti di cui al presente articolo e le eventuali successive modificazioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e di tale pubblicazione ne e' data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

Art. 5 - Presentazione delle istanze

1 .

Le domande di accesso ai benefici di cui ai programmi operativi sono presentate dagli aventi titolo direttamente ai settori competenti per materia, cosi' come individuati ai sensi del primo comma dell'art. 4 della presente legge.

2 .

Le istanze, munite della distinta della documentazione trasmessa, sono redatte secondo quanto previsti dall'art. 4, primo comma, punto b).

3 .

Le domande dei soggetti pubblici sono inoltrate ai settori competenti esclusivamente con schede progettuali riepilogative dell'intervento ed il cui fac-simile e' predisposto dalla Giunta regionale.

4 .

Per il programma relativo all'obiettivo 1 per il triennio 1994/1996, la presentazione delle istanze e' fissata in almeno due scadenze diversificate rispettivamente per l'utilizzo delle risorse relative al biennio 1994-95 e nell'anno 1996.

Art. 6 - Procedure per l'ammissione

1 .

I settori competenti, ai sensi del precedente art. 4, ricevono ai fini della presente legge le istanze di ammissione.

2 .

Il coordinatore di settore o in sua assenza il dirigente di servizio con maggiore anzianita' nella qualifica, assegna a ciascun servizio le istanze pervenute; ove per singole fattispecie sussistano incertezze o difficolta' di attribuzione l'assegnazione e' disposta in via definitiva dalla conferenza dei dirigenti del medesimo settore.

3 .

Per la finalita' di cui al precedente comma alla conferenza dei dirigenti di servizio di cui all'art. 25 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, partecipa in caso di assenza o impedimento del rispettivo dirigente di servizio, il dirigente di ufficio con maggiore anzianita'.

4 .

Nella predetta conferenza, ove si proceda a votazione, prevale, in caso di parita', il voto del coordinatore.

5 .

Il dirigente di ciascun servizio, in base alle risultanze istruttorie, predispone le proposte di deliberazione contenenti l'individuazione delle istanze finanziate, di quelle ammesse ma non finanziate e, con sintetica motivazione, di quelle non ammesse.

6 .

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione ha valore di comunicazione agli interessati e di essa e' data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

Art. 7 - Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, vigilanza, collaudo e decadenza

1 .

I servizi competenti per materia, provvedono, secondo le modalita' di cui all'allegato a, agli atti e adempimenti necessari alla liquidazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali.

2 .

Allorche' nella fase istruttoria emergano voci di spesa non riconoscibili o non giustificabili, in parte o per intero, nell'ambito del finanziamento richiesto, il servizio, ferma restando la funzionalita' complessiva del progetto, riduce del corrispondente ammontare l'entita' del finanziamento.

3 .

Ove sia posto un limite massimo di costo per intervento e l'istanza progettuale preveda un importo totale superiore, esso potra' comunque essere finanziato sempreche' il proponente espressamente assuma in proprio l'onere per la somma eccedente.

4 .

Con riferimento esclusivo all'ultimo provvedimento di attribuzione delle risorse, per ciascuna misura, sono finanziabili anche proposte di intervento parzialmente rientranti nella disponibilita' finanziaria residua, purche' il richiedente, a pena di decadenza e con dichiarazione a firma autenticata, nel termine perentorio di 15 gg. Dalla data di ricezione della comunicazione degli uffici regionali, assuma a suo carico l'integrazione della copertura finanziaria.

5 .

Nel caso in cui l'esecuzione del progetto finanziato non risulti avviata entro il termine di 120 gg. Dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario decade di diritto dal finanziamento. Per gli enti pubblici e' ammessa una sola proroga, per il massimo di 60 gg. Motivatamente richiesta entro il sudetto termine.

6 .

Ai fini del corretto impiego delle risorse afferenti agli interventi finanziati in favore di soggetti privati il cui investimento complessivo e' maggiore di 500 milioni e il contributo pubblico supera i 300 milioni, il servizio competente si avvale anche dell'istituto del "collaudo in corso d'opera". Il settore ll.pp. E politica della casa servizio tecnico propone l'atto di nomina dei collaudatori ai sensi della L.R. 62/76 entro 60 gg. Dal provvedimento di finanziamento dell'intervento; per gli interventi il cui finanziamento complessivo e' inferiore a 500 milioni e il contributo pubblico non supera i 300 milioni, il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione.

7 .

Per gli interventi finanziati in favore di enti pubblici si applicano in quanto al collaudo le disposizioni di cui al successivo art. 12 fermo restando che ove necessario la Giunta regionale puo' avvalersi delle strutture tecniche regionali decentrate.

8 .

Ove i finanziamenti siano diretti ad iniziative non riconducibili alle fattispecie di cui alla L.R. 62/76, la Giunta regionale nomina esperti qualificati che dotati del titolo professionale pertinente alla tipologia dell'iniziativa da sottoporre a verifica, dimostrino con apposito curriculum la necessaria esperienza in materia. Tali esperti sono preferibilmente individuati tra i docenti universitari, tra i professionisti iscritti al rispettivo albo professionale che abbiano almeno 10 anni di esercizio della libera professione e tra i dirigenti di azienda con almeno 10 anni di comprovata esperienza; nel provvedimento di nomina sono esplicitate le direttive e le modalita' per l'espletamento dell'incarico.

9 .

Le norme contenute nei precedenti commi 6,7 e 8 si applicano per quanto compatibili anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

Art. 8 - Progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale

1 .

L'attuazione dei progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale, per i quali non si preveda un procedimento concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, non e' subordinata alle fasi di presentazione della domanda, di ammissione e di valutazione, restando la stessa regolata da specifiche procedure attuative.

2 .

Le procedure di cui al comma 1, incoerenza con le previsioni dei programmi operativi, sono fissate per ciascuna iniziativa dalla Giunta regionale che provvede a determinare i tempi, le modalita' e le strutture regionali, competenti per la formazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi, IV i compresa la definizione dei soggetti attuatori, la disciplina e la gestione dei rapporti con i suddetti soggetti.

3 .

Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al comma 10, la Giunta regionale e' tenuta ad evitare che i soggetti attuatori abbiano rapporti di progettazione, consulenza o realizzazione delle opere con persone giuridiche private che abbiano parte o cointeressenze nei predetti soggetti.

4 .

L'erogazione dei regimi di aiuto da parte dei soggetti attuatori dovra' comunque avvenire con procedure concorsuali pubbliche.

Art. 9 - Fondo sociale europeo

1 .

Le modalita' e le scadenze per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) sono regolate dalle leggi vigenti per la specifica materia e dalle apposite direttive fissate dal Consiglio regionale nell'ambito dei piani pluriennali e annuale per la formazione professionale.

Titolo III - snellimento delle procedure

Art. 10 - Precedenza - conferenza di servizi

1 .

Gli uffici e gli organi regionali preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, istruiscono le pratiche di cui alla presente legge con priorita' rispetto ad ogni altra e adottano i relativi provvedimenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 .

Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, necessari per la cantierabilita' dei progetti strategici o di interesse regionale, il Presidente della Giunta puo' convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e promuovere accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; analogamente possono operare le amministrazioni pubbliche procedenti per le loro proposte progettuali.

Art. 11 - Parere del c.r.t.a.

1 .

Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del comitato regionale tecnico amministrativo sez. Lavori pubblici previsto dalla L.R. 28 agosto 1976, n. 43, deve essere reso entro 45 gg. Dalla richiesta ed e' prescritto esclusivamente per quelli di importo superiore a 3 miliardi.

2 .

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si prescinde dal parere.

3 .

La presente norma si applica altresi' ai progetti compresi nei piani triennali per l'ambiente, ai progetti ex legge 64/86 e a quelli di cui al titolovi della L.R. 26 novembre 1986, n. 70, per i quali i relativi finanziamenti non siano ancora stati erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione - collaudo

1 .

Per le opere pubbliche eseguite dalla Regione dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici locali il cui importo sia inferiore a 1.000 milioni e' ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione; per importi superiori a 1.000 milioni si da luogo al collaudo.

2 .

In presenza di riserve avanzate dall'impresa e' obbligatorio il certificato di collaudo.

3 .

Le disposizioni contenute nel presente articolo modificano l'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1986, n. 6.

4 .

I collaudatori iscritti all'albo regionale ai sensi dell'art. 1, lett. A), b), c) della L.R. 62/ 76 sono retribuiti secondo quanto fissato dalle vigenti norme in materia di competenze professionali; ai dipendenti in servizio nella Regione o in altro ente pubblico si applica la retribuzione di 1/3 dell'onorario, ai medesimi dipendenti, se in quiescenza, i compensi sono ridotti del 20.

5 .

Le retribuzioni per i collaudatori nominati nell'ambito di una commissione sono uguali per ciascun componente sia se si tratti di tecnico, di esperto qualificato o di amministrativo indipendentemente dalla posizione di pubblico dipendente in servizio o in quiescenza.

6 .

Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti gli interventi per i quali la Regione ha potesta' di nomina dei collaudatori e per quanto compatibili, anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

Art. 13 - Priorita' aree parchi

1 .

Nel procedimento di finanziamento dei programmi operativi comunitari la Giunta regionale tiene conto dell'art. 7 della legge 394/91, fermo restando che la priorita', sino a che non si dara' luogo al previsto "piano per il parco", e' applicata, nell'ambito delle risorse attribuite, attraverso "misure" o specifiche riserve di risorse che privilegiano la realizzazione di interventi nelle aree dei parchi.

Art. 14 - Applicazione procedure d'urgenza per l'appalto

1 .

Le opere di pubblico interesse di cui alla presente legge sono appaltate, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti, con il ricorso, qualora ritenuto necessario, alla procedura d'urgenza di cui al 50 comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

2 .

E' esplicitamente richiamata, altresi', la normativa della CEE per l'obbligo di gara per tutte le opere finanziate con fondi comunitari.

Art. 15 - Utilizzazione delle somme disponibili e spese generali

1 .

Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, gli enti attuatori possono utilizzare esclusivamente per opere migliorative e complementari le somme eventualmente risultanti da economie IV i comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di IV a, dandone comunicazione al competente servizio regionale cui e' trasmesso il relativo provvedimento di approvazione degli atti tecnici reso debitamente esecutivo.

2 .

L'ammontare delle spese generali non puo' comunque superare il 12 forfettario dell'importo dei lavori e forniture; in tale limite sono anche inclusi gli oneri per il collaudo dei lavori.

Art. 16 - Coordinamento e monitoraggio

1 .

Il coordinamento delle procedure, l'informazione sull'avanzamento delle stesse e sulla progressione della spesa e' assicurato per i programmi operativi e per tutti gli altri interventi sostenuti dal finanziamento comunitario, dal servizio di gabinetto ufficio politiche comunitarie, fatte salve le specifiche attribuzioni del responsabile del procedimento ex art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 .

A tale fine i settori organizzativi della giunta provvedono a fornire periodiche e sistematiche informazioni al predetto servizio secondo le apposite indicazioni dello stesso.

3 .

I servizi di gabinetto e di bilancio concordano le rispettive attivita' per la rilevazione contabile afferente l'impiego delle risorse finanziarie, anche fornendo conseguenti specifiche direttive operative ai settori interessati.

Art. 17 - Comitato intersettoriale per le politiche di coesione

1 .

Per la predisposizione delle proposte di programmi operativi e progetti tesi all'impiego di risorse comunitarie, e' istituito l'apposito comitato intersettoriale per le politiche di coesione; tale comitato e' cosi' costituito: Presidente della Giunta o suo delegato, che lo presiede; componenti la giunta di volta in volta interessati per la specifica fattispecie; coordinatori dei settori o loro delegati di volta in volta interessati per la specifica fattispecie; dirigente del servizio di gabinetto o suo delegato; dirigente del servizio programmazione o suo delegato; dirigente del servizio bilancio o suo delegato.

2 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio di gabinetto ufficio politiche comunitarie, in possesso di qualifica non inferiore all'VII.

3 .

Il comitato puo' essere integrato con consulenti della Regione e con esperti su richiesta del presidente. Per la partecipazione ai lavori del comitato non e' corrisposto compenso specifico.

Titolo IV - disposizioni urbanistiche

Art. 18 - Estensione

1 .

Le finalita' di incentivazione di cui alla presente legge sono estese alle strutture di ristorazione (ristoranti, trattorie, trattorie tipiche) e della piccola ricettivita', con un massimo di 15 posti letto, anche in deroga ai piani locali, purche' in porzioni immobiliari ricomprese in edifici esistenti, o fabbricati rurali abbandonati o comunque non piu' necessari alla conduzione del fondo.

Art. 19 - Compatibilita' urbanistica e vincoli

1 .

La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, costituisce titolo di compatibilita' urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonche' di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie IV i contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorche' alla stessa concorrano opere interne; comporta, altresi', deroga ai regolamenti d'igiene purche' l'altezza media dei locali non sia inferiore a mt. 2,50 e sia comunque accertata la sussistenza di idonei presidi di ventilazione forzata che assicurino adeguata aerazione.

2 .

E' fatta salva, comunque, l'osservanza dei procedimenti in tema di concessione edilizia e/o autorizzazioni e di acquisizione del nulla-osta per la protezione beni ambientali, delle disposizioni di cui alla legge 1089/39 e di quelle dettate dal legislatore nazionale sui parchinonche' in tema di esercizi pubblici riguardo alle caratteristiche e condizioni ubicazionali.

3 .

Il finanziamento del progetto comporta imposizione del vincolo assoluto di destinazione per dieci anni; e' esclusa, pertanto, diversa utilizzazione ancorche' l'attivita' di ristorazione e di ricettivita' risulti cessata per qualsiasi ragione.

4 .

Qualora l'intervento sia previsto in uno o piu' locali, ricompresi in un piu' ampio complesso edilizio, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la straordinaria, il restauro e/o il risanamento conservativo; se, per contro, le opere riguardino un intero fabbricato, e' consentita la ristrutturazione edilizia, purche' realizzata con fedele ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 lett. E) della L.R. 47/90.

5 .

Per gli interventi sul patrimonio edilizio in zone rurali deve essere documentato, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi di edifici abbandonati e/o non piu' necessari al servizio del fondo.

6 .

Conseguita la nuova destinazione d'uso non e' consentito supplire agli spazi utilizzati per la finalita' di ristorazione e di ricettivita' con la richiesta di nuove costruzioni ripristinatorie.

7 .

Per la dotazione delle infrastrutture pertinenziali necessarie all'attivita' di ristorazione e di ricettivita' e' consentito valersi delle disposizioni contenute nella legge 122/89 e successive modificazioni in materia di parcheggi.

Titolo V - norme finali

Art. 20 - Leggi regionali precedenti

1 .

Ai programmi operativi regolati dalla presente legge non si applicano le norme di cui alle LL.RR. 29 maggio 1986, n. 16, art. 1, 26 gennaio 1993,n. 10e3 novembre 1993, n. 63.

2 .

Per i programmi relativi all'impiego di altri fondi derivanti da provvedimenti comunitari continua ad applicarsi il sesto comma dell'art. 1 della L.R. 29 maggio 1986, n. 16.

3 .

I programmi di cui ai regolamenti CEE 1360/78, 866/90, 867/90, 2318/91, restano rispettivamente disciplinati dalle LL.RR. 28 maggio 1982, n. 30, 3 giugno 1982, n. 31, 31 dicembre 1994, n. 106 e 31 luglio 1986, n. 37, come successivamente modificate ed integrate e dai provvedimenti amministrativi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, IV i compresi i provvedimenti relativi ai programmi "leader 2".

4 .

I programmi per la realizzazione di zone industriali ed artigianali, gia' finanziati o cofinanziati ai sensi del regolamento CEE 2088/85 sui programmi integrati mediterranei e della decisione CEE (88)594 del 25 marzo 1988, gia' formalmente approvati dagli organi regionali competenti ed in fase di realizzazione, possono usufruire per il loro completamento, in via prioritaria, delle risorse finanziarie del programma operativo plurifondo FERS-FSE 1994-1996, qualora venga accertata, con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilita' dei fondi necessari per il loro completamento.

Art. 21 - Abrogazione

1 .

Sono abrogate le LL.RR. 24 novembre 1988, n. 92 e 5 settembre 1991, n. 55. Per quest'ultima sono fatti salvi i procedimenti attuativi in corso.

2 .

E' abrogato l'art. 6 della L.R. 6 dicembre 1983, n. 76; dalla data di entrata in vigore della presente legge e' pertanto soppressa la commissione istituita ai sensi del medesimo articolo. E' parimenti soppresso ogni riferimento alla stessa commissione ed al parere di questa, contenuto nella vigente normativa regionale e nelle conseguenti disposizioni di cui al "regolamento di attuazione delle leggi regionali sulla formazione professionale", approvato con le deliberazioni consiliari nn. 128/3 del 23 dicembre 1989 e 140/5 del 20 marzo 1990.

Art. 22 - Spesa

1 .

Gli oneri di pertinenza della Regione conseguenti all'attuazione della presente legge sono valutati per il triennio 1994/96, in l. 80.000.000.000. Alla spesa, riferita agli anni 1994 e 1995, valutata in l. 54.000.000.000 si provvede: quanto a l. 30.000.000.000, per il cofinanziamento del FERS, con i fondi conservati a residuo di stanziamento tra le partite contabili del bilancio 1995, sul cap. 12483 denominato: attivazione interventi comunitari ordinari e pim; quanto a l. 24.000.000.000, per il cofinanziamento del FEOGA, mediante pari riduzione, per competenza e cassa, allo stanziamento iscritto al cap. 12483 del bilancio del corrente esercizio finanziario; per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti sullo stanziamento gia iscritto in bilancio al cap. 51621 del corrente esercizio finanziario. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e' istituito ed iscritto (nel sett. 1, tit. 2, ctg. 4) il cap. 12494 denominato: "oneri per il cofinanziamento regionale del piano globale di sviluppo FEOGA" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di l. 24.000.000.000. Per gli anni successivi al 1995 le rispettive leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81.

2 .

Quanto agli oneri di pertinenza dell'Unione Europea e dello stato, si provvede per l'anno 1995 con le assegnazioni gia' iscritte sul bilancio nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio cap. Dal 12535 al 12540.

3 .

Per gli esercizi successivi al 1995, l'onere gravera' sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci di previsione per la relativa annualita' con le risorse che affluiranno in attuazione del quadro comunitario di sostegno dagli altri programmi operativi comunitari.

Art. 23 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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